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Messaggi del 24/01/2015

TAXI A ROMA - LA DELIBERA CONTRO L'ABUSIVISMO NCC

Protocollo RC n. 28105/14

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2014)


L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì trenta del mese di dicembre, alle
ore 17,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:


1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “
5 DANESE FRANCESCA………………….…. “
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “
7 LEONORI MARTA.……………………....… “
8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore
9 MARINO ESTELLA………………………... “
10 MASINI PAOLO…………..………………... “
11 PUCCI MAURIZIO.………………………… “
12 SABELLA ALFONSO.................................... “
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Danese, Leonori, Marinelli, Marino,
Masini, Pucci e Sabella.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto l’Assessore Improta entra nell’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 379


Modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni.

Premesso che con la legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono state definite le regole per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 4, indica specificatamente che è affidata alle Regioni la definizione dei criteri a cui devono attenersi i comuni per redigere i Regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;

Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 5, prevede che i Comuni, nel predisporre i Regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscano:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 5 bis, per l’accesso nel territorio di altri comuni dei soggetti che svolgono attività di noleggio con conducente, specificatamente stabilisce che “i Comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva
comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la
comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”;

Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 11 comma 4, definisce gli obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ai quali i soggetti sono tenuti ad attenersi;

Che il suddetto art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, prevede che, per il servizio di noleggio con conducente, sia obbligatoria la compilazione e la tenuta da parte del conducente di un cosiddetto “foglio di servizio” redatto secondo le seguenti disposizioni e completo dei seguenti dati:

a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o Società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:

1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e Km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente;

Che la Regione Lazio, con Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58, ha definitivo le regole per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea nell’ambito di quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Che la Legge Regionale – 26 ottobre 1993 – n. 58, all’art. 9 bis, in merito al rapporto con collaboratori e lavoratori dipendenti nell’ambito del servizio di noleggio con conducente, stabilisce che:

1. i soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l’elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito;
2. ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali;
3. per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l’ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale;
4. ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione;
5. qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo;
Che nell’ambito delle disposizioni stabilite con i suddetti provvedimenti normativi,
al fine di regolamentare l’accesso nelle ZZTL di Roma dei veicoli da servizio di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da altri Comuni, l’Amministrazione Capitolina ha approvato la deliberazione di Giunta n. 553 del 26 settembre 2001 attualmente vigente;

3

Che, successivamente, in ragione delle modifiche delle politiche di mobilità pubblica e privata e della verifica sull’elevato numero di richieste di autorizzazioni per l’accesso nelle ZZTL di Roma, l’Amministrazione ha approvato ulteriori deliberazioni di Giunta che sono state però oggetto di sospensione e annullamento per effetto delle decisioni del TAR Lazio;
Che, in particolare, il TAR Lazio, con Sentenza n. 3863/2013 passata in giudicato, ha annullato la deliberazione di Giunta Capitolina n. 282/2012 avente ad oggetto “Regolamentazione dell’accesso dei titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni all’interno delle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale” statuendo che alcune norme della Legge-quadro n. 21/1992, modificate dall’art. 29 comma l-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, sono immediatamente precettive e, in particolare, l’art. 3, comma 3 (“La sede del vettore e la rimessa devono essere situate,
esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”), l’art. 8 comma 3 (“Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”), l’art. 11, comma 4 (“Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed iltermine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di
compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:

a) fogli vidimati e con progressione numerica;

b) timbro dell’azienda e/o
Società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e
prevedere l’indicazione di:

1) targa veicolo;

2) nome del conducente;

3) data, luogo e Km.
di partenza e arrivo;

4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

5)dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane”) e l’art. 5 bis, denominato “Accesso al territorio di altri Comuni”, almeno nella parte in cui consente ai Comuni di regolare l’accesso nel loro territorio o specificamente all’interno delle aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni;
Che successivamente alla pubblicazione della Sentenza n. 3863/2013, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza del 13 febbraio 2014, ha definito la questione proposta dal TAR Lazio nell’ambito di un altro procedimento giudiziario avente lo stesso oggetto – relativamente al possibile contrasto, con il principio comunitario della libertà di stabilimento, della L. n. 21/1992 – ritenendosi non competente a rispondere alle domande proposte dal TAR con sentenze non definitive del 20 giugno 2012 nella parte in cui vertono sull’interpretazione dall’art. 49 TFUE, mentre
tali domande sono state dichiarate irricevibili nella parte relativa all’interpretazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione Europea;
Che la Corte Europea, in particolare, ha ritenuto che l’art. 49 TFUE non può essereapplicato ad attività che non presentino alcun elemento di collegamento con unaqualsivoglia situazione prevista dal Diritto dell’Unione ed i cui elementi rilevanti restano confinati all’interno di un unico Stato membro e che le controversie principali sottoposte al la sua attenzione presentano carattere locale e circoscritto in un unico Stato membro eche, pertanto, non sono stati rinvenuti aspetti che possono ostacolare l’esercizio da parte di operatori cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica Italiana della libertà di
stabilimento di cui all’art. 49 TFUE;
Che, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la legge 15 gennaio 1992, n. 21, così come modificata dalle successive norme, deve intendersi pienamente cogente;

