SOS BANCA

SOS BANCA

GLI ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA’ FINANZIARIE DEVONO RESTITUIRE L’ILLECITA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI ILLEGALMENTE APPLICATI:

Se ritieni che il tasso applicato al tuo mutuo o al tuo prestito sia particolarmente alto, puoi affidarti ai nostri esperti per ottenere una relazione tecnica che verifichi gli andamenti mensili e annuali del tasso e in caso di ritardo nei pagamenti, accertare la natura e la liceità del tasso applicato.

Se pensi di essere vittima di anatocismo non esitare a contattare lo Studio Legale Cimino per una consulenza gratuita online
L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta.
Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.
Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo.
Le banche devono dare separata evidenza a interessi e capitale

Capire quando si è in presenza di un prestito usurario è molto importante.
Si parla di strozzinaggio e usura bancaria quando viene accertato che il tasso di interesse applicato al finanziamento o al mutuo è più alto rispetto alla soglia degli indici di riferimento stabiliti dalla legge.
Sperare di uscire dall’usura continuando a pagare è uno sbaglio. Dall’usura si esce solo con una denuncia e non bisogna aver paura di denunciare!
Lo Studio Legale Cimino offre tutela e assistenza a chi decide di compiere il passo.

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legge 104/92: Legittimo il rifiuto del dipendente al trasferimento se gode delle tutele previste dalla legge

Legge 104/92

Legittimo il rifiuto del dipendente al trasferimento se gode delle tutele previste dalla legge 

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, si è espressa sulla questione della possibilità o meno di trasferire il lavoratore dipendente che usufruisca dei permessi ex legge 104/1992 per assistere un familiare disabile.
Il caso, nella specie, ha riguardato il ricorso di un lavoratore (dipendente presso un carcere, addetto alla mensa) il quale si era visto licenziare a seguito di un suo rifiuto ad essere trasferito in altra sede aziendale, seppur questa nuova unità era distante pochi chilometri dalla precedente e, comunque, entro lo stesso Comune.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento. Per entrambi i giudici del merito, infatti, sebbene il lavoratore fosse in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 104/1992, il trasferimento doveva ritenersi legittimo.
La pronuncia della Cassazione che accoglie il ricorso del lavoratore, assume rilievo in quanto afferma un importante principio di diritto: il lavoratore che fruisce dei permessi ex legge 104 non può essere trasferito, perché verrebbe violato il più rigoroso regime di protezione di cui egli gode per il fatto che assiste un familiare in situazione di handicap.
Viene chiarito, pertanto, che, nel valutare il trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi mensili per l’assistenza di familiari disabili, non può operare il riferimento posto dall’articolo 2103 del codice civile al concetto di unità produttiva (“Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.).
Il riconoscimento al lavoratore dello speciale regime di protezione ha come obiettivo la tutela del diritto del congiunto a mantenere invariate condizioni di assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione oltre che dalla Carta di Nizza (che salvaguarda il diritto dei disabili di beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 in materia di protezione dei disabili.
Ed infatti, alla luce delle richiamate fonti, sostengono gli Ermellini: “L’efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza, per quanto rileva nella fattispecie in esame, anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza.”.
In buona sostanza, per la Cassazione il lavoratore che usufruisce dei permessi della richiamata legge, ha il diritto di scegliere la propria sede di lavoro, che solitamente sarà la più vicina al domicilio del disabile da lui assistito. Inoltre, egli non potrà essere trasferito in un’altra sede dell’azienda senza che abbia dato il proprio consenso.
E lo stesso principio – in deroga al citato art. 2103 c.c. – vale anche se il trasferimento non comporta lo spostamento ad una nuova unità produttiva o si realizza nell’ambito dello stesso Comune.
Orbene, in questo contesto, volto a chiarire i vincoli legati al trasferimento del lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104/92, l’unico limite che la Suprema Corte individua è quello che si verifica quando il datore di lavoro dimostri l’esistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative, le quali impediscono una soluzione diversa dal mutamento geografico del posto di lavoro. Per cui il datore di lavoro dovrà dimostrare che tali ragioni possono essere soddisfatte solo con il trasferimento del lavoratore in questione. Il trasferimento infine potrà avvenire in caso comprovato di incompatibilità ambientale del dipendente o per la definitiva soppressione del posto di lavoro.
Per la Cassazione, diviene fondamentale valorizzare al massimo le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore nel momento in cui si effettua il necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro “occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.
La Corte d’appello dovrà quindi tornare a pronunciarsi sulla vicenda, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione con la sentenza in commento, che possono così sintetizzarsi: “Il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte” .
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Studio Legale Gelsomina Cimino

