VITE SPEZZATE

VITE SPEZZATE

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FEMINICIDIO: PER NON DIMENTICARE

Cessa il fragore, si spengono le luci e il dolore resta!

Resta il rimorso per le parole non dette, per l’abbraccio mancato, per le promesse non mantenute.

Questo resta alle donne che non sentiranno più chiamarsi “mamma”; alle mamme che non vedranno più i loro figli.

Ci si aggrappa alla Giustizia, confidando che il colpevole venga punito e ben presto ci si accorge che basta un cavillo, una dimenticanza e LUI torna libero, libero di fare ancora del male, libero di infliggere ancora sofferenza e atroce dolore. “Una violenza cieca sempre più immotivata e incomprensibile”.

Grazie alla partecipazione di donne –  vittime di atroci delitti che hanno deciso di dire BASTA, l’Avv Gelsomina Cimino sta curando la costituzione di un’Associazione  Nazionale che sia dalla parte delle donne, contro il feminicidio, contro la violenza gratuita e che sappia ascoltare il grido di dolore che si nasconde dietro ad un occhio nero.

Non sarai più sola e quando deciderai di fare il primo passo verso la libertà, troverai esperti sempre pronti, che ti sapranno difendere, consigliare su cosa fare e dove andare.

La violenza sulle donne nel mondo è la forma più pervasiva di violazione dei diritti umani conosciuta oggi, che devasta vite, disgrega comunità e ostacola lo sviluppo.

Sono 6.788.000 le donne che hanno subito violenza almeno una volta nella vita in Italia.

Sono 3.466.000 invece coloro che hanno a che fare con casi di stalking.

Oltre 1 milione e 400 mila donne hanno subito molestie o ricatti sul lavoro.

Dobbiamo gridare al mondo intero: “La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale…un po’ più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere Amata” (William Shakespeare)

Studio Legale Cimino

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Assegno circolare Doppio termine per l’incasso e per il rimborso

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Assegno circolare  Doppio termine per l’incasso e per il rimborso

avvocato a roma
avvocato gelsomina cimino

Con la Sentenza n. 5889/2018 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione relativa alla prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme oggetto di un assegno circolare mai riscosso.

Nel caso di specie la ricorrente aveva, invero, richiesto l’emissione, da parte di un istituto di credito bancario, di un assegno circolare a favore della figlia, la quale, tuttavia non provvedeva all’incasso ed anzi ne denunciava lo smarrimento.

Per comprendere appieno la questione, fondamentali sono le tempistiche delle circostanze fattuali portate all’attenzione della magistratura.

Occorre infatti tenere ben presente che l’emissione dell’assegno risale al marzo 2001 mentre, la denuncia di smarrimento è avvenuta nel luglio 2011.

A complicare il quadro probatorio, interveniva nel 2009, il trasferimento, da parte della banca emittente, della metà della somma al fondo depositi “dormienti”, istituito con la l. 266/2005, e relativo fra l’altro (si tratta in verità del Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie), agli assegni circolari non riscossi nel termine di prescrizione imposto dalla normativa vigente.

Orbene, la ricorrente, dopo aver tentato invano di riscuotere l’assegno consegnato alla figlia e non riscosso, a fronte del suddetto trasferimento, ricorreva al Tribunale di Torino onde ottenere la restituzione della somma incorporata nell’assegno.

Il ricorso veniva rigettato per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto il Tribunale ha ritenuto che la sola legittimata ad agire fosse la figlia, beneficiaria dell’assegno.

La mamma ricorreva quindi alla Corte d’Appello di Torino, la quale pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimazione ad agire della ricorrente, respingeva il ricorso atteso il decorso del termine prescrizionale per riscuotere l’assegno.

Seguitava il ricorso per la cassazione della sentenza de qua, il quale è stato ritenuto fondato da parte della Suprema Corte, che ha, in primo luogo chiarito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 2935 c.c., il quale prevede, in generale l’estinzione dei diritti in 10 anni, a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere, salvo che la legge disponga diversamente.

