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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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« SECOLO XXI - ANNO 2023: ...SECOLO XXI ED ANNO 2023:... »

SECOLO XXI ,ANNO 2023: OREFICE DI GRINZANE CAVOUR CONDANNATO A 17 ANNI

Post n°1285 pubblicato il 05 Dicembre 2023 da Caino2007dgl

 

CASO RAPINA CON DUE RAPINATORI MORTI ED UNO FERITO VERIFICATOSI IN GRINZANE CAVOUR IL 28.04.1921:

NEL CASO SOPRA ESPOSTO , LA PARTE OFFESA DELLA RAPINA DI CUI SI PARLA, SOLO PER AVERE DIFESO SE STESSO E LA PROPRIA FAMIGLIA FORMATA DA MOGLIE E FIGLIA, E’ STATO CONDANNATO A 17 ANNI DI DETENZIONE, ANNI CHE SE DIVENTASSE DEFINITIVA DOVREBBE SCONTARLA IN UNA DELLE TANTE CASE CIRCONDARIALI ITALIANE, CON LA CONSEGUENZA FONDATA CHE EGLI SI TROVERA’ SICURAMENTE A DOVERSI CONFRONTARE CON ALTRI MALEDETTI SCHIFOS—E FIGLI DI PUTT…...DI CRIMINALI CON IL RISCHIO SERIO DI RIMANERE UCCISO DA UNO DI ESSI, PER VENDETTA.

E PERCHE’ SI E’ GIUNTI A TALE INCOMPRENSIBILE CONCLUSIONE CHE ESULA LE FACOLTA’ PER LA VITTIMA DI UN REATO DI REAGIRE LEGITTIMAMENTE DI FRONTE AD UN PERICOLO ATTUALE MESSO IN ATTO CONTRO DI LUI O DI TERZI COME DISPONE L’ART. 52 DEL CODICE PENALE ?

SEMPLICEMENTE ED IN MODO IMPROPRIO E SBAGLIATO , PER AVERE PRIMA IL PM. E DOPO LA CORTE D’ASSISE DI ASTI , SUDDIVISO LE FASI DI TALE TRAGICA VICENDA IN DUE DISTINTE SITUAZIONI:

 

ESSI , INFATTI, HANNO, RIPETO IN MODO DEL TUTTO FORTEMENTE CRITICABILE ED INOPPORTUNO, DECISO CHE LA VICENDA DE QUA, IN UNA PRIMA FASE S’ERA CONCLUSA CON LA VIOLENZA MESSA IN ATTO DAI TRE SCHIFO...E DISUMANI BANDITI CONTRO LA PARTE OFFESA ALL’INTERNO DEL SUO NEGOZIO, PER RAPINARLO DI TUTTO QUELLO CHE ESSI POTEVANO SOTTRARGLI SOTTO LA MINACCIA DELLE LORO ARMI SIA BIANCHE CHE PISTOLE POI RISULTATE FINTE, MA SENZA CHE LA VITTIMA LO POTESSE AVERE CONTEZZA IMMEDIATAMENTE, PER OVVIE RAGIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE.

PRIMA IL PM E POI LA CORTE D’ASSISE DI ASTI , DURANTE IL DIBATTIMENTO , HANNO CONCLUSO CHE , FINITA L’OPERA PREDATORIA DEI TRE MALVIVENTI , QUESTI SI ERANO ALLONTANATI DAL NEGOZIO PRESO D’ASSALTO.

SUBITO DOPO , PRO’, LA PARTE OFFESA , NON SAPENDO CHE FINE AVESSE FATTO LA PROPRIA MOGLIE NON PRESENTE AL MOMENTO DEL FATTO NEL NEGOZIO POTESSE ESSERE STATA A SUA VOLTA OGGETTO DI VIOLENZA DEI TRE RAPINATORI PRIMA DEL LORO BLITZ MALEFICO NEL NEGOZIO , AL DI FUORI DEL SUO ESERCIZIO COMMERCIALE, SI DECIDEVA DI AGIRE PRONTAMENTE – ANCHE SE SECONDO ME, SAREBBE STATO MEGLIO FARLO IMMEDIATAMENTE ALL’INTERNO DELLO STESSO NEGOZIO – INSEGUENDO I TRE MALFATTORI ARMATO DELLA SUA PISTOLA REGOLARMENTE ACQUISTATA E DETENUTA MA  PORTATA CON SE ILLEGALMENTE FUORI DAL SUO NEGOZIO.