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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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Il “25 novembre” del 1981 un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro Femminista Latino americano e dei Caraibi tenutosi a Bogotà, sceglieva questa data in ricordo del brutale assassinio avvenuto nel lontano 1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate esempio di donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 anni.
Questa data è stata poi ufficializzata nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e divenuta da quel momento in poi una ricorrenza volta a sensibilizzare i Governi di tutto il mondo, le Organizzazioni Internazionali e l’opinione pubblica sulla complicata e tragica questione relativa alla violenza perpetrata in danno delle donne.

La violenza contro le donne consiste in tutti quei comportamenti o abusi di potere che producono danni e sofferenza fisica, sessuale o psicologica.

In numerosissimi casi si spinge fino all’omicidio che per la prima volta è stato definito in Italia «femminicidio» da una nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2009 (Cass. Penale, Sez. III, n. 26345/2009).
Nel mondo, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 donna su 3 ha subìto nel corso della propria vita una forma di violenza da parte di un uomo. Un femminicidio su 4 è compiuto dal partner. E i dati non sono più confortanti se si pensa al nostro Paese, dove quasi 7 milioni di donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale e nel 62,7% dei casi lo stupro è stato commesso dal partner o dall’ex di turno. Ciò che più colpisce è che in questo scenario solo il 7% dei casi viene denunciato.
Molto spesso, dietro ciascuno di questi reati c’è il medesimo percorso: una serie di minacce e provocazioni che culminano poi nell’aggressione sia fisica che psicologica. In poche parole quello della violenza è un ciclo che si presenta quasi sempre nella stessa sequenza di avvenimenti. Si comincia dalla denigrazione, poi arrivano le prime violenze.
Aggressioni calate in un contesto di sudditanza psicologica. Cominciano piano, durano a lungo e diventano sempre più pericolose, senza contare il fatto che spesso detta violenza si riverbera nell’ambito domestico, dove viene subita dagli uomini di casa, a volte anche padri o fratelli, divenendo sempre più spesso la prima causa di morte nel mondo per le donne tra i 14 e i 67 anni, più degli incidenti stradali, più delle malattie.
Nonostante anni di impegno e di crescente attenzione, il fenomeno, purtroppo, non appare affatto in diminuzione ed è per questo che si rivela fondamentale acquisire conoscenze e competenze per riconoscere il paradigma della differenza di genere e la violenza contro le donne come un fenomeno socio-culturale ed una violazione dei diritti umani.
Magari non sarà un appello, una nuova Carta dei Diritti, un documentario, uno spettacolo, o l’ennesima inchiesta o un libro a fermare la strage delle donne e nemmeno le migliori leggi – pur necessarie -basteranno. Eppure parlarne, scriverne, raccontare le storie di chi ha subito è un passo importante, quasi doveroso, per capire che occorre superare quel senso di turbato distacco che ci provocano i fatti di cronaca ed aiutare le vittime a scuotersi e a salvarsi in tempo.
Ci piace pensare, inoltre, che per fortuna sono tanti i mariti, i padri e i fidanzati dalla parte delle donne. L’universo femminile non è l’unico protagonista del problema, a volte ci concentriamo troppo sulle vittime per finire di dimenticare che dall’altra parte molti uomini e non tutti, per fortuna, sono aguzzini. Ecco perché in uno scenario come quello sopra descritto, bisogna pensare che uno dei passi più importanti da compiere è coinvolgere sempre di più mariti, colleghi e fratelli che invece sono al nostro fianco e risvegliare il loro orgoglio.
Non possono essere le donne, da sole, a guarire una piaga che non hanno creato, già, perché gli abusi non sono soltanto un problema di Hollywood – come i telegiornali e i talk-show ci hanno costretto ad assistere negli ultimi tempi, e che, trattandosi del solito caso del momento, è destinato a scomparire non appena ci sarà il prossimo scandalo – ma avvengono, oltreché in camera da letto, anche in strada e in ufficio e non si riducono ad uno schiaffo, ma nascono come un insulto o una limitazione alla libertà.
Quello che ci si può augurare in questo giorno è che da un’epoca di cambiamenti, troppo lenti e spesso contradditori per le donne, si approdi ad un vero cambiamento d’epoca.
Molte donne commettono l’errore di cercare un uomo con cui sviluppare una relazione senza prima avere sviluppato una relazione con se stesse; corrono da un uomo all’altro, alla ricerca di ciò che manca dentro di loro…
La ricerca deve cominciare a casa, all’interno di sè…
Nessuno può amarci abbastanza da renderci felici se non amiamo davvero noi stesse, perchè quando nel nostro vuoto andiamo cercando l’amore, possiamo trovare solo altro vuoto.
(Robin Norwood, Donne che amano troppo)
@Produzione Riservata
Studio Legale Gelsomina Cimino