Per quanto riguarda gli assegni l’art. 84 del R.D. 1736/1933 prevede, con riferimento agli assegni circolari, i quali vanno tenuti nettamente distinti dagli assegni bancari, il termine breve di tre anni per la prescrizione del diritto di azione dei confronti dell’emittente bancario.

In tale quadro normativo si inserisce altresì l’art. 345 ter della L. n. 266/2005, il quale prevede che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono versati al Fondo depositi “dormienti” entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, rimanendo, tuttavia impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

Ne deriva quindi che una volta che sia decorso il termine triennale, il beneficiario dell’assegno circolare non può più ottenerne il pagamento, con la conseguenza che colui che ha richiesto tale titolo di credito può ripetere la provvista dal cd. Fondo depositi dormienti, e la relativa azione si prescrive nel termine ordinario decennale, applicando le regole proprie del “mandato” che caratterizza il rapporto fra cliente e Istituto emittente.

Applicando tali principi appare evidente come la ricorrente avesse piena legittimazione ad agire per la restituzione della somma essendo spirato (nel marzo 2004) il termine per la beneficiaria ad incassare l’assegno e non essendo ancora spirato il termine di prescrizione della ricorrente ad ottenere la restituzione della provvista al momento dell’introduzione della causa.

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Utilizzare Facebook e i social per inoltrare messaggi e contenuti offensivi è reato

Utilizzare Facebook e i social per inoltrare messaggi e contenuti offensivi è reato

Con la Sentenza n. 57764/2017, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla tematica dei social network e sui risvolti penali che possono assumere alcune delle condotte perpetrate su internet.

Il caso di specie: l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole di atti persecutori in danno della stessa.

Il ricorrente lamentava carenza di motivazione nonché violazione di legge per diversi motivi: in primo luogo, i giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento sulla base delle sole affermazioni della parte offesa senza considerare le circostanze fattuali che avrebbero giustificato la condotta lesiva (ossia la rabbia conseguente alla rivelazione da parte della moglie dell’imputato di avere una relazione extraconiugale).

In secondo luogo, secondo il ricorrente, non risultava provato lo stato d’ansia né il mutamento dello stile di vita della vittima.

In terzo luogo non sarebbe possibile configurare il reato in esame quando la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook.

In relazione alle censure mosse dal ricorrente, la Corte, premettendo che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità del racconto, osserva che i giudici di merito hanno compiutamente analizzato le condotte poste in essere dall’imputato e consistite nell’inoltro di sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso, nella creazione di un profilo Facebook altamente offensivo nei riguardi della persona offesa e in ripetuti appostamenti e pedinamenti, escludendo che la protrazione delle condotte possa essere riconducibile a un moto rabbia dovuto alla rivelazione della relazione extraconiugale e dando compiuta motivazione delle ragioni per cui tali condotte non erano ascrivibili ad una mera percezione soggettiva della vittima.

Per quanto riguarda, infine, la configurabilità del reato in esame laddove la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook, la Corte osserva che la giurisprudenza ammette che messaggi o filmati postati sui social network integrino l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori, in relazione al fatto che  l’attitudine dannosa di tali condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa. Infatti, nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza che la donna poteva ignorare le foto, i video e i commenti semplicemente non accedendo al profilo Facebook, in quanto l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di contenuti, posto peraltro che l’apertura della pagina sul social network rappresenta solo una delle modalità con le quali si è estrinsecata la condotta persecutoria dell’uomo che, in più ha posto in essere un serie di condotte – invio sms e pubblicazione di vari post denigratori a carico della parte offesa – si da provocare  stato d’ansia e mutamento delle abitudini di vita della vittima, tali da integrare il reato contestato.