4
Che è interesse dell’Amministrazione di Roma Capitale adottare i provvedimenti volti a dettare disposizioni per l’accesso sul territorio capitolino dei titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altri Comuni;

Che il combinato disposto dall’art. 5 bis e dall’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consente ai Comuni di richiedere la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, i dati relativi al singolo servizio con specifico riferimento alla targa del
veicolo, al nome del conducente, alla data, al luogo, ai Km di partenza e di arrivo, all’orario di inizio e fine del servizio, alla destinazione e ai dati del committente;

Che è altresì interesse dell’Amministrazione fornire agli organi di cui all’art. 12 del C.d.S. gli strumenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 85 del C.d.S. per la parte in cui si fa riferimento all’obbligo del conducente di ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima, con particolare richiamo a quanto previsto dall’art. 5 bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così come modificata dall’art. 29 co. 1 quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207;
Che la Commissione Consultiva, nominata ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011, è stata convocata il 24 giugno 2014 con nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. n. QG/21652 del 20 giugno 2014 ma non ha espresso il proprio parere per il mancato raggiungimento della maggioranza dei componenti necessaria per la validità della seduta ai sensi dell’art. 33, comma 13, di tale Regolamento;
Considerato che in data 29 dicembre 2014 il Dirigente della U.O Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di linea, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente F.to: G. Babusci”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato – Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Graziano;

Che in data 29 dicembre 2014 il Dirigente della XXII U.O della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Il Dirigente F.to: G. Ruiz”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Per i motivi espressi in premessa;

5

LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA


di subordinare l’accesso dei titolari di autorizzazione di noleggio con conducente con
autovetture rilasciata da altri Comuni, all’interno del territorio di Roma Capitale, alla preventiva comunicazione dei seguenti dati:

1. cognome, nome e dati anagrafici del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente;

2. numero dell’autorizzazione di noleggio con conducente, Comune che ha rilasciato il titolo e data di scadenza dello stesso;

3. ubicazione della sede del vettore e della relativa rimessa, così come riportato sull’autorizzazione di noleggio con conducente;

4. numero e data di iscrizione al ruolo conducenti, nonché indicazione della Camera di
Commercio, Industria e Artigianato presso la quale il titolare si è iscritto, se differente da quella della provincia della sede del vettore;

5. targa dell’autovettura associata all’autorizzazione di noleggio con conducente e con la quale si intende accedere sul territorio di Roma Capitale;

6. se il conducente del veicolo è soggetto differente dal titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente, comunicazione del relativo nominativo, dei rispettivi dati anagrafici, dei dati dell’iscrizione al ruolo conducenti e del rapporto lavorativo, ovvero contratto di collaborazione, in essere tra il titolare dell’autorizzazione e lo stesso conducente per lo svolgimento del servizio;

7. data, ora, luogo di inizio del servizio e chilometraggio di partenza;

8. dati del committente del servizio.

La comunicazione di tali dati dovrà essere redatta e sottoscritta, in regime di autocertificazione ai sensi delle norme vigenti, dal titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente alla Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. secondo le modalità e procedure che la stessa società, in accordo con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, provvederà a comunicare entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento.
La validità della comunicazione è limitata al singolo servizio. I dati indicati al suddetto
punto 8 saranno mantenuti negli archivi digitali e/o cartacei di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. fino alle 48 ore successive all’inizio del servizio nel rispetto del Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196.
La suddetta attività svolta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è ricompresa nel Contratto di Servizio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24 marzo 2010, senza ulteriori oneri a carico di Roma Capitale.
I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altri comuni che hanno
necessità di operare in modo continuativo sul territorio di Roma Capitale, sempre nel rispetto della normativa di settore vigente, per assolvere ad un appalto di servizi aggiudicato da soggetti tenuti all’applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in conformità alle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal citato decreto legislativo, in luogo di dati di cui al punto 7 e 8 del presente provvedimento, sono tenuti a comunicare committente, termini, modalità e durata del contratto con il quale prestano la propria attività nel territorio di Roma Capitale. E’ facoltà dell’Amministrazione Capitolina, anche
per il tramite di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., richiedere copia registrata del contratto di appalto e ogni altra utile informazione per contrastare l’esercizio non conforme alla normativa vigente, dell’autorizzazione NCC. 6
Tutti i dati comunicati saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo, 30 giugno
2003, n. 196.
Le violazioni accertate, relative al mancato rispetto di quanto indicato nel presente provvedimento, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Le entrate relative alle sanzioni saranno accertate regolarizzate sul tit. 3, cat. 01, risorsa
3000, v.e. 0ACV, C.d.R. 0PA dei Bilanci di competenza.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino – L. Nieri
IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
IL VICE SEGRETARIO

 

 

 
 
 
 
 

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