E DOPO AVERLI INDIVIDUATI A POCHI METRI SU UN’AUTO POSTEGGIATA A POCHI PASSI DAL SUO NEGOZIO, PRESO DAL TIMORE CHE ALLA MOGLIE FOSSE SUCCESSO QUALCOSA DI MALE SEMPRE AD OPERA DEI MEDESIMI DELINQUENTI , COSA POSSIBILISSIMA – COME DIMOSTRATO I MOLTI CASI ANALOGHI NEL PASSATO – INIZIAVA SUBITO A SPARARE LORO CONTRO, UCCIDENDONE DUE E FERENDO UNO CHE NON SO DIRE SE IN SEGUITO SIA STATO CONDANNATO PER RAPINA E RISTRETTO NEL CARCERE.

 

E’ QUI IL GRAVISSIMO ERRORE DI VALUTAZIONE FATTO DI QUESTA TERRIBILE STORIA: PRIMA IL PM , MAGARI FORSE, SU SOLLECITAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA INTERVENUTE SUL POSTO E DOPO I GIUDICI D’ASSISE IN PARTE COM’E’ FORMATI DA GENTE COMUNE NON CERTAMENTE AVVEZZE E COMPETENTI A VAGLIARE STORIE CRIMINALI COME QUELLA DI CUI SI PARLA E QUINDI SOTTOPOSTI ALLA DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE STESSA A DECIDERE DI “SEPARARE” LA VICENDA IN DUE FASI DISTINTE. COME SOPRA SPIEGATO.

 

SAREBBE STATO PIU’ GIUSTO, PIU’ COERENTE E LOGICO MANTENERE LA COESIONE E L’UNITA’ DELLA VICENDA SOTTO UN’UNICA “AZIONE” ANCHE SE APPARENTEMENTE MESSA IN ATTO PER MOTIVI DIVERSI MA LEGATI SICURAMENTE FRA LORO DALLA NECESSITA’ DI DIFESA IL DIRITTO ALLA VITA ED ALLA PROPRIETA’ MATERIALE DELLA PARTE OFFESA, PER FARLA RICADERE COMPLETAMENTE SULLE FACOLTA’ CONCESSE DALL’ART. 52 CODICE PENALE CHE SI RIPORTA DI SEGUITO PER FARE DICHIARARE LA VITTIMA DELLA RAPINA, NON PUNIBILE PER AVERE AGITO IN STATO DI LEGITTIMA DIFESA.

SE FOSSE STATO SEGUITO QUESTO TIPO DI RAGIONAMENTO, IL GIOIELLIERE SAREBBE STATO SICURAMENTE ASSOLTO PERCHE’ NON PUNIBILE.

L’AVERE SEPARATO IN MODO MALDESTRO I FATTI DI CUI SI PARLA, COME SE FOSSERO ORIGINATI DA SITUAZIONI E MOTIVAZIONI NON LEGATE FRA LORO DA QUESTIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE IMPORTANTISSIMI E PROFONDAMENTE UMANE, HA PORTATO ALLA CONDANNA DI COLUI CHE CINQUE MINUTI PRIMA ERA VITTIMA DI UN DELITTO AGGRAVATO AD UN CRIMINALE COME SE FOSSE STATO DELIBERATAMENTE DA LUI FATTA UNA PRECISA SCELTADI DIVENTARLO IN POCHI MINUTI E NON COSTRETTO DAL SUSSEGUIRSI RAPIDO DEGLI EVENTI DI CUI SI PARLA E QUINDI “NON PUNIBILE” EX ART. 52 C.P..

 

CON LA CONSEGUENZA CHE ORA, SE LA SENTENZA DI CUI SI PARLA, NON VERRA’ AGGIORNATA A FAVORE DELLO SVENTURATO OREFICE, AVREMO UN ALTRO CASO DI MALA GIUSTIZIA ITALIANA, SICURAMENTE, PERCHE’ LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEL POPOLO NON NE HA COMPRESO LA SOLUZIONE FORTEMENTE INTRISA ANCHE DA UNA CATTIVA IDEOLOGIA CHE APPARE CHIARAMENTE DI SINISTRA, QUELLA MALEDETTA SINISTRA ITALIANA CHE FINORA SE N’E’ SEMPRE FREGATO DI ASSICURARCI ORDINE E SICUREZZA.