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STUDIO LEGALE AVVOCATO GELSOMINA CIMINO ROMA

STUDIO LEGALE AVVOCATO GELSOMINA CIMINO ROMA

 

Patrocinante in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori

Lo Studio Legale Cimino vanta una specifica competenza in tema di Diritto Civile, Diritto Amministrativo e Diritto Penale.

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Il team legale, cresciuto negli anni attraverso l’inserimento di giovani Professionisti che hanno maturato progressivamente le loro capacità e esperienze, è fortemente orientato al Diritto Civile, Amministrativo e Penale, con una speciale vocazione per i reati finanziari, societari, fallimentari e tributari, nonché per i delitti contro la persona.
Lo Studio Legale guidato dall’Avvocato Gelsomina Cimino fornisce assistenza legale con l’obiettivo di consentire al cliente di acquisire piena contezza delle variabili normative che incidono sulle scelte, offrendo assistenza di primario livello, garantendo competenza, riservatezza e impegno.
Lo Studio Legale Cimino è affiancato dai migliori consulenti sul mercato, nei settori nevralgici dell’indagine tecnica e dell’investigazione difensiva. La capacità e preparazione professionale dello Studio, si combinano in una struttura nella quale l’organizzazione ed il lavoro di squadra consentono di assistere con pieno successo e soddisfazione i clienti di qualunque dimensione e nazionalità.

“L’avvocato deve saper vedere più di quanto gli venga rappresentato per cogliere aspetti che il proprio assistito cerca di nascondere o considera erroneamente irrilevanti”.

 

Lo Studio Legale Cimino è stato fondato sul principio del “successo”, affidato all’esperienza acquisita anche dai suoi collaboratori e all’attenzione da loro riservata ai particolari: una filosofia che continua a guidare lo Studio al fine di garantire ai clienti servizi professionali di eccellente qualità e risultati.
La Mission dello Studio Legale Cimino è: L’attitudine naturale non si può insegnare, né apprendere.

 “Al centro dell’impegno e della motivazione dello Studio Legale Cimino, si colloca il cliente”.

L’assistenza, la competenza, lo scrupolo e la qualità di lavoro, creano tutte le condizioni migliori per garantire il raggiungimento dei risultati. Gli obiettivi dello Studio consistono nel fornire ai propri Clienti un servizio altamente professionale, competente e personalizzato, attento alle reali esigenze del risultato migliore, rapido e dinamico, capace di affiancarli in ogni loro problematica legale per il conseguimento degli obiettivi. La costante formazione negli ambiti di competenza del Diritto, consente allo Studio di fornire soddisfazione al cliente. La gestione dello Studio è ispirata al perseguimento dell’interesse dei Clienti, ai quali vengono illustrate le problematiche ed i rischi giudiziali del caso concreto.
Instaurare con i Clienti un rapporto fiduciario caratterizzato da reciproco rispetto, apprezzamento e correttezza costituisce fine prioritario. Lo Studio Legale Cimino tende ad essere il punto di riferimento dei clienti più esigenti. L’esigenza primaria è il gradimento del Cliente, che può contare su una struttura ispirata e sempre attenta, a fornire la soluzione ricercata e condivisa.

“L’AVVOCATO DEVE ESSERE PRIMA DI TUTTO UN CUORE”

Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia.

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SCUOLA: VIA LIBERA AI MINORI DI ANNI 14

SCUOLA: VIA LIBERA AI MINORI DI ANNI 14

 

USCITA DA SCUOLA

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È la soluzione offerta in sede Parlamentare di fronte alle polemiche insorte all’indomani di una sentenza della Cassazione che aveva applicato in modo “rigido” la normativa vigente, ritenendo responsabile l’Istituto Scolastico, dell’incidente occorso ad un minore di anni 11 che aveva lasciato la scuola da solo ed era stato investito, perdendo la vita, da un autobus di linea.