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GIUDIZIO DI REVISIONE

GIUDIZIO DI REVISIONE

NESSUNA REVISIONE AL SOGGETTO CONDANNATO CIVILMENTE CHE SI SIA AVVALSO DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO

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La questione su cui si è pronunciata lo scorso 28 novembre la Suprema Corte con la Sentenza n. 53678/2017, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi ormai da tempo sul punto, può essere così sintetizzata: “se, in caso di sentenza passata in giudicato con la quale l’imputato sia stato prosciolto per prescrizione del reato ascrittogli, ma condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita, sia o no ammissibile il giudizio di revisione”.

Il caso in esame vede protagonisti tre ricorrenti, cui inizialmente veniva ascritto il reato di circonvenzione di incapaci, dichiarato, poi, estinto per prescrizione, con la sola condanna al risarcimento dei danni in favore delle vittime costituitesi parti civili. La difesa dei ricorrenti proponeva, quindi, istanza di revisione, sulla base di nuove prove emerse successivamente a detta pronuncia. L’istanza, ritenuta inammissibile, veniva rigettata. E così la difesa dei tre istanti ha proposto ricorso, richiamando il precedente giurisprudenziale di legittimità n. 46707/2016, favorevole alla revisione.

L’intervento della Suprema Corte, sopraggiunto in questi ultimi giorni, tenderebbe a porsi come definitivo chiarimento di quello che rappresenta il punto nodale della presente questione, ossia quale significato debba attribuirsi al sinallagma “sentenza di condanna” e al lemma “condannato” (il soggetto legittimato, ex art. 632 c.p.p., a proporre l’istanza di revisione, di cui il legislatore non ha fornito una precisa definizione).

Sul punto si sono delineati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Il primo, maggioritario, prende le mosse dalle numerose sentenze, sia datate che recenti (Cass. 4231/1992; Cass. 1672/1992; Cass. 15973/2004; Cass. 2393/2011 Rv. 249781; Cass. 24155/2011 Rv. 250631; Cass. 2656/2017 Rv. 269528), le quali stabiliscono l’inammissibilità della revisione, intesa come un mezzo di impugnazione straordinario, preordinato al “proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva, laddove difetti l’esistenza di una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna, ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p..

La revisione, infatti, essendo finalizzata a “prosciogliere” il soggetto condannato, non può ritenersi ammissibile rispetto ad una sentenza di proscioglimento, quale quella in forza della quale sia stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (art. 531 cit.), sia pure accompagnata da una statuizione di condanna a carico dell’imputato ai soli fini civilistici.

L’orientamento minoritario, sostenuto unicamente dalla sentenza n. 46707/2016, ha ritenuto, invece, ammissibile la revisione in quanto nella locuzione “condannato” dovrebbe rientrare anche colui il quale si sia visto dichiarare il reato estinto per prescrizione, ma, al tempo stesso, sia stato condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Dopo un breve cenno alla giurisprudenza, sia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che della Corte Costituzionale, la pronuncia in commento dichiara di aderire alla tesi maggioritaria, negando, quindi, che nel caso de quo possa farsi luogo all’ammissibilità della revisione.

In particolare, riporta la Corte, “il Giudice delle Leggi, in specie nella sentenza n. 49/2015 (…) ribadì che nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità» e che il sintagma “sentenza di condanna” va inteso, al di là del dato formale, in senso sostanziale e cioè come una pronuncia a seguito della quale sia inflitta all’imputato una sanzione, dovendosi valutare non la forma della pronuncia, ma la sostanza dell’accertamento”

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte conduce ad un’inequivoca soluzione: va considerata sentenza di condanna non solo quel provvedimento con il quale sia inflitta una sanzione strettamente penale ma, anche quel provvedimento che, al di là del dato meramente formale con il quale è denominato, nella sostanza, contenga una sanzione latamente penale e cioè una sanzione punitiva e deterrente, ma non quando da esso conseguano effetti meramente riparatori o preventivi, proprio perché tali conseguenze, non rientrando nell’ambito delle sanzioni punitive, si pongono al di fuori del perimetro latamente penale.

