Creato da confsicurezza il 20/03/2010

CONFSICUREZZA

Associazione operatori della sicurezza non armata

FORMAZIONE

 

ECIPAR-CNA ,ENTE DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE
PER ADDETTI ALLA SICUREZZA
CHIEDI INFORMAZIONI
AL 3331896238

 

SPARLANO DI NOI

LE IENE TRA DEMAGOGIA,POPULISMO E LUOGHI COMUNI
COLGONO ANCHE ALCUNI ASPETTI DI IMPREPARAZIONE E DI
scarsa professionalita' di alcuni operatori...

UNA SIMULAZIONE..NON MOLTO LONTANA DALLA REALTA'...

CON IRONIA...

 

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Ultimi Commenti

confsicurezza
confsicurezza il 12/03/14 alle 14:07 via WEB
Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (1) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; (2) e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (3) e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (4) f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; (6) g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; (7) i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; (5) m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
 
confsicurezza
confsicurezza il 29/03/12 alle 12:07 via WEB
oggi i corsi a Rimini sono tenuti da personale specializzato con esperienza maturata negli specifici luoghi di lavoro...
 
f147
f147 il 16/07/11 alle 06:44 via WEB
Si prorogato poi al primo ricorso in casazione perche e alquanto incostituzionale potra anche essere annulato , intanto si sono ben riempiti le tasche con i loro corsi nei quali l'adetto un giorno disse non saprei cosa dirvi a voi che e da tanti anni che fatte questo lavoro io non me ne intendo più di tanto , il problema più grave e che e troppo restritivo tanto che se uno a un precedente penale non avra mai il tesserino ! Cioe elimina 80per cento dei buttafuori , poi il fatto che oblighi ad un esercizio ad assumere uno della sicurezza lo trovo più che incostituzionale , conosco lap dance che al lunedì fa 30 persone che bisogno c'e di un buttafuori anzi con i tempi che corrono abbiamo bisogno di buttadentro,tolgo il disturbo con la speranza che si aprano gli occhi e si capisca che e solamente un mezzo per incassare soldi
 
pibo53
pibo53 il 05/07/11 alle 23:45 via WEB
A L T R A DISINFORMAZIONE !!!!!! ATTENZIONE LA VISITA MEDICA E' VALIDA SE ACCERTATA IN TUTTE LE SUE PARTI ANCHE DAL MEDICO DI BASE (di famiglia ) LO DICE IL MINISTERO DELL'INTERNO IN UN SUO CHIARIMENTO-DIRETTIVE INDIRIZZATO ALLE PREFETTURE CHE TESTUALMENTE DICE :<<......Per quel che concerne i requisiti psico-fisici, si osserva che il comma 4, lett. b), nell’elencare tali requisiti chiarisce che il possesso degli stessi deve essere attestato da “certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche”. Cionondimeno, - tenuto conto della peculiare competenza delle Regioni in materia di sanità – ai fini dell’iscrizione all’elenco prefettizio debbono ritenersi valide le attestazioni redatte dai medici di base o medici competenti ex d.legvo n.81/ 08......>>!!! (ho già presentato 70 richieste di iscrizione) BEST SERVICE SAS
 
pibo53
pibo53 il 05/07/11 alle 23:15 via WEB
PERCHE' FATE DISINFORMAZIONE??? IL DECRETO ANCHE SE PROROGATO E'IN VIGORE ED E' ATTUATIVO PER TUTTE QUELLE "PSEUDO AGENZIE" MAI STATE TITOLATE AD OPERARE,E OGGI ANCOR DI PIU',COMPLETAMENTE FUORI LEGGE.- FUORI LEGGE SICCOME AD OPERARE POSSONO SOLO GLI OPERATORI-ADDETTI,(oggi anche senza attestato del corso) SE ASSUNTI DAL LOCALE IN CUI LAVORANO O SE PRESTATI AD OPERA DA ISTITUTO TITOLATO DEL 134 TULPS. OPPURE QUELLE AGENZIE (che hanno operatoin precedenza) CHE ENTRO AL 30/06/2011 ABBIANO FATTO ISTANZA ALLA PREFETTURA COMPETENTE DI RILASCUIO LICENZA 134 TUTLPS.- MI RIPETO TUTTI GLI ALTRI CASI OLTRE A QUESTI SONO ILLEGALI ED OLTRE A SANZIONE VIOLANO IL CODICE PENALE.- IL ""BUTTAFUORI"" CHE IN UN CONTROLLO VENISSE TROVATO OPERATITO PRESSO QUALCHE LOCALE, NON ASSUNTO DAL LOCALE O NON SOTTO DIRETTIVA DI ISTITUTO 134 TULPS E' FUORI LEGGE.- NON FATE DISINFORMAZIONE, AVVERTITE I TITOLARI DEI LOCALI I RISCHI CHE CORRONO SE NON SI ATTENGONO A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 6/10/2009 MODIFICATO PIU' VOLTE NELL'ART. 8 ED IN ULTIMO IN DATA 30/06/2011.- LA L E G G E 15/07/2009 N° 94 ART.3 COMMA 7>-13 E' IN VIGORE DAL 09/08/2009 DA DUE ANNI ED IL D.M. 6/10/2009 COME OGGI DISPOSTO ALLUNGA I TERMINI PER L'ISCRIZIONE IN PREFETTURA DA PARTE DEI ""TITOLATI"" (proprietari locali o istituti autorizzati 134 tulps), ACCETTANDO ANCHE DA QUESTI ULTIMI,LE PRATICHE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PREFETTIZIO DEGLI OPERATOORI ANCHE SE QUESTI ULTIMI SONO SOLO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E/O FREQUENZA AL CORSO - L E G G E T E B E N E L'ULTIMA PARTE DEL D.M. DATATO 30/06/2011 A FIRMA DEL MINISTRO MARONI.- LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.M.6/10/2009 PROORGATA AL 01/01/2012 FA IN MODO CHE A PARTIRE DAL 2012 SARANNO AD OPERARE SOLO ADDETTI TITOLATI DI ATTESTATO DI SUPERAMENTO CORSO DI CUI AL D.M.TUTTO IL RESTO E' GIA' OPERATIVO!!!!! BEST SERVICE SAS AGENZIA TITOLATA D.M. 06/10/2009
 