Obbligo di vigilanza dunque che nel caso di minori di anni 14, secondo l’attuale assetto normativo, incombe sull’Istituto scolastico, obbligato ad affidare l’alunno solo al genitore o a persona a ciò autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale e che, grazie all’emendamento approvato al Senato – ma non ancora legge – risulterà affievolito, potendo i genitori, in questo modo, esonerare espressamente la scuola da ogni responsabilità derivante dall’uscita dell’alunno minorenne che, da solo, potrà usufruire dei mezzi pubblici di trasporto.

Libertà e autodeterminazione nell’ottica di un processo di responsabilizzazione del minore cui, si confida, corrisponderà una altrettanto accurata responsabilizzazione del genitore che, se non particolarmente accorto, potrebbe “legittimare” l’allontanamento del proprio figlio con chiunque – anche malintenzionato – non espressamente autorizzato e comunque non noto alla famiglia, sebbene, eventualmente, conosciuto dal solo ragazzo.

Il suggerimento dunque è quello di approntare comunicazioni di esonero ben delimitate, indicando esattamente le persone e le modalità, oltre i tempi, in cui l’alunno potrà allontanarsi dalla scuola.

 

Il testo dell’emendamento che è stato approvato in Senato in relazione alla legge di bilancio con il quale si permette ai genitori di autorizzare le scuole all’uscita autonoma dei minori di 14 anni:

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
  2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.»

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USURA: LE SEZIONI UNITE BOCCIANO L’USURA SOPRAVVENUTA

USURA

LE SEZIONI UNITE BOCCIANO L’USURA SOPRAVVENUTA

Con la recente pronuncia n. 24675 a Sezioni Unite depositata lo scorso 19 ottobre la  Suprema Corte ha posto fine all’ annoso dibattito sviluppatosi  a seguito della entrata in vigore della L. 108/1996 sui tassi usurai.

http://studiolegalecimino.eu/usura-le-sezioni-unite-bocciano/

Invero la legge 7 marzo 1996, n. 108 è intervenuta, sul piano civilistico, a modificare l’art. 1815, comma 2, c.c. il quale prevede, nella sua attuale versione che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; il che determina una nullità parziale della clausola relativa agli interessi, mantenendo valido ed efficace il contratto.

La disposizione testè citata,  sia in dottrina che in giurisprudenza, ha sollevato molteplici dubbi interpretativi relativi, in primis, al diritto transitorio concernente la disciplina applicabile ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge ed ancora in corso a tale data, ed in secondo luogo, si poneva un problema interpretativo circa i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa antiusura, il cui tasso di interesse, seppure originariamente lecito, divenisse, in seguito ad una successiva diminuzione del tasso-soglia, eccedente tale misura.

Il problema concerneva, in sostanza, fissare il momento in cui, a fronte di oscillazioni dei tassi, usurarietà potesse dirsi conclamata. Se all’atto della convenzione o all’atto del pagamento ad opera del debitore.

Secondo un primo orientamento, doveva ritenersi decisivo il momento genetico della stipulazione del contratto, essendo irrilevante il tempo successivo dell’effettiva corresponsione degli interessi. Secondo il divergente orientamento, invece, la valutazione in ordine alall’ usurarietà degli interessi doveva essere posta in essere al momento del   pagamento, ossia, nel momento funzionale ed esecutivo del contratto.

Tale ultima impostazione è quella che ha introdotto nel nostro sistema, la c.d. usurarietà sopravvenuta.

A fronte delle incertezze interpretative e dei conseguenti risvolti sul piano applicativo, è stato successivamente emanato il D. L. 29 dicembre 2000, n. 394, poi convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, che introduce all’art. 1 la norma secondo la quale “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Nonostante la legge n. 24 del 2001 sembri negare alla radice la configurabilità di una sopravvenuta usurarietà degli interessi, valorizzando esclusivamente il momento della pattuizione degli stessi, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermato che, anche alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore, sarebbe irragionevole e incongruo sostenere la debenza dell’interesse pattuito, esorbitante rispetto al sopravvenuto tasso-soglia.

Sul tema, si sono fronteggiati due orientamenti principali: un primo indirizzo, contrario all’usura sopravvenuta, e una seconda impostazione, invece favorevole a quest’ultima.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, sono intervenute a dirimere tale contrasto, escludendo “in toto” il rilievo della usura sopravvenuta.