Pertanto, la sentenza di prescrizione, laddove si concluda solo con la conferma delle statuizioni civili che presuppone un accertamento sulla responsabilità penale, va ritenuta, pur sempre, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, una sentenza di proscioglimento perché da essa non consegue alcun effetto di natura sanzionatoria o latamente penalistica. Infatti, la condanna al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile va ritenuta una semplice conseguenza di natura riparatoria che, quindi, nulla ha a che vedere con gli effetti sanzionatori di natura latamente penalistici.

Se, quindi, la sentenza di proscioglimento per prescrizione non può essere considerata una sentenza di condanna, ne consegue che, neppure l’imputato – prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione – può essere ritenuto un “condannato”, legittimato ex art. 632 c.p.p. a proporre istanza di revisione.

Il sistema, ha, quindi, una sua intrinseca coerenza nel non consentire la revisione di una sentenza penale a chi sia stato prosciolto per prescrizione del reato e da questa sentenza – che avrebbe potuto evitare rinunciando alla causa estintiva della prescrizione – non abbia subito alcuna conseguenza di natura sanzionatoria o latamente penalistica, tale non potendosi considerare, per le ragioni esposte, la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile che continuerà a dispiegare i suoi effetti solo in ambito civilistico e non penale.

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#AVVOCATO #STUDIO LEGALE #RESPONSABILITA’ MEDICA

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Responsabilità medica – Diagnosi errata – Male inguaribile

Il sanitario è responsabile per il tempo che la vittima avrebbe potuto ancora vivere.

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Con la recentissima sentenza, pronunciata dalla IV^ Sezione Penale, la Suprema Corte è tornata sull’annosa e spinosa questione della omessa diagnosi della patologia oncologica da parte del sanitario, nonché sull’importanza della sua tempestività al fine di escluderne la responsabilità.

Il caso di specie – definito con la sentenza n. 50975 dello scorso 08 novembre – ha visto coinvolta una paziente, ricorsa alla prestazione professionale dello specialista per la cura di quella che solo in apparenza si era profilata come “ernia iatale” e, nonostante gli esami clinici cui veniva sottoposta, perdeva la vita nel giro di pochi mesi.

In particolare, a fronte del quadro sintomatico lamentato, la diagnosi elaborata dallo specialista si rivelava completamente errata, poiché non venivano opportunamente disposti idonei accertamenti cito-istologici, che, qualora eseguiti tempestivamente, avrebbero rilevato con sensibile anticipo la natura della patologia da cui la paziente era affetta (poi scoperta a seguito di accertamenti clinici a cui la stessa si era sottoposta di sua autonoma iniziativa), consentendole di ricorrere a protocolli terapeutici, come la resezione del pancreas, in grado di procurare la guarigione o di incrementare consistentemente le sue speranze di vita.

Lo specialista, quindi, è finito sotto processo per omicidio colposo per aver scambiato un tumore al pancreas per un’ernia iatale.

La Corte di Appello di Bari, aveva confermato la sentenza del Giudice di primo grado, il quale aveva assolto l’imputato, perché il fatto non sussiste, dall’imputazione del reato penale di cui all’articolo 589 c.p. “poiché per colpa consistita in negligenza e violazione delle leges artis, cagionava la morte della sua paziente, la quale aveva richiesto la sua prestazione professionale per la cura di una patologia che si manifestava tramite astenia, forti dolori addominali e calo ponderale, e che poi si sarebbe rivelata per adenocarcinoma mucocosecernente ad origine pancreatica”.

Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica di Bari, che le parti civili.

La Cassazione, con la sentenza in parola, pur ritenendo pienamente fondati i motivi di ricorso, ha annullato, con rinvio ai soli effetti civili, vista la sopravvenuta prescrizione del reato, la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Bari.

LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE SUL PUNTO.

Tuttavia, anche ai soli limitati effetti civilistici, la Cassazione ha affrontato il tema, ribadendo il principio di diritto secondo cui: “in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (cfr. ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 28/10/2008, Calo’, Rv. 242250; Sez. 4, n. 21243 del 18/12/2014 dep. il 2015, Pulcini, Rv. 263492).

