Newsletter n. 19 del 11 ottobre 2024
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Attività istituzionale dell’Agenzia
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Attività negoziale
Sottoscritto l’accordo d’integrazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale relativo al Comparto Sanità
“L’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali del comparto Sanità hanno sottoscritto in via definitiva il 26 settembre 2024 l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Sanità in applicazione di quanto disposto all’art.2 del citato ACNQ.
L’accordo sostituisce il precedente Accordo del 16 ottobre 1998 a seguito delle disposizioni del nuovo ACNQ in materia di RSU.”
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Attività negoziale
Firmate quattro Ipotesi di contratto relative alle sequenze contrattuali di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), lett. d) lett. e) e lett. g) del CCNL del personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021 – sottoscritto il 18 gennaio 2024
In data 9 ottobre 2024 sono state sottoscritte tra l’Aran e tutte le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca, quattro ipotesi di contratto relative ad alcune delle sequenze contrattuali previste dal CCNL per il Comparto dell’Istruzione e ricerca del 18.1.2024.
Le ipotesi sottoscritte riguardano:
1. il personale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU) integrate con il Servizio Sanitario Nazionale per il quale sono state definite le norme di raccordo tra l’ordinamento dell’Università e l’ordinamento del personale del SSN;
2. i tecnologi a tempo indeterminato delle Università, nuova figura professionale introdotta dal D.L. 36/2022 che ha modificato l’articolo 24-ter della legge 240/2010. Per tale personale il contratto individua l’inquadramento, le specifiche norme relative al rapporto di lavoro, con particolare riferimento all’orario di lavoro, la struttura della retribuzione e il trattamento economico.
3. i Collaboratori Esperti Linguistici ( CEL), per i quali il nuovo testo contrattuale, nel definire l’incremento dello stipendio tabellare, attua una perequazione del trattamento economico complessivo percepito dal personale in parola, riducendo la forbice retributiva presente tra i diversi Atenei;
4. l’importo del Contratto di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010. Si tratta di una particolare forma di contratto che sostituirà gli assegni di ricerca precedentemente previsti dal medesimo articolo 22 prima della novazione apportata dal D.L. 36/2022.
L’Aran è soddisfatta per il lavoro fatto, che si configura come un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro di specifiche figure che lavorano nell’ampio, variegato e importante settore dell’Università e della Ricerca.
Le quattro ipotesi di contratto verranno inviate agli organi di controllo per l’acquisizione dei prescritti pareri. Solo successivamente sarà possibile procedere con la sottoscrizione definitiva.
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Dati statistici
Aggiornamento delle elaborazioni statistiche
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Orientamenti applicativi
Area Funzioni Locali – Segretari comunali e provinciali
Il nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali da quando entra in vigore? Nelle more dell’entrata in vigore quali regole si devono applicare?
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Orientamenti applicativi
Area Funzioni Locali
L’art. 37, comma 4, del CCNL 16.07.2024, relativo all’Area delle Funzioni locali, è da interpretarsi nel senso che tutti i dirigenti in servizio al 31/12/2018 hanno diritto a percepire gli arretrati derivanti dall’incremento del valore della retribuzione di posizione negli importi ivi stabiliti, decorrenti dalle date indicate a prescindere dal superamento dei limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione previsti dall’art. 37, comma 6, oppure gli incrementi di cui trattasi e i conseguenti arretrati spettano solo ai dirigenti che hanno percepito meno dell’importo minimo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL?
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Orientamenti applicativi
Area Funzioni Locali
Gli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 relativo all’area delle Funzioni locali hanno un vincolo di destinazione? La parte di tali risorse destinata a retribuzione di risultato, relativa ad annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), può essere erogata senza riaprire le contrattazioni integrative? Sempre in merito alle predette risorse relative a precedenti annualità, ai soli fini di contabilizzazione delle stesse nelle rilevazioni di conto annuale, è possibile considerarle risorse da indicare nel conto annuale 2024 relative a precedenti annualità?
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Orientamenti applicativi
Contratti quadro – Diritti e prerogative sindacali
In caso di assemblea organizzata in modalità videoconferenza, la rilevazione dei partecipanti all’assemblea sindacale può essere effettuata dai soggetti sindacali che l’hanno indetta?
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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca
I permessi orari a recupero di cui all’art. 135 del CCNL Istruzione e ricerca 18.01.2024 possono essere fruiti per frazioni inferiori ad una sola ora?
