L’ISCRIZIONE NELLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA, SE ILLEGITTIMA, IL RISARCIMENTO DEI DANNI

 

L’ISCRIZIONE NELLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA, SE ILLEGITTIMA, IL RISARCIMENTO DEI DANNI

La segnalazione di una sofferenza da parte dell’intermediario finanziario alla centrale rischi della Banca d’Italia implica una valutazione finanziaria negativa circa la posizione complessiva del cliente e, pertanto, non può seguire ad un semplice ritardo.

Con la sentenza n. 2748  la Corte d’Appello di Milano è intervenuta a statuire circa la richiesta di risarcimento danni (rigettata in primo grado) avanzata da una società a responsabilità limitata per essere stata illegittimamente segnalata alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia da parte di una società finanziaria, la quale aveva ritenuto erroneamente non pagate alcune rate di un leasing.

L’appellante lamentava, per quel che è qui di interesse, l’omessa applicazione, da parte del giudice di prime cure, delle norme di cui alla circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia relativamente alla segnalazione pregiudizievole alla Centrale dei Rischi, nonché la violazione, ovvero l’omessa applicazione dell’art. 4 c. 7, del codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi informatici gestiti dai privati. Secondo l’appellante, infatti la sentenza impugnata avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimità delle segnalazioni fatte in assenza dei presupposti di legge.

Con specifico riferimento alla Segnalazione alla Centrale dei Rischi la Corte osserva che, ai sensi della circolare 139/1991 della Banca d’Italia, essa implica una «valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito», presupponendo «una situazione del debitore non già di mero temporaneo e occasionale inadempimento, ma di vero e proprio stato di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, incapace di adempiere alle proprie obbligazioni».

Dunque, continua la sentenza, citando il costante orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n.26361/2014, Cass. n. 7958/2009, «ai fini di una corretta segnalazione a sofferenza non è sufficiente un mero ritardo nei pagamenti per giungere alla conclusione di sussistenza nel debitore di una situazione quale quella sopradescritta, bensì si richiede da parte dell’intermediario finanziario una valutazione “riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente”, che quindi “deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza”».

Ed invero, ritiene la Corte, nel caso di specie «è pacifico che l’azienda non versasse in uno stato di decozione, e che la finanziaria ne fosse pienamente a conoscenza».

Dalle argomentazioni qui richiamate la Corte ha desunto l’accoglimento della richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale, ritenendo invece non provato il danno patrimoniale.

La Corte, richiamandosi a dei precedenti giurisprudenziali di legittimità, ha infatti precisato: «è pacifica la configurabilità del risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere identificato come qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine».

Nel caso di specie, continua la Corte, l’appellante ha dimostrato «l’illecita condotta dell’appellato, nonché la lesione all’immagine derivatale dalla perdita di credibilità finanziaria causata dal veder assimilata la propria posizione a quella di persone giuridiche in stato di insolvenza o quantomeno in difficoltà finanziaria tale da renderle inaffidabili debitrici».

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