La Corte, inoltre, rilevando che il thema decidendum della questione sottoposta alla sua attenzione è riassumibile nei seguenti termini: “ha un’influenza causale rispetto all’evento una ritardata diagnosi di tumore pur in presenza di quella che è comunemente e scientificamente ritenuta una delle patologie oncologiche più aggressive e ad evento nefasto quel è il carcinoma al pancreas”, ha evidenziato la contraddittorietà e lacunosità della motivazione della sentenza di merito.

La pronuncia in parola sembrerebbe, dunque, voler porre un punto fermo – assurgendo quasi a monito – sulla necessità di ancorare l’ambito della responsabilità penale medica a parametri il più possibile delineati, al fine di evitare stati si assoluta incertezza circa le conseguenze dei comportamenti attuati dai sanitari, richiamando, a tal uopo, il diffuso orientamento giurisprudenziale in relazione all’intempestiva diagnosi tumorale che trova il suo fondamento nelle note sentenze n. 36603/2011 e n. 3380/2005 e sottolineando che, nel caso di specie, se lo specialista avesse tempestivamente messo in atto tutti i protocolli diagnostici necessari e doverosi in presenza anche del solo sospetto di un tumore pancreatico, “trattandosi di una massa tumorale di dimensioni inferiori ai 2 cm. e senza metastasi in alcuno degli organi controllati, sarebbe stato possibile effettuare la c.d. stadiazione del tumore e procedere alla resezione chirurgica del pancreas o di parte di esso, con indubbi benefici per la paziente, derivandone, quanto meno, un rallentamento del decorso aggressivo della patologia con possibilità di sopravvivenza fino a cinque anni.”

Non va dimenticato, infatti, che in tutti i casi di morte dovuta ad errore diagnostico, va valutato “se vi sia stata una colpevole omissione nel disporre gli opportuni accertamenti diagnostici”. In particolare, nell’ambito delle malattie oncologiche la diagnosi precoce è fattore di assoluto rilievo ed assurge ad una funzione estremamente essenziale, proprio perché serve ad approntare quelle terapie che in numerosi casi si rivelano salvifiche oppure, in casi come quelli del tumore al pancreas, idonee ad allungare, anche se di pochi mesi soltanto, la prospettiva di vita del paziente o, quanto meno, a rendere significativamente meno doloroso il decorso stesso della malattia.

La sentenza in commento rappresenta, inoltre, un ulteriore punto di riflessione ed un prezioso strumento attraverso cui poter ancora una volta affermare che l’errore diagnostico, dovuto alla intempestiva diagnosi (con particolare attenzione alle vicende tumorali), non può escludersi per il semplice fatto che il sanitario si sia basato su precedenti “referti e pareri… di altri sanitari” (ancorché rivelatisi non risolutivi), in tal modo ritenendosi esentato dal dovere di approfondimento delle indagini diagnostiche e, nei casi più gravi, di malattie inguaribili destinate (prima o poi) ad un esito infausto.

L’essere affetti da una malattia incurabile non è sufficiente, dunque, a scriminare la condotta del medico che ritardi di molti mesi la corretta diagnosi, poiché anche il prolungamento della vita, di settimane o anni, è un elemento che va preso in considerazione ai fini della valutazione della responsabilità sia civile che penale del sanitario.

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STUDIO LEGALE AVVOCATO GELSOMINA CIMINO ROMA

STUDIO LEGALE AVVOCATO GELSOMINA CIMINO ROMA

 

Patrocinante in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori

Lo Studio Legale Cimino vanta una specifica competenza in tema di Diritto Civile, Diritto Amministrativo e Diritto Penale.

