Subire il #plagio della #prova scritta agli #esami

Subire il plagio della prova scritta agli esami non comporta l’automatica esclusione

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La recente sentenza emessa dal TAR Campania n. 4348 del 12 SETTEMBRE scorso, si è soffermata sul concetto di “plagio” degli elaborati che costituiscono prova di esame in una procedura concorsuale. In particolare la sentenza de qua è intervenuta sul ricorso di una candidata all’esame di abilitazione alla professione forense la quale, pur avendo conseguito una votazione complessiva nei tre elaborati di cui si compone la prova scritta, superiore alla sufficienza, si è vista escludere dall’elenco degli ammessi alla prova orale poiché la commissione esaminatrice aveva rilevato, confrontando l’elaborato della ricorrente e quello redatto da un altro candidato ampi “passi del tutto identici”.

Il ricorso veniva fondato sulla circostanza per cui i due elaborati, pur presentando significativi tratti in comune, si differenziavano sul piano sostanziale; mentre, infatti, l’elaborato della ricorrente risultava scritto in modo assolutamente corretto, quello dell’altro candidato, presentava molteplici errori, ortografici, grammaticali, lessicali e sintattici, nonché di trascrizione dell’art. 41 c.p. tale da far risultare palese come il redattore dello stesso, non avesse piena consapevolezza di quanto scritto.

Nel merito la ricorrente contestava l’omessa valutazione, da parte della sottocommissione nominata a correggere detti elaborati, degli elementi idonei a individuare le rispettive posizioni di plagiante e di plagiato tra i due candidati coinvolti nonché l’errata applicazione dei criteri previsti dalla legge ed applicabili alla casistica in esame.

Ed invero, l’art. 23 R.D. 37/1934 prevede che La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l’esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere; tale statuizione ha incontrato, tuttavia, un’applicazione temperata, in ragione dell’introduzione, nelle ultime sessioni, di un canone integrativo dettato dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, la quale ha costantemente disposto “che nel caso in cui le Sottocommissioni, in sede di correzione, in sede di valutazione degli elaborati scritti, rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si proceda all’annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata la predetta anomalia: se però la Sottocommissione riuscisse ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest’ultimo“.

Il canone operativo, nel disporre che la sanzione della esclusione debba essere irrogata nei riguardi del solo plagiante, risulta diretto ad imporre alla Commissione di operare le opportune valutazioni in tal senso, al precipuo scopo di non penalizzare quei candidati che abbiano dimostrato, attraverso una propria autonoma elaborazione, di possedere i requisiti utili  pet l’accesso alle successive fasi della procedura abilitativa, in difetto di una prova atta a dimostrare che il plagio sia avvenuto con il loro consenso.

Il ricorso, già accolto in sede cautelare e poi riformato dal Consiglio di Stato chiamato a decidere sull’appello cautelare, è stato accolto nel merito dal TAR Campania in considerazione, oltre che della verosimile non paternità in capo al suo estensore del secondo elaborato (data l’assenza di nesso logico fra molte delle frasi di cui si compone), anche per il fatto che l’Amministrazione resistente non ha fornito alcun elemento probatorio utile ad indirizzare il Collegio nel senso di ammettere che la Commissione esaminatrice abbia eseguito quelle valutazioni che in sede di applicazione della normativa applicabile, sono state via via dettate dalla Commissione Centrale: il che avrebbe senz’altro dovuto indurre gli esaminatori a ritenere che il plagio era stato commesso solo da uno dei due candidati ai danni dell’altro che invece non aveva – vista l’assenza di prova contraria – dato alcun assenso alla copiatura.

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