 

ECCO , INFATTI , COSA PREVEDE IL CITATO ART. 52 CP:

 

    Art. 52.                           (Difesa legittima)    
Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato
costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui
contro il pericolo attuale di
un'offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,sussiste ((sempre)
il rapporto di proporzione di cui al primo commadel presente articolo se taluno
legittimamente presente in uno deiluoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta
o altro mezzoidoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita':
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e'pericolo d'aggressione.
(Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma siapplicano)) anche
nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'internodi ogni altro luogo ove venga esercitata
un'attivita' commerciale,professionale o imprenditoriale.
(Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre instato di legittima
difesa colui che compie un atto per respingere
l'intrusione posta in essere,
con violenza o minaccia di uso di armi
o di altri mezzi di coazione fisica, da
parte di una o piu'
persone).

Dal sito web:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=3&art.codiceRedazionale=030U1398&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1

Uccise due rapinatori, il gioielliere di Grinzane condannato a 17 anni. L’orefice: “Viva la criminalità”

La sentenza in Corte d’Assise a Asti. Il pubblico ministero aveva chiesto 14 anni. Per i giudici non fu legittima difesa

MASSIMO COPPERO

04 Dicembre 2023 Aggiornato alle 15:52

È stato condannato a 17 anni di carcere Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, inseguendoli fuori dal suo negozio e freddandoli a colpi di revolver. La sentenza è stata pronunciata stamattina (lunedì 4 dicembre) dalla Corte d’assise di Asti presieduta dal giudice Alberto Giannone.

Delitto di Grinzane, la difesa del gioielliere: “Va assolto, è stata legittima difesa

Circa 100 mila euro di risarcimento provvisionale sono stati disposti per le famiglie delle vittime, parti civili con gli avvocati Marino Careglio, Giulia Mondino, Giuseppe Roberto Caruso e Angelo Panza. Roggero, sguardo mesto, si è allontanato dall’aula insieme al suo legale Dario Bolognesi. Il pubblico ministero Davide Greco aveva chiesto 14 anni. Per i giudici non fu legittima difesa.

Due rapinatori uccisi a colpi di pistola a Gallo Grinzane: chiesta la condanna a 14 anni per il gioielliere Roggero

MASSIMO COPPERO 27 Ottobre 2023

Le prime parole di Mario Roggero all’uscita dall’aula del tribunale: «Viva la criminalità e la delinquenza. Una follia. Bel segnale per l’Italia». «La parola difesa stona con un video in cui abbiamo visto un'esecuzione» aveva detto il pubblico ministero Davide Greco nella requisitoria. Roggero ha sostenuto di avere sparato quattro colpi contro l'auto parcheggiata dei rapinatori perché temeva che i banditi avessero rapito sua moglie.

«Le ero passato di fianco con la pistola in mano, senza vederla. Ancora adesso sono rimasto stupito quando ho visto i filmati, non ho quel fotogramma in testa». «Roggero pensava di doversi scontrare ad armi pari per liberare la moglie dalla stretta dei rapinatori» ha insistito anche il suo legale, l'avvocato Dario Bolognesi, chiedendo l'assoluzione per legittima difesa putativa ed evidenziando il trauma conseguente a una precedente rapina: «Tutti gli psichiatri hanno rilevato tratti di personalità disarmonici in Roggero, parlando di "rigidità” e aspetti riconducibili a una personalità paranoide».

Due rapinatori uccisi dall’orefice, quelle scene da Far West in strada a Grinzane

massimo coppero 22 Dicembre 2022

Il legale del gioiellerie, Dario Bolognesi: ''Ora leggeremo le motivazioni della sentenza e faremo appello. La mia prima impressione è che sia stata una camera di consiglio un po' troppo breve per un caso che si presentava così complesso». «Senza mettere in discussione la gravità di quello che è accaduto, i problemi che avevamo posto sul tavolo erano molto complessi, riguardavano il tema della legittima difesa putativa e le ragioni per cui il fatto è accaduto sono state esaminate da noi in modo molto articolato», ha aggiunto il legale.