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Il team legale, cresciuto negli anni attraverso l’inserimento di giovani Professionisti che hanno maturato progressivamente le loro capacità e esperienze, è fortemente orientato al Diritto Civile, Amministrativo e Penale, con una speciale vocazione per i reati finanziari, societari, fallimentari e tributari, nonché per i delitti contro la persona.
Lo Studio Legale guidato dall’Avvocato Gelsomina Cimino fornisce assistenza legale con l’obiettivo di consentire al cliente di acquisire piena contezza delle variabili normative che incidono sulle scelte, offrendo assistenza di primario livello, garantendo competenza, riservatezza e impegno.
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“L’avvocato deve saper vedere più di quanto gli venga rappresentato per cogliere aspetti che il proprio assistito cerca di nascondere o considera erroneamente irrilevanti”.

 

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 “Al centro dell’impegno e della motivazione dello Studio Legale Cimino, si colloca il cliente”.

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Instaurare con i Clienti un rapporto fiduciario caratterizzato da reciproco rispetto, apprezzamento e correttezza costituisce fine prioritario. Lo Studio Legale Cimino tende ad essere il punto di riferimento dei clienti più esigenti. L’esigenza primaria è il gradimento del Cliente, che può contare su una struttura ispirata e sempre attenta, a fornire la soluzione ricercata e condivisa.

“L’AVVOCATO DEVE ESSERE PRIMA DI TUTTO UN CUORE”

Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia.

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GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

“Se la Pubblica Amministrazione non adempie all’ordine del Giudice, provvede il Prefetto. Lo stabilisce il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con Sentenza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma”.

 http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/sentenza_3_diritto_amministrativo.pdf

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11551 del proposto da:

rappresentata e difesa dall’avv. Gelsomina Cimino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto 116;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di non costituito in giudizio;

per ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del sezione civile iv bis nel procedimento esecutivo RGE 39719/

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è la moglie separata di xxxxx sottufficiale della Marina Militare. Nel decreto di omologa della separazione consensuale il Tribunale di Tivoli disponeva che il militare versasse mensilmente a favore del coniuge un assegno di € 350.

Avendo il xxxxx cessato dal maggio 2012 di adempiere al suo obbligo, la ricorrente procedeva ad effettuare un pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento del suo assegno di mantenimento direttamente dall’ente pagatore del marito.

Dopo alcuni rinvìi per mancata presentazione del terzo debitore che doveva rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il giudice dell’esecuzione assegnava le somme maturate per un importo pari a € 6.168./00

La ricorrente con il presente ricorso chiede che il giudice dia un termine perentorio per procedere al pagamento di quanto maturato ed in caso di ulteriore inottemperanza nomini un commissario ad acta.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio facendo presente che era stato comunicato con posta elettronica certificata al difensore della ricorrente in data xxx che il xxxxx era stato posto in congedo e che quanto alla gestione amministrativa passava all’IN PS a decorrere dalla camera di consiglio del xxx il ricorso passava in decisione.

Il ricorso può essere accolto solo parzialmente.

Come argomentato correttamente dalla difesa erariale, il Ministero della Difesa può essere considerato onerato come terzo pignorato solo a partire dalla notifica del pignoramento e fino alla cessazione del rapporto di impiego con il xxxxx

Si tratta di complessivi nove mesi nel corso dei quali è maturato un debito di € 3.150 che l’Amministrazione dovrà versare senza ulteriore indugio alla ricorrente.

Pertanto va ordinato al Ministero della Difesa di ottemperare all’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma provvedendo al pagamento di quanto ivi previsto, entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Nell’ipotesi di ulteriore inadempimento, provvederà — su richiesta di parte — nei sessanta giorni successivi, in veste di Commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, anche con le modalità di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 669 del 1996 (conv. dalla legge n. 30/1997), con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, che vengono quantificate sin da ora in €. 300 oltre le spese documentate.

In tal caso il Ministero sarà condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. E), c.p.a. al pagamento di ulteriori interessi legali, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato alla P.A. per provvedere.

Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del xxxx   nel procedimento 39719/ secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma (con facoltà di delega ad un funzionario), il quale provvederà, nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, con restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno xxxx con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere,

Estensore Paola Patatini, Referendario

L’ESTENSORE Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

USURA: LE SEZIONI UNITE BOCCIANO L’USURA SOPRAVVENUTA

USURA

LE SEZIONI UNITE BOCCIANO L’USURA SOPRAVVENUTA

Con la recente pronuncia n. 24675 a Sezioni Unite depositata lo scorso 19 ottobre la  Suprema Corte ha posto fine all’ annoso dibattito sviluppatosi  a seguito della entrata in vigore della L. 108/1996 sui tassi usurai.

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Invero la legge 7 marzo 1996, n. 108 è intervenuta, sul piano civilistico, a modificare l’art. 1815, comma 2, c.c. il quale prevede, nella sua attuale versione che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; il che determina una nullità parziale della clausola relativa agli interessi, mantenendo valido ed efficace il contratto.

La disposizione testè citata,  sia in dottrina che in giurisprudenza, ha sollevato molteplici dubbi interpretativi relativi, in primis, al diritto transitorio concernente la disciplina applicabile ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge ed ancora in corso a tale data, ed in secondo luogo, si poneva un problema interpretativo circa i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa antiusura, il cui tasso di interesse, seppure originariamente lecito, divenisse, in seguito ad una successiva diminuzione del tasso-soglia, eccedente tale misura.

Il problema concerneva, in sostanza, fissare il momento in cui, a fronte di oscillazioni dei tassi, usurarietà potesse dirsi conclamata. Se all’atto della convenzione o all’atto del pagamento ad opera del debitore.

Secondo un primo orientamento, doveva ritenersi decisivo il momento genetico della stipulazione del contratto, essendo irrilevante il tempo successivo dell’effettiva corresponsione degli interessi. Secondo il divergente orientamento, invece, la valutazione in ordine alall’ usurarietà degli interessi doveva essere posta in essere al momento del   pagamento, ossia, nel momento funzionale ed esecutivo del contratto.

Tale ultima impostazione è quella che ha introdotto nel nostro sistema, la c.d. usurarietà sopravvenuta.

A fronte delle incertezze interpretative e dei conseguenti risvolti sul piano applicativo, è stato successivamente emanato il D. L. 29 dicembre 2000, n. 394, poi convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, che introduce all’art. 1 la norma secondo la quale “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Nonostante la legge n. 24 del 2001 sembri negare alla radice la configurabilità di una sopravvenuta usurarietà degli interessi, valorizzando esclusivamente il momento della pattuizione degli stessi, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermato che, anche alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore, sarebbe irragionevole e incongruo sostenere la debenza dell’interesse pattuito, esorbitante rispetto al sopravvenuto tasso-soglia.

Sul tema, si sono fronteggiati due orientamenti principali: un primo indirizzo, contrario all’usura sopravvenuta, e una seconda impostazione, invece favorevole a quest’ultima.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, sono intervenute a dirimere tale contrasto, escludendo “in toto” il rilievo della usura sopravvenuta.

Gli Ermellini, infatti, hanno osservato che  “è privo di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell’usura, superi tuttavia tale soglia al momento della sua maturazione o del pagamento degli interessi stessi

A tale conclusione, la Corte perviene, facendo applicazione dei principi sottesi alle norme applicabili in materia: il divieto dell’usura è contenuto nell’art. 644 c.p. mentre le altre disposizioni contenute nella Legge 108/96 non formulano tale divieto ma si limitano a prevedere un meccanismo di determinazione del tasso, oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurai, a mente appunto dell’art. 644 c.p. cui fa implicitamente riferimento l’art. 2 della legge citata che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai”, limite che è appunto fissato dall’art. 644 c.p.

Sarebbe pertanto impossibile – conclude la Cassazione – operare la qualificazione di un tasso come usuraio senza fare applicazione dell’art. 644 c.p. considerando, ai fini della sua applicazione – così come impone la norma di interpretazione autentica (D.L. 394/2000) – il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Morale: per un contratto stipulato con la Banca prima della entrata in vigore della legge sui tassi usurai, l’Istituto bancario “è autorizzato” ad applicare tassi maggiori – finanche superando il tasso usura – rispetto a quelli convenuti all’atto della stipula, senza che per ciò si possa invocare la speciale tutela prevista solo per coloro che i tassi usurai se li vedono applicare dopo l’entrata in vigore della legge.