Gli Ermellini, infatti, hanno osservato che  “è privo di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell’usura, superi tuttavia tale soglia al momento della sua maturazione o del pagamento degli interessi stessi

A tale conclusione, la Corte perviene, facendo applicazione dei principi sottesi alle norme applicabili in materia: il divieto dell’usura è contenuto nell’art. 644 c.p. mentre le altre disposizioni contenute nella Legge 108/96 non formulano tale divieto ma si limitano a prevedere un meccanismo di determinazione del tasso, oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurai, a mente appunto dell’art. 644 c.p. cui fa implicitamente riferimento l’art. 2 della legge citata che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai”, limite che è appunto fissato dall’art. 644 c.p.

Sarebbe pertanto impossibile – conclude la Cassazione – operare la qualificazione di un tasso come usuraio senza fare applicazione dell’art. 644 c.p. considerando, ai fini della sua applicazione – così come impone la norma di interpretazione autentica (D.L. 394/2000) – il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Morale: per un contratto stipulato con la Banca prima della entrata in vigore della legge sui tassi usurai, l’Istituto bancario “è autorizzato” ad applicare tassi maggiori – finanche superando il tasso usura – rispetto a quelli convenuti all’atto della stipula, senza che per ciò si possa invocare la speciale tutela prevista solo per coloro che i tassi usurai se li vedono applicare dopo l’entrata in vigore della legge.

Così è se vi piace….

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Studio Legale Gelsomina Cimino

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BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Alunni disabili: il diritto allo studio è sacro

La Costituzione impone agli Istituti Scolastici di adottare ogni misura atta ad assicurare l’effettività del diritto allo studio: non può essere respinto l’alunno che per difficoltà psico-attitudinali non riesce a tenere il passo degli altri compagni.

Lo stabilisce il T.A.R del Lazio con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma.

 

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R E P U B B L IC A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero Reg.generale OMISSIS, proposto da – OMISSIS , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gelsomina  Cimino

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto, 116;

contro

Il Ministero dell’Istruzione  e dell’Università e della Ricerca, il Liceo OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma via dei Portoghesi,

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

della scheda di valutazione del OMISSIS relativa al risultato finale, contenente la dichiarazione di non ammissione alla classe successiva dell’alunna, nonché del connesso verbale dcl Consiglio di Classe, recante giudizio di non ammissione, in data OMISSIS

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Liceo OMISSIS;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno OMISSIS la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il vizio della notifica dell’atto introduttivo, rilevato nell’ordinanza cautelare collegiale del Omissis risulta essere sanato dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione;

Ritenuto altresì che l’istanza cautelare, allo stato degli atti e delle deduzioni delle parti, sia da accogliere essendo presenti sia l’elemento del danno grave e irreparabile sia quello del fumus boni iuris in relazione  alla situazione della minore, che deve pertanto essere ammessa alla classe successiva;

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’Istituto scolastico resistente di ammettere la minore alla classe successiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del OMISSIS alle ore di rito

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per fìnalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno Omissis con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

 

lL SEGRETARI0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione “Poteri Sanzionatori”

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione  “Poteri Sanzionatori”

L’annotazione nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 6, co. 11 e dell’art. 48 d. lgs n. 163/2006 e art. 8, co. 2, lett r) ed s) del dpr n. 207/2010, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 di cui all’art.6, co. 11 del d. lgs n. 163/2006 non può avvenire se manca la prova circa la sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o almeno della colpa grave e, in ogni caso, già nella fase di ammissione dell’Operatore Economico alle procedure di gara, grava sulla SA l’onere di verificare la presenza dei requisiti richiesti a pena di nullità: è quanto ha deciso l’ANAC in un procedimento in cui l’Avvocato  Gelsomina CIMINO rappresentava l’Operatore Economico destinatario della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio cit.

http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/Provvedimento_ANAC.pdf

 

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 11/07/2017

Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici

Numero :0090016           IL DIRIGENTE

Ufficio :  SG – USAN Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici

 

Spett.le xxxxxxxxspa Genova

16137 GENOVA

 

Rif.: USAN/16/34784/clc

OGGETTO: Procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6, co. 11, e dell’art. 48, del d. lgs. 163/2006 e s.m.