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza 23164/2024
Impiego Pubblico – Sanità – Lavoratori turnisti – Riposo settimanale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del CCNL Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolati sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale.
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza 23614/2024
Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Performance – Obiettivi – Valutazione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Qualora il dirigente non trasmetta la scheda di indicazione degli obiettivi entro i termini stabiliti, la valutazione della performance può legittimamente essere effettuata sulla base degli obiettivi “generali” fissati con il conferimento dell’incarico. La Commissione può anticipare la valutazione in presenza di problematiche urgenti, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1999. La Corte conferma inoltre l’orientamento della Corte territoriale in merito alla regolarità del parziale pagamento dell’indennità di risultato in quanto decorrente dalla presa di possesso dell’incarico avvenuta a metà anno.
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza 24289/2024
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Trasferimento di azienda – Inquadramento – Trattamento economico
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Per la Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra ex art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento“; “Il lavoratore dell’Ente sviluppo agricolo siciliano che, ai sensi dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, sia trasferito alle dipendenze dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente; tale trattamento economico va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la corresponsione dei quali sia certa nell’an e nel quantum e, quindi, anche del trattamento di Anzianità professionale edile, c.d. APE, previsto dall’art. 29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa”. Per la Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra ex art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento“; “Il lavoratore dell’Ente sviluppo agricolo siciliano che, ai sensi dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, sia trasferito alle dipendenze dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente; tale trattamento economico va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la corresponsione dei quali sia certa nell’an e nel quantum e, quindi, anche del trattamento di Anzianità professionale edile, c.d. APE, previsto dall’art. 29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa”.
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza 23852/2024
Principio – Lavoro Pubblico e Privato – Licenziamento – Svolgimento attività fisica – Malattia
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Per la Corte, in tema di licenziamento per giusta causa, la partecipazione ad attività fisicamente impegnative (es. partita di calcio) durante l’assenza per malattia può configurare una violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza previsti dal contratto di lavoro, giustificando così la destituzione del dipendente.
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Consiglio di Stato
Con Sezione V
Sentenza 7497/2024
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Incarico dirigenziale – Contratto a tempo determinato
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Dal quadro normativo il Consiglio di Stato evince che “la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del t.u.e.l., non può derogare dal rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni: a) l’ incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la professionalità ricercata sia “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”; occorre quindi preliminarmente dimostrare l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria; b) gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’ interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.” Ciò comporta che la ricerca della presenza delle professionalità tra i dipendenti doveva procedere la pubblicazione dell’avviso e che la ricerca all’esterno doveva seguire l’accertamento del possesso dei requisiti in capo ai soggetti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione, e quindi anche tra i funzionari direttivi di categoria, in caso di vacanza in organico del personale dirigenziale. Appare dunque condivisibile l’assunto secondo cui la possibilità di attingere da professionalità interne anche dopo la pubblicazione dell’avviso comporterebbe “che la verifica dell’esistenza di professionalità interne sarebbe posticipata alla ricerca di professionalità esterne e che i dirigenti interni si troverebbero a competere per posizioni per le quali hanno i requisiti con soggetti esterni. Un simile modus procedendi appare contraddittorio anche rispetto ai principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere informata l’attività della P.A., atteso che la valutazione dei candidati da parte della Commissione potrebbe essere del tutto inutile e verrebbe posta nel nulla, a fronte dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie“.
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Corte dei conti
Sezione delle autonomie
Limiti ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 per la costituzione del fondo risorse decentrate – Assoggettabilità degli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti – Delibera n. 17/SEZAUT/2024/QMIG
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto chiedeva «se le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, siano da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 oppure se siano soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali». La Sezione delle autonomie enuncia il seguente principio di diritto: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».
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Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Deliberazione 195/2024/PAR
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Salario accessorio – Limite ex art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nel merito un comune chiede di sapere se il “tetto” al salario accessorio posto dall’art. 23, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017 costituisca un limite complessivo unico, comprendente il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio Segretario comunale e il fondo posizioni organizzative; ovvero se ciascuno dei fondi menzionati soggiaccia ad uno specifico limite, così che l’unica possibilità di incremento del fondo posizioni organizzative esistenti nei comuni privi di dirigenza fosse quella derivante dall’applicazione della deroga introdotta dall’art. 11-bis, co. 2, del D.L. n. 135/2018. Le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. D’altro lato, “l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata”» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 88/2023/PAR). La Corte pertanto si pronuncia nel senso che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali)”.