pibo53
pibo53 il 05/07/11 alle 22:48 via WEB
PERCHE' FATE DISINFORMAZIONE??? IL DECRETO ANCHE SE PROROGATO è ATTUATIVO PER TUTTE QUELLE "PSEUDO AGENZIE" MAI STATE TITOLATE AD OPERARE ANCOR DI PIU' OGGI COMPLETAMENTE FUORI LEGGE.- E SI FUORI LEGGE SICCOME AD OPERARE POSSONO SOLO GLI OPERATOORI, SE ASSUNTI DAL LOCALE IN CUI LAVORANO O SE PRESTATI AD OPERA DA iSTITUTO TITOLATE DEL 134 TULPS CON ESTENSIONE AL D.M. OPPURE QUELLA AGENZIE CHE ENTRO AL 30/06/2011 AVEVANO FATTO ISTANZA ALLA pREFETTURA COMPETENTE DI RILASCUIO LICENZA 134 TUTLPS.- MI RIPETO TUTTI GLI ALTRI CASI OLTRE A QUESTI SONO ILLEGALI.- iL ""BUTTAFUORI"" CHE IN UN CONTROLLO VENISSE TROVATO OPERATITO PRESSO QUALCHE LOCALE, NON ASSUNTO DAL LOCALE O NON SOTTO DIRETTIVA DI ISTITUTO 134 TULPS E' FUORI LEGGE.- NON FATE DISINFORMAZIONE, AVVERTITE I TITOLARI DEI LOCALI I RISCHI CHE CORRONO SE NON SI ATTENGONO A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 6/10/2009 MODIFICATO NELL'ART. 8 IN DATA 30/06/2011.- LA L E G G E 15/07/2009 N° 94 ART.3 COMMA 7>-13 E' IN VIGORE DAL 09/18/2009 DA DUE ANNI.- BEST SERVICE SAS AGENZIA TITOLATA D.M. 06/10/2009
 
confsicurezza
confsicurezza il 04/07/11 alle 12:06 via WEB
se usciamo dal far west attuale con l'entrata in vigore del decreto Maroni al 31-12 2011 le cose dovrebbero cominciare a cambiare ma dipende soprattutto da noi...dobbiamo organizzarci e lottare per ottenere risultati...come fa l'UGL ad avere dirigenti che sono anche imprenditori????Mah...da chiarire
 
LODOVAIS
LODOVAIS il 08/05/11 alle 22:50 via WEB
Non cambieranno mai le cose per gli addetti alla sicurezza, basti pensare che presidente e vicepresidente della ugl a roma sono i titolari delle due agenzie piu grandi di roma, secondo voi possono farci percepire uno stipendio consono, oppure tuteleranno i loro interessi visto che fino ad oggi le agenzie guadagnano piu del 60% su noi operatori.
 
morr2006
morr2006 il 25/11/10 alle 21:03 via WEB
ci sono voluti 10 mesi ma ce l'abbiamo fatta...chissà se in Emilia Romagna ce ne sono degli altri..?? mah...
 
confsicurezza
confsicurezza il 30/09/10 alle 12:12 via WEB
posti ancora disponibili per il corso addetto alla sicurezza,gli interessati mandino i loro dati compreso telefono e email qui per5 l'iscrizione...
 
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ATTESTATO REFERENTE SICUREZZA

L'ATTESTATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  PER REFERENTE PER LA SICUREZZA CONSEGUITO TRAMITE UN ISTITUTO RICONOSCIUTO COME ECIPAR AI SENSI DELLA  L.R. N 24/2003
E' VALIDO AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PREFETTIZIO
COME DA DIRETTIVA DEL  20/07/2010

 

 

PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO PREFETTIZIO

LA PREFETTURA DI RIMINI HA PRESIDPOSTO LE REGOLE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PREFETTIZIO PREVISTO DALLA LEGGE 94/2009 E DAL DM 6/10 2009

clicca qui


 

INFORMAZIONI

CHIAMA IL

3331896238

 

IL CORSO ECIPAR ADDETTO ALLA SICUREZZA IN PDF

BLOCCARE NON ROMPERE

Molti ancora pensano che per neutralizzare
un soggetto pericoloso sia necessario riempirlo
di botte.Non è così,noi lo dobbiamo bloccare
utilizzando esperienza e professioanlità.
Cosa che come si vede non è così semplice
anche per robusti poliziotti adeguaqtamente
addestrati.

 
 
 

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