L’OMICIDIO STRADALE E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

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L’OMICIDIO STRADALE E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

Con la sentenza n. 26857/2018 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a consolidare l’indirizzo già espresso con la sentenza 2403/2017 a proposito di omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza avvenuto in data successiva all’entrata in vigore della legge 41/2016 che ha introdotto nel codice penale gli artt. 589 bis e 590 bis, che appunto puniscono con la reclusione da otto a dodici anni, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nel caso in esame, l’imputato, conducendo in stato di ebbrezza una vettura in autostrada a velocità superiore al consentito, senza tenere la distanza di sicurezza, colto da un colpo di sonno, tamponava la vettura che lo precedeva.

In conseguenza dell’impatto, la vettura tamponata usciva di strada, causando la morte del conducente, nonché provocando gravi lesioni sui soggetti trasportati.

In primo grado, l’imputato era stato ritenuto responsabile di omicidio colposo stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica, di lesioni colpose stradali gravi commesse in stato di ebbrezza, ed inoltre di guida in stato di ebbrezza, e di conseguenza condannato, ritenuti i reati commessi in concorso formale ai sensi dell’art. 589 bis co.8, alla pena prevista dall’art. 589 bis co.7 senza attenuanti generiche.

In grado d’appello, i giudici di merito, riformavano parzialmente la sentenza di primo grado riducendo la pena a quella applicata per i reati di omicidio colposo aggravato e lesioni colpose aggravate, e confermando il resto.

L’imputato ricorreva per la Cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Torino lamentando, per quel che è qui di interesse, la violazione della disciplina del reato complesso in cui deve essere sussunto il rapporto tra l’omicidio stradale aggravato previsto dall’art. 589 bis co.4 e la guida in stato d’ebbrezza punita ai sensi dell’art. 186 co.2 lett. B e comma 2 bis del D.lgs n. 285/1992.

Il ricorrente ha evidenziato, infatti, che mentre prima dell’entrata in vigore della l.n. 41/2016 (introduttiva il reato di omicidio stradale), la giurisprudenza, in casi analoghi a quello in esame, riteneva che concorressero il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, oggi, tale conclusione, deve ritenersi superata atteso che ove si ritenesse che l’omicidio stradale e le lesioni non integrino un’ipotesi di reato complesso con assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 186 co. 2 d.lgs. 285/1992, il medesimo fatto storico sarebbe addebitato due volte in violazione del divieto del bis in idem.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere parzialmente il ricorso, ha infatti osservato che a seguito dell’entrata in vigore della l.n. 41/2016  con le innovative ed autonome fattispecie dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, vada abbandonata l’interpretazione per cui, in caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale sussista concorso di reati e non reato complesso, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale e, deve piuttosto affermarsi il nuovo principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse- dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza viene a perdere la propria autonomia in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589 bis, e 590 bis, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84 co. 1 c.p. ed esclusione dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati.

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