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Un altro piccolo passo verso una "buona" amministrazione: abrogata la clausola di salvaguardia della dirigenza.

Post n°59 pubblicato il 01 Giugno 2010 da diresil
 

Cos'è (o meglio cos'era) la cosiddetta clausola di salvaguardia (impropriamente chiamata così) e cioè l’art. 42 del CCRL dell’area della dirigenza regionale[1] così tanto decantata dai sindacalisti/dirigenti come “conquista di civiltà”?
Ebbene si tratta(va) di una colossale vergogna, per vari motivi.

  era stata espressamente vietata dal governo regionale con atto di indirizzo all’ARAN Sicilia approvata con delibera di Giunta n. 257 del 9/7/2004 (VEDI pag. 2, 2° capoverso);

  era una clausola che cristallizza lo status  quo ante degli incarichi dirigenziali praticamente al 2004; ma, allora, occorre chiedersi come furono attribuiti in quel tempo gli incarichi: per merito? per capacità? per competenza? Ah ah ah, non prendiamoci in giro! Tale clausola ha contribuito dunque a perpetuare un’ingiustizia manifesta e (considerato lo sfascio dell’amministrazione regionale) a premiare l’inefficacia, l’inefficienza, la diseconomicità (le sole tre regole da un po' di anni applicate alla Regione) e, pensate che c’è pure tra i fautori di tale assurda clausola chi si proclama "esperto" di scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione!?;

  era una clausola che, in barba alla natura pubblica dell’incarico dirigenziale preordinato al buon andamento della Pubblica  Amministrazione ex art. 97 della Costituzione, tiene conto esclusivamente dell’interesse privato di ALCUNI dirigenti, esattamente quelli di aree e servizi; in sostanza non importa che si collochino le donne giuste e gli uomini giusti al posto giusto bensì che possa continuare a guadagnare cento chi  