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Corte dei conti
Con Sezione regionale di controllo per il Veneto
Deliberazione 297/2024/PAR
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Incentivi delle funzioni tecniche
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte riscontra i seguenti quesiti di un Comune del Veneto “nel caso in cui l’Ente non ha esperito una procedura di gara ma ha aderito direttamente ad una delle convenzione di CONSIP, sia corretto considerare come base di gara, sulla quale calcolare gli incentivi alle funzioni tecniche […], l’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto oppure se, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, l’importo da prendere in considerazione, quale base della procedura di affidamento, sia quello dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara CONSIP” e in riferimento alle medesime fattispecie di adesione a convenzione CONSIP, il Comune chiede “se il regolamento dell’Ente può destinare una quota di incentivazione – in misura ragionevolmente contenuta – alla fase di affidamento in relazione all’attività amministrativa di competenza della stazione appaltante (predisposizione ordinativo di adesione) piuttosto che radicalmente destinarla a economia”. La Corte al riguardo ritiene corretto il calcolo dell’incentivo sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto” e non già “l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip” (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti), e “quanto alle funzioni incentivabili” sottolinea che, “l’art. 113, co. 2, del Codice dei contratti pubblici contiene un elenco tassativo La tassatività dell’elencazione si deduce dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica la non estensibilità in via analogica”.
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Corte dei conti
Sezione regionale giurisdizionale per la Sicilia
Sentenza 289/2024
Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Attività (agricola) extraistituzionale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nel caso di specie è sottoposto all’esame della Corte un caso di svolgimento di attività agricola da parte di una dipendente comunale senza richiesta di preventiva autorizzazione. La Corte rileva i seguenti elementi: “a) assenza di una norma che includa in modo esplicito l’agricoltura tra le attività vietate a dipendente pubblico in regime di tempo pieno e la sussistenza all’epoca dei fatti, di un orientamento giurisprudenziale prevalente che ne predicava la compatibilità in assenza di esercizio a titolo principale e professionale; b) per contro, la posizione più restrittiva adottata dalla Corte regolatrice è piuttosto recente in quanto risale al dicembre 2020, come anche la stratificazione normativa dell’attuale disciplina dell’art. 53 del Dlgs 165/2001 in materia di incarichi extraistituzionali che è intervenuta dopo l’avvio della contestata attività extraistituzionale e della costituzione del rapporto di lavoro di dipendente comunale; c) così come la questione non pacifica dell’applicabilità di tale disciplina anche ad attività economiche esterne in cui tecnicamente non vi è un incarico attribuito da un soggetto privato. Quanto sopra induce il Collegio a ritenere che non sia ravvisabile in capo alla dipendente l’assoluta non scusabilità dell’errore in cui è incorsa o la palese e assolutamente non giustificata violazione di norme e principi necessaria ai fini di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave richiesta dall’art. 1, co 1, primo periodo della L. 20/1994”.
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Parlamento
Decreto legge 16/09/2024, n. 131 Anti infrazione
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2024, n. 217.
Art. 12. Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d’infrazione n. 2014/4231
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato in GU il “Decreto anti infrazione” il cui art. 12 prevede: “all’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
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Parlamento
Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il 27 settembre 2024 il Governo ha trasmesso alle Camere la proposta di Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029 ai fini delle opportune deliberazioni parlamentari. Per un’analisi del contenuto del Piano, dei Dossier predisposti dai Servizi di documentazione parlamentare e dei documenti acquisiti in Commissione si rimanda al seguente link https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/49965.htm
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Ufficio Parlamentare di Bilancio
Validazione del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico del PSB 2024
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
L’UPB ha validato le previsioni macroeconomiche tendenziali del Piano strutturale di bilancio (PSB) 2024, rilevando che lo scenario macroeconomico tendenziale del PSB 2024 è ricompreso in un intervallo accettabile relativamente alle principali variabili economiche, sebbene in diversi casi le previsioni si collochino sull’estremo superiore delle stime del panel UPB. Le previsioni sono validate assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti previsti nel PNRR e che non vi sia un deterioramento dello scenario internazionale, con particolare riferimento alle tensioni geopolitiche: con un contesto internazionale così instabile e incerto, le prospettive potrebbero cambiare repentinamente nel corso dell’orizzonte di previsione. I rischi, come già sottolineato dall’UPB in diverse occasioni, appaiono bilanciati nel breve termine ma sono complessivamente al ribasso per i prossimi anni. Nel dettaglio, il quadro macroeconomico tendenziale (QMT) del PSB prospetta una crescita dell’economia italiana per quest’anno all’1%, superiore a quella del 2023, seguita da un marginale indebolimento allo 0,9% nel 2025 e un rafforzamento all’1,1% nel 2026; nel triennio finale dell’orizzonte di validazione (2027-29) la crescita del PIL mostrerebbe ritmi più contenuti pari allo 0,7% in media. Il profilo di crescita del PIL del QMT del MEF è prossimo alle proiezioni dell’UPB, salvo che nel 2026, quando risulta più sostenuto per due decimi di punto percentuale. Rispetto alle attese del panel dell’UPB le previsioni sui tassi di variazione delle principali variabili macroeconomiche non si discostano significativamente dalla mediana e non eccedono gli estremi superiori. I livelli di fine periodo del PIL del QMT del PSB sono simili a quelli stimati dall’UPB. UPB ha valutato anche il quadro macroeconomico programmatico (QMP) del PSB il cui esito è stato comunicato nel corso dell’audizione parlamentare relativa al PSB stesso presso le Commissioni Bilancio delle Camere.