Operatore economico: A.T..L. ROMA

Stazione   appaltante:  .  xxxxxxxxx Genova spa    –

Procedura di cottimo fiduciario per l’outsourcing dell’attività di gestione delleXXXXXXXXX

Comunicazione provvedimento

Si trasmette copia della delibera n. 663, assunta dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 14

giugno  2017, con la quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento in oggetto.

Delibera n.663 del 14 giugno 2017

Oggetto: Procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6, co. 11, e dell’art 48, del d. lgs. 163/2006 e s.m., avviato su segnalazione della Stazione appaltante, xxxx   Genova S.p.a.”, nei confronti di “A.T.I. xxxxxxxxx

. e .. .xxxxxxxxxx ROMA

gara  “Procedura  di  cottimo  fiduciario  per  l’outsourcing  dell’Attività  di XXXXXXXXX

Importo dell’appalto IVA esclusa: €. 850.000,00

Stazione appaltante: .     Genova SPA ·

Operatore   economico:

C.F.XXXXXXXX

Fascicolo   USAN/38-48/16/34784

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 14 giugno 2017;

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla  legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di” vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture  sono  trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l’articolo 6, comma   11,  del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie  (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano  od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni  o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ai sensi del   comma 9 del medesimo ‘articolo,  ovvero che forniscono ­ informazioni ·o esibiscono  documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano  alla richiesta  della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  di affidamento,  nonché  nei  confronti  degli  operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa ‘il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatari  o agli organismi di attestazione;               .

Visto l’articolo 48, commi 1e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti cli capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda

di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti  procedono  all’esclusione  del  concorrente medesimo dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, co. 11, del d. lgs. 163/2006 e s.m., e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

Vista la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1/2014, recante indicazioni interpretative in merito al procedimento   di verifica dei requisiti speciali per la  partecipazione   alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi   e “forniture, nonché indicazioni sugli obblighi di segnalazione all’ Autorità, da parte delle stazioni appaltanti, delle esclusioni dalle gare;

Visto il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, emanato ai sensi dell’art. 8, co. 4, del d. lgs. 163/2006 e s.m.;

Vista la segnalazione   effettuata   dall’ xxxx Genova spa  con nota acquisita al protocollo di questa Autorità in data 01.03.2016 n. 34784 e successiva integrazione documentale prot   Anac n. 91956 del 10.06.2016, con la quale la predetta S.A. ha segnalato l’ esclusione. dell’ATI ” e               , in quanta il raggruppamento verticale indicato in sede di partecipazione non era previsto nella lettera di’ invito;.

xxxxxxxxx Non era in possesso della certificazione ISO 9001:2008; il xxxxxx  non era in possesso della licenza amministrativa         . ed ·inoltre risultavano a carico dello stesso violazioni definitivamente accertate dall’Agenzia delle Entrate di Milano;

Vista la nota  del 02.09.2016, prot  n. 127657, di avvio al procedimento  di annotazione da parte dell’Autorità, nei confronti dell’operatore economico  A.T.I.xxxx inviata ·anche alla S.A., contenente l’indicazione della possibilità che il procedimento si poteva concludere con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 6, co. 11, d. lgs. 163/2006 e s.m., e, in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati che la stessa violazione poteva comportare anche l’inserimento ·di apposita annotazione nel Casellario informatico, con conseguente sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

Vista la richiesta, contenuta nella citata nota prot. 127657, rivolta all’operatore economico di produrre una memoria difensiva, da far pervenire nel termine di 30 giorni, nonché l’indicazione della possibilità di richiedere un’audizione dinanzi all’Ufficio, nel medesimo termine;

Vista   la memoria difensiva trasmessa  dall’operatore economico, acquisita  al protocollo  di questa . Autorità al n. 143757 del 03.1.0.2016;

Vista la nota prot  Anac n. 186185 del 16.12.2016 con la quale la S.A. ha trasmesso l’estratto della

sentenza di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

Visto il verbale dell’audizione tenutasi in data 10.01.2017 presso l’ufficio istruttore;

Vista la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa alle parti in data 01.06.2017 prot. 75763;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

Procedimento istruttorio             ·.