«Piena solidarietà a un uomo di 68 anni che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti, non persone come Mario». Così il vicepremier, Matteo Salvini in un tweet commenta la condanna a Roggero.

«Esprimo vicinanza al gioielliere Roggero e alla sua famiglia. Inconcepibile la sentenza che condanna questo onesto lavoratore a 17 anni di carcere per aver difeso sé stesso e la moglie da alcuni rapinatori entrati nel suo negozio armati. Noi della Lega non abbiamo dubbi: stiamo e staremo sempre con chi lavora onestamente e ci impegniamo affinché in galera ci vadano i delinquenti, non chi viene aggredito da malintenzionati nel proprio domicilio. La riforma della legittima difesa, voluta da Matteo Salvini, va proprio in questa direzione perché lo Stato deve tutelare le vittime e non i criminali». Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.

NOTIZIE TRATTE DAL SITO WEB:

https://www.lastampa.it/cuneo/2023/12/04/news/uccise_due_rapinatori_il_gioielliere_di_grinzane_condannato_a_17_anni-13908531/

ED ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE CHE FISSA IL RISARCIMENTO PER GLI EREDI DEI CADUTI SUL LAVORO.

COME SI PUO’ FACILMENTE CONSTATARE LA VITA DI UN OPERAIO O DI UNA OPERAIA VALE QUASI NULLA RISPETTO A QUELLA DI UNO SCHIF…….E MALEDETTO RAPINATORE MORTO DURANTE IL SUO BRUTALE E DISUMANO ATTO CRIMINALE.

C’E’ UNA SPROPORZIONE COSI’ GRANDISSIMA ED EVIDENTE CHE ESSA GRIDA VENDETTA DAVANTI A DIO ED AGLI UOMINI.

MA AI GIUDICI PENALI, COSA IMPORTA ? NULLA DI NULLA.

QUESTA E’ VERA DISCRIMINAZIONE SOCIALE E CIVILE CHE VA MODIFICATA AL PIU’ POSSIBILE, PER NON DARE LA SENSAZIONE CHE SVOLGERE L’ATTIVITA’ DELINQUENZIALE, IN CASO DI MORTE, SIA MOLTO PIU’ REMUNERATIVA DI QUELLA DEL LAVORO LEGALE ORDINARIO. COME EVINCESI DAL RAFFRONTO DEI RISARCIMENTI FISSATI DAL’ INAIL QUI SOTTO RIPORTATI RISPETTO A QUANTO DECISO DAI GIUDICI PENALI DI ASTI NEL CASO DRAMMATICO SOPRA RIPORTATO.

 

Beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali

  • La prestazione è fissata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo. Di seguito sono riportati gli importi erogati negli anni 2007–2023 ai beneficiari in relazione all’anno in cui è avvenuto l’evento e al numero dei superstiti.

  • O M I S S I S

Anno

n. superstiti

2007-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

1.500

3.000

5.000

6.500

9.000

4.550

3.500

3.500

2

1.900

3.800

7.500

10.500

13.500

7.350

6.750

7.000

3

2.200

4.400

10.000

14.500

18.000

10.150

10.000

10.500

più di 3

2.500

5.000

15.000

22.500

25.000

15.750

15.000

17.300

 

Anno

n. superstiti

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (*)

1

4.000

3.700

3.000

3.700

4.000

5.000

6.000

4.000

2

7.800

7.400

6.000

6.700

8.000

9.000

11.400

7.500

3

11.500

11.100

9.000

9.700

12.000

13.000

16.800

11.000

più di 3

17.300

17.200

13.000

14.200

15.500

19.000

22.400

14.500

(*) valori provvisori

Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’Inail, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc..
Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99).

Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del Testo Unico 1124/65 e della Legge 493/99 è prevista, unitamente alla prestazione una tantum, anche un'anticipazione della rendita a superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge.

La prestazione una tantum è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata A/R o tramite posta certificata (Pec), di specifica istanza che deve: 

  • essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica

  • contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento

  • includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.