Così è se vi piace….

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BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Alunni disabili: il diritto allo studio è sacro

La Costituzione impone agli Istituti Scolastici di adottare ogni misura atta ad assicurare l’effettività del diritto allo studio: non può essere respinto l’alunno che per difficoltà psico-attitudinali non riesce a tenere il passo degli altri compagni.

Lo stabilisce il T.A.R del Lazio con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma.

 

http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/sentenza_2_diritto_amministrativo.pdf

 

R E P U B B L IC A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero Reg.generale OMISSIS, proposto da – OMISSIS , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gelsomina  Cimino

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto, 116;

contro

Il Ministero dell’Istruzione  e dell’Università e della Ricerca, il Liceo OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma via dei Portoghesi,

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

della scheda di valutazione del OMISSIS relativa al risultato finale, contenente la dichiarazione di non ammissione alla classe successiva dell’alunna, nonché del connesso verbale dcl Consiglio di Classe, recante giudizio di non ammissione, in data OMISSIS

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Liceo OMISSIS;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno OMISSIS la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il vizio della notifica dell’atto introduttivo, rilevato nell’ordinanza cautelare collegiale del Omissis risulta essere sanato dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione;

Ritenuto altresì che l’istanza cautelare, allo stato degli atti e delle deduzioni delle parti, sia da accogliere essendo presenti sia l’elemento del danno grave e irreparabile sia quello del fumus boni iuris in relazione  alla situazione della minore, che deve pertanto essere ammessa alla classe successiva;

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’Istituto scolastico resistente di ammettere la minore alla classe successiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del OMISSIS alle ore di rito

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per fìnalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno Omissis con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

 

lL SEGRETARI0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO PATRIMONIALE: OPPONIBILITA’ AI CREDITORI

FONDO PATRIMONIALE:  OPPONIBILITA’ AI CREDITORI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23955/17 è intervenuta nel giudizio di opposizione all’esecuzione avanzato da due coniugi, i quali affermavano, a sostegno delle proprie deduzioni, l’esistenza, su alcuni dei beni immobili pignorati dal creditore procedente, della costituzione di un fondo patrimoniale.

L’opposizione era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, in quanto, secondo i giudici di merito non era stata raggiunta la prova circa l’opponibilità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale che, infatti, avrebbe potuto dirsi opponibile al creditore solo laddove i coniugi avessero prodotto l’atto di matrimonio con accanto l’annotazione circa la costituzione del fondo.

Invero, in tali casi, l’opponibilità o meno della costituzione del fondo al creditore procedente dipende dall’anteriorità di tale annotazione rispetto alla data di trascrizione del pignoramento.

Nel caso in esame, tuttavia, l’atto di matrimonio non è stato prodotto né in primo grado né in sede di gravame e pertanto i giudici della Suprema Corte hanno dovuto ritenere che i giudici di merito abbiano correttamente rigettato l’opposizione perché destituita di prova.

Dall’applicazione di tale principio ne deriva necessariamente che, benché l’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione non sia condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi ex art. 162 c.c, essa, tuttavia, costituisce necessario adempimento dell’onere della prova in giudizio.

Ma vi è più da considerare che gli opponenti avevano ritirato il proprio fascicolo di parte all’udienza di precisazione delle conclusioni senza ridepositarlo; sul punto la Corte ribadisce che, in virtù del principio dispositivo delle prove, il giudice è tenuto a decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione.

Dacchè il mancato reperimento nel fascicolo di alcuni documenti deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi che sollevino l’involontarietà della mancanza, di un atto volontario della parte stessa che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti, cosicchè, il Giudice si pronunci solo sulla base dei documenti posti alla sua cognizione all’atto della decisione.

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