La Stazione appaltante xxxxx-. Genova S.p.a., con comunicazione acquisita al protocollo dell’Autorità n.34784 del 01.03.2016 e successiva integrazione documentale prot ANAC nn. 91956 del 10.06.2016, ha segnalato l’esclusione dalla gara indicata in oggetto della costituenda A.T.I xxxxxx· per.l e motivazioni di seguito riportate:

1) il raggruppamento verticale indicato in sede di partecipazione alla gara con il riparto delle prestazioni così operato·dall’o.e. non è previsto nella lettera di invito è quindi illegittimo ed in contrasto con l’art. 37, comma 2, d.lgs 163/ 2006 e comunque non rispondente all’effettiva “consistenza delle attività oggetto della commessa,·

2) La mandante xxxx non risulta in possesso della certificazione ISO 9001:2008 richiesta in capo a ciascuna delle imprese associate (capo 4, lett.d e capo 6, ultimo cpv, lettera d’invito) come dichiarato in sede di partecipazione;        ·

3) La mandataria xxx non risulta in possesso della licenza amministrativa ed inoltre è emersa la sussistenza di varie violazioni definitivamente accertate dall’Agenzia delle Entrate di Milano, attestate alla data del 21/ 10/ 2015 ‘rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse per un importo non corrisposto di € 30.834,36 per gli anni 2002, 2004, 2005 notificate con cartelle esattoriali del 22/ 03/ 2008, 13/01/ 2010, 29/ 01/ 2010, 12/ 05/ 2010, – non dichiarate in sede di partecipazione .

 

In relazione a quanto segnalato dalla S.A., l’Ufficio Istruttore, con la nota prot 127657 del 02.09.2016, regolarmente notificata nella stessa data tramite pec alle parti, ha avviato il procedimento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 48 e 38 comma 1-tert del dlgs. 163/2006, nei confronti della predetta costituenda ATI.

Con nota acquisita al prot Anac n. 143757 del 03.10.2016 il xxx ha  fatto presente che, previa comunicazione di impegno ·alla costituzione di un’A.T.I. di tipo verticale con xxxxxx ha  partecipato alla gara de qua allegando la dichiarazione sostitutiva circa il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 ed il possesso ·della Licenza amministrativa xxx per xxxxxx

Durante l’apertura  delle offerte si sono verificate delle anomalie che hanno portato  l’o.e. a denunciare  alle competenti autorità l’evento  ed a proporre  un ricorso  giurisdizionale innanzi al TAR con richiesta di annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore della xxxxxxx  dalla gara,giungendo così alla conseguente  aggiudicazione in proprio  favore.  Successivamente,  al fine  di confermare  quanto  dichiarato  in sede  di partecipazione,  l’ATI per  mezzo  del xxxxx    ha  provveduto   a   trasmettere   la  documentazione   di  comprova   richiamando   il contenuto dell’atto di impegno alla costituzione di ATI, già posto  all’attenzione della S.A., in quanto rientrante  tra  i documenti  a  corredo  dell’offerta.  In virtù di tale  impegno,  secondo  l’o.e., trovava espressa previsione la circostanza secondo cui: “nella suddivisione dei compiti e delle funzioni derivanti dall ‘ incarico, la società mandataria, xxxxxxxx gestisce i rapporti con l’ente Appaltante, assumendo ogni responsabilità in ordine alla corretta  esecuzione dell’incarico (da qui, la titolarità in capo ad essa della   Certificazjone  ISO per attività di xxxxxxxx a favore delle Pubbliche Amministrazjonj,· la società mandante, ovvero I’ xxxxxx             · invece, ha il ruolo di curare l’attività di xxxxxxxx

(da qui-la titolarità in capo ad essa della licenza   amministrativa. In relazione ·a tale situazione, pertanto l’o.e. ha evidenziato che se da un lato, potrebbe essergli imputata una responsabilità in relazione ad un’eventuale  inesatta  interpretazione della lettera  di invito, dall’altro occorre  comunque

considerare  come in tale condotta non siano ravvisabili gli estremi di dolo o colpa grave, avendo lo ·      .·

stesso  ritenuta legittima la propria partecipazione alla citata procedura di cottimo fiduciario in qualità di

raggruppamento  verticale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d. lgs 163/2006.