L'istanza deve pervenire alla sede territoriale dell'Inail, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto.
Gli interessati possono curare i propri rapporti con l'Inail anche tramite gli Enti di patrocinio che prestano assistenza gratuita in materia assicurativa e previdenziale.
Con riferimento a lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa Inail, per i quali è già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga l'istanza nei termini stabiliti, sarà cura dell'Istituto attivarsi al fine della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.
In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario.

L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'Inail.

Modalità di richiesta

  • L’interessato presenta/inoltra la richiesta alla sede competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite:

  • sportello della sede competente

  • posta ordinaria

  • Pec (posta elettronica certificata).


L’interessato può farsi assistere da un Patronato.

Modalità di ricezione comunicazioni

  • Posta ordinaria

  • Pec (posta elettronica certificata)


Ultimo aggiornamento 10.07.2023

QUESTA NON E’ COMUNQUE LA GIUSTIZIA PENALE CHE A ME PIACE E CHE CONTESTO RADICALMENTE. COSI’ COME SONO QUASI CERTI CHE LA CONTESTA E LA CRITICA LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLA CITTADINANZA, BASATA SU FATTI DISTORTI E CONFUSI .

QUESTO TIPO DI SENTENZA ALLONTANA SEMPRE DI PIU’ IL POPOLO DAL MONDO DELLA MAGISTRATURA PENALE E QUESTO SICURAMENTE NON E’ COSA BUONA E GIUSTA.

QUESTO TIPO DI SENTENZA ALLONTANA SEMPRE DI PIU’ IL POPOLO DAL MONDO DELLA MAGISTRATURA PENALE E QUESTO SICURAMENTE NON E’ COSA BUONA E GIUSTA.

SEMPLICEMENTE PERCHE' DAI CITTADINI QUESTI TIPO DI SENTENZA SBAGLIATA LA RITENGONO NON LOGICA E COERENTE CON I FATTI EFFETTIVAMENTE VERIFICATISI E CHE HANNO ANCHE VISTO LA PARTE OFFESA E L SUA FAMIGLIA IN SERIO PERICOLO DI VITA, BENI CHE ANDAVANO TUTELATI PIU' MAGGIORMENTE DEI DIRITTI DEI MALVIVENTI.

LEGGASI AL RIGUARDO, LE RIFLESSIONI FATTE SUL TEMA SPECIFICATO:
La reazione dell’orefice di Grinzane Cavour: “Ognuno ha il proprio destino, i rapinatori hanno avuto il loro”

Nessun pentimento da parte di Mario Roggero subito dopo la lettura della sentenza che lo condanna a 17 anni: “Non potevo fare diversamente”

massimo coppero
04 Dicembre 2023

dal sito web: https://www.lastampa.it/cuneo/2023/12/04/news/la_reazione_dellorefice_ognuno_ha_il_proprio_destino_i_rapinatori_hanno_avuto_il_loro-13909295/

 

EPPURE SIA IL PM SIA L'ORGANO GIUDICANTE D'aSSISE ,AVEVANO TUTTI GLI ELEMENTI PER ASSOLVERE L'OREFICE EX ART. 53 CODICE PENALE OVVERO DICHIARARLO NON PUNIBILE EX ART. 54 CODICE PENALE.

EPPURE LA CONDANNA DELLO SVENTURATO OREFIC, E' STATA POSSIBILE PERCHE' SPESSO AI GIUDICI PENALI LE REAZIONI UMANE SECONDO ME, DOVREBBERO ESSERE ASSUNTE SEMPRE COME ELEMENTI DI GIUDIZIO PREVALENTI SUI FATTI . MA CIO' NELLA PRATICA GIUDIZIARIA DI TUTTI I GIORNI, NON ACCADE PERCHE' NON VENGONO MAI PRESE SERIAMENTE E CONVINTAMENTE.

CIO' LAMENTATO E DENUNCIATO COME CITTADINO, MI AUGURO SICERAMENTE CHE IN SECONDO GRADO LA SENTENZA VENGA MODIFICATA CON RIFORMA DELL'ACCUSA NEL SENSO PREVISTO DAGLI ARTT. 53 CP O 54 CP, A FAVORE DELL'OREFICE.


VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA

Cuneo,li 05.12.2023

Rinaldo

 
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