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ISTAT
Rapporto sulle istituzioni pubbliche 2024. Caratteristiche e cambiamenti del 3° censimento permanente
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Istat ha pubblicato l’ebook che presenta in maniera organica le informazioni desunte dal Censimento permanente delle istituzioni pubbliche (con anno di riferimento 2020), integrate da altre fonti statistiche più recenti. Il rapporto offre una visione di insieme delle caratteristiche e dell’operare del complesso delle istituzioni pubbliche – dai ministeri alle amministrazioni locali, alle forze armate, agli enti previdenziali e del Servizio sanitario nazionale, alle università e gli enti di ricerca, fino alle numerose istituzioni di dimensioni minori ma funzionalmente importanti quali, ad esempio, gli ordini professionali – evidenziandone le aree di criticità e i cambiamenti in atto. L’ebook è strutturato in quadri informativi modulari collegati tra loro da un tessuto di rimandi ipertestuali, adotta un modello espositivo a forte contenuto visuale e i dati e gli indicatori sottostanti l’apparato grafico sono immediatamente accessibili e riutilizzabili.
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STAT
Conti economici trimestrali (revisione serie) – II trimestre 2024
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
A seguito della pubblicazione, il 23 settembre 2024, delle nuove stime annuali previste dalla revisione generale dei conti nazionali, l’Istat ha proceduto a rivedere in modo coerente le serie trimestrali. L’impatto della revisione è riportato nel Prospetto 9 di questa Nota. Nel secondo trimestre del 2024 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti del secondo trimestre del 2023. La crescita congiunturale del Pil diffusa il 2 settembre 2024 era stata lo stesso dello 0.2%, quella tendenziale era stata dello 0,9%. La variazione acquisita per il 2024 è pari allo 0,4% in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembre 2024 quando la variazione era stata stimata pari a 0,6%. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna i consumi finali nazionali presentano una crescita dello 0,5%, mentre gli investimenti fissi lordi diminuiscono dello 0,1%. Le importazioni sono cresciute dello 0,2% e le esportazioni sono diminuite dell’1,2%. Riguardo al valore aggiunto dei principali comparti produttivi, agricoltura e industria risultano in diminuzione rispettivamente dell’1,6% e dello 0,5%, mentre i servizi crescono dello 0,4%. Per il totale economia, le ore lavorate si sono ridotte congiunturalmente dello 0,2%, i redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti dell’1,6%.
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ISTAT
Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Conto delle Amministrazioni pubbliche e le stime relative alle famiglie e alle società presentati in questo comunicato stampa sono parte dei Conti trimestrali dei settori istituzionali. I dati relativi alle AP sono commentati in forma grezza, mentre quelli relativi alle famiglie e alle società in forma destagionalizzata. L’insieme dei dati diffusi in data odierna recepisce la revisione generale dei conti nazionali pubblicata lo scorso 23 settembre 2024 e la integra con la diffusione di serie storiche trimestrali riviste per l’intero periodo. La pressione fiscale è stata pari al 41,3%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,2%, così come il loro potere d’acquisto. I consumi sono cresciuti dello 0,4%, con una propensione al risparmio delle famiglie consumatrici del 10,2%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 42,6%, è diminuita di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.
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Osservatorio internazionale
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OCSE
OECD Economic Outlook, Interim Report September 2024
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
Nel primo semestre del 2024 l’economia mondiale ha continuato a dar prova di resilienza con una crescita della produzione a un tasso annualizzato stimato del 3,2%. Il calo dell’inflazione con conseguente riduzione dei prezzi al consumo ha sostenuto la spesa delle famiglie, fornendo un contrappeso all’impatto negativo delle condizioni finanziarie restrittive. Nella zona euro, la crescita del Pil dovrebbe raggiungere lo 0,7% nel 2024 e l’1,3% nel 2025, mentre l’inflazione dovrebbe passare dal 5,4% del 2023, al 2,4% del 2024, al 2,1% del 2025. La crescita negli Stati Uniti si è rafforzata nel secondo trimestre del 2024 soprattutto grazie alla crescita dei salari reali, in parte dovuti al calo dell’inflazione, con un PIL previsto del 2,6 % nel 2024 e dell’1,6% nel 2025. La crescita del PIL è stata relativamente robusta anche in diverse altre economie avanzate, tra cui Canada, Spagna e Regno Unito. In Giappone, la crescita è aumentata bruscamente nel secondo trimestre dopo la contrazione del primo a causa di temporanee interruzioni dell’offerta. Tuttavia, ci sono stati risultati meno favorevoli di recente in alcune altre economie avanzate, in particolare in Germania, dove l’attività industriale è stata debole. In Cina, la crescita della produzione industriale è stata sostenuta dal rafforzamento delle esportazioni, ma la domanda dei consumatori rimane modesta. Per quanto riguarda l’Italia, l’Ocse ha ritoccato leggermente al rialzo la previsione di crescita economica per quest’anno limando, tuttavia, l’attesa sull’espansione del 2025 all’1,1%. Nel dettaglio il PIL dell’Italia dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2024 (contro l’1% del 2023) per poi risalire all’1,1% nel 2025. Tuttavia, dato il suo elevato debito pubblico l’Italia deve mantenere una linea di bilancio prudente, come quella seguita finora, mentre deve perseguire efficienze sulla spesa pubblica, limitare le esenzioni fiscali e ampliare la base imponibile. Ma al tempo stesso deve continuare a fare leva su riforme per ridurre i fardelli regolamentari, che a volte sono troppo elevati. Infine, l’inflazione dell’Italia dovrebbe passare dal 5,9% del 2023, all’1,3% del 2024, al 2,2% del 2025.
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Eurofound
Labour disputes across Europe in 2023: Ongoing struggle for higher wages as cost of living rises
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
Il 2023 è stato caratterizzato da numerose controversie di lavoro significative in tutta Europa, anche in paesi con un panorama delle relazioni industriali tradizionalmente tranquillo. La ragione principale dei contrasti in merito ai rapporti di lavoro è stata causata da salari che non stavano al passo con l’aumento del costo della vita. I settori più colpiti sono stati i trasporti, l’istruzione, l’assistenza sanitaria e sociale e l’industria manifatturiera. Questo rapporto, pubblicato da Eurofound, esamina le principali controversie di lavoro e le più significative azioni sindacali nell’Unione Europea e in Norvegia nel 2023. I dati raccolti da Eurofound indicano che nel periodo precedente la pandemia di COVID-19 si è registrata una diminuzione generale delle azioni sindacali in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, mentre durante la pandemia è stato segnalato un certo aumento delle azioni sindacali, soprattutto nei settori più colpiti. Inoltre, in alcuni paesi, come l’Austria e la Germania i dati dimostrano che le tornate di contrattazione collettiva sono state più conflittuali nel 2023 rispetto agli anni precedenti. Infatti, in Francia il numero di giornate individuali non lavorate a causa di scioperi è aumentato del 71 % rispetto all’anno precedente e nei Paesi Bassi il numero di scioperi nel 2023 è stato il più alto degli ultimi 50 anni. Anche in Cechia, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Svezia si è registrato un aumento delle controversie di lavoro. L’argomento più comune delle controversie di lavoro sono stati i salari, in quanto non riuscivano a soddisfare il costo della vita più elevato causato da un’inflazione sempre più alta. A tal proposito i sindacati hanno chiesto aumenti salariali per far fronte all’impatto dell’inflazione, in particolare nei settori con un’elevata percentuale di lavoro a tempo parziale, alta stagionalità e insicurezza del lavoro.
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