Con riguardo alla comunicazione resa dall’Agenzia dell’Entrate di Milano, il xxxxxxx   ha   affermato che  ne   è  derivato  un   apposito   giudizio  incardinato ·presso   la Commissione Provinciale di Milano teso all’annullamento di cartelle mai notificate e comunque viziate. Nell’audizione del 10 gennaio 2017 svolta nell’ambito del presente   procedimento   sono intervenuti per l’Operatore  economico   xxxxxxx ati,

l’avv. Gelsomina Cimino; per la Stazione appaltante xxxxxx Genova spa : il RUP   ing  xxxxxxx e l’Avv. xxxxxxx

Nel corso ·dell’ audizione,  l’ Avvocato Gelsomina Cimino, riportandosi  alla  memoria   depositata,  ha  ribadito l’insussistenza ·di elementi  soggettivi  di cui all’art.  38 del d. lgs 163/2006.  Ciò si evincerebbe chiaramente, oltre che dai documenti trasmessi alla S.A., anche dalla nota  del 13.11.2015 che il xxxxx ha formulato, su espressa richiesta della S.A. esplicitando la sua diretta interpretazione del bando di gara in ordine alla possibilità di diversificare le attività, oggetto dell’affidamento,  potendo ricorrere all’istituto dell’ATI di tipo verticale, facoltà consentita dalle norme di riferimento e dall’ Autorità con due pareri resi su questioni analoghe nel 2015.

In ordine   alla  contestazione  relativa  alla  sussistenza  di irregolarità fiscale  a  carico  del  xxxxxxxxx

l’ avvocato  Gelsomina Cimino  ha  affermato  che  trattasi  cli  situazioni  relative  al  2008  e ampiamente prescritte rispetto alle quali pende  ricorso alla Commissione Tributaria di Milano come attestato nel documento 12 allegato alla memoria;

L’ing. xxxx per  la  S.A.,  si è riportata  completamente  ai  contenuti  della  segnalazione  e  alla giurisprudenza ivi richiamata.

In data 1.06.2017 prot.75763, sono ·state trasmesse le  risultanze istruttorie alle parti.

 

Risultanze istruttorie e valutazioni

 

La S.A. ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla costituenda A.T.I. con. quattro motivazioni. ‘il primo motivo di esclusione ·dalla gara, indicato dalla stazione appaltante; è  assorbente e·. preclude pertanto la disamina degli altri tre..

Rileva infatti, nel caso di specie, che  xxx in data 17.11.2015, in sede di partecipazione abbia allegato all’Istanza una ”Dichiarazione di impegno a costituire una Associazione temporanea di imprese (art. 37, comma 8 del d. lgs 163/2006 · s.m.i.) con xxxx  indicando nel documento che in ·caso .di aggiudicazione “sarà nominata’ capogruppo l’impresa xxxxx che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente pari al 60%; che l’impresa mandante xxxxxx               avrà il compita di gestire autonomamente ,tutti ‘i rapporti con xxxx compreso xxxxxxx oggetto dell’appalto;che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i piu ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e pero conto proprio e delle mandanti, sia perl’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante.

La stessa S.A. ha rilevato che il riparto ·delle prestazioni cosi operato dal concorrente non era previsto. nella lettera di_ invito ed è, pertanto, da considerarsi non compatibile con la legge speciale di gara, tenuto conto che, secondo quanto stabilito dall’art·37;.comma 2, del·d. lgs 163/2006,°·negli appalti di servizi è  la stazione appaltante ad indicare nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondaria con la conseguenza che in assenza di apposita previsione del bando, è precluso per il partecipante alla gara di·: poter procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione; distinguendo fra prestazioni principali e secondaria né tantomeno  ha operato un riparto percentuale delle

‘prestazioni oggetto dell’appalto, con la conseguente non coerenza della suddivisione delle prestazioni dichiarata dalla costituenda ATI con la legge di gara. Peraltro, siffatto riparto, per esplicita indicazione della S.A: non risponde all’effettiva consistenza delle attività ·da affidare.               ..            ..

Da quanto precede, ne consegue çhe la S.A., già nella fase della valutazione circa l’ammissibilità delle domande di partecipazione avrebbe dovuto rilevare la non conformità della dichiarazione con quanto richiesto dalla lettera di invito, e dalla stessa considerata a pena di esclusione. Quindi, il concorrente

non ·avrebbe dovuto essere ammesso alla fase successiva della gara.

Conseguentemente, risultano   integrati   i   presupposti   per   l’archiviazione   del   procedimento   di

competenza  della Autorità.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

l’archiviazione   della segnalazione della S.A.xxxxx Genova spa nei confronti della xxxxxxx Milano,  e xxxxx con sede in Roma per insussistenza dei presupposti di legge.

.Avverso il presente provvedimento  può essere proposto ricorso a Tribunale Amministrativo  Regionale· nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

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