NEGATO IL MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE CHE NON HA VOGLIA DI LAVORARE

Con la sentenza n. 21615 del 19 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un ragazzo, ormai maggiorenne, nei confronti del padre adottivo finalizzato ad ottenere un assegno di mantenimento sulla base di una asserita difficoltà economica.

La Cassazione, infatti, non solo ha confermato l’esattezza della decisione emessa dalla Corte d’Appello, ma ha aggiunto che la ricostruzione dei fatti porta a negare categoricamente il diritto del figlio ad ottenere una somma a titolo di mantenimento da parte del padre.

Richiamando l’oramai noto principio giurisprudenziale secondo cui l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma perdura fino a quando il genitore obbligato non dimostri che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure quando fornisca la prova di avere posto il figlio nelle concrete condizioni di potere essere economicamente autosufficiente, ma questi non ne abbia tratto profitto utile per sua colpa o per sua scelta, la Suprema Corte ha negato il riconoscimento del diritto al mantenimento sulla base delle circostanze secondo le quali il padre del ragazzo aveva profuso significativi sforzi economici per permettere al figlio di intraprendere la propria attività lavorativa, così come, d’altronde, aveva provveduto al pagamento delle rette di una scuola privata presso la quale il figlio non aveva sostenuto gli esami previsti ed è emerso che il ragazzo aveva abbandonato la casa familiare nonostante i tentativi del genitore di favorire la ricostruzione del rapporto.

Va dunque riconosciuta assoluta coerenza a tale ultima sentenza, con l’orientamento maggioritario  affermatosi in tema di mantenimento della prole maggiorenne.

L’assoluta infondatezza dell’azione promossa dal ragazzo, ha infine condotto la Suprema Corte a revocare la precedente ammissione al gratuito patrocinio e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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