Agenzia Riscossioni Esattoria: Escluso il controllo dell’Antitrust sull’attività di recupero crediti

Agenzia Riscossioni Esattoria: Escluso il controllo dell’Antitrust sull’attività di recupero crediti

Il Consiglio di Stato, irrompendo rispetto a innumerevoli precedenti adottati per la stessa materia, in un procedimento patrocinato dall’Avv. Gelsomina CIMINO, ha infine riconosciuto che L’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato non ha competenza circa l’applicazione di sanzioni a carico di società di recupero di crediti, già assoggettate al rilascio di apposita Licenza di Polizia (art. 115 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ad opera della Questura.

Con la Sentenza n. 3102 pubblicata il 13.05.2019 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha così definitivamente risolto la vicenda che ha visto come protagonista l’Agenzia Riscossioni Esattoria con sede in Roma, tacciata da più parti di essere la “FINTA” Agenzia delle Entrate, vanificando in tal modo l’opera commissionata da diversi Enti Pubblici, consistita nell’intraprendere attività di recupero crediti, sostituendosi – e in modo assolutamente efficace, con risultati ben superiori ad ogni aspettativa e certo mai conseguiti attraverso gli ordinari canali della riscossione statale – agli Enti normalmente preposti.

I Giudici di Palazzo Spada hanno infatti riconosciuto che “il regolare e corretto esercizio dell’attività in questione è rimessa – non già all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bensì – all’esame degli organi specificamente preposti al rilascio del titolo autorizzativo ed al controllo di conformità della condotta ad esso

E ancora, scendendo nel dettaglio delle censure mosse dall’Avv. Gelsomina CIMINO avverso il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, il Supremo Giudice Amministrativo ha escluso che ai destinatari delle lettere denominate “Preavviso di esecuzione” possa essere applicata la speciale disciplina consumeristica dettata dal Codice del Consumo e ciò in accoglimento della tesi offerta per cui, il “trasgressore” di una sanzione amministrativa giammai può assumere la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo.

Tale impostazione risponde d’altronde, alla scelta legislativa (vds art. 35 del D.L. 50/2017) di attribuire alle amministrazioni locali il potere di affidare ad un soggetto preposto alla riscossione nazionale, il ruolo di “esattore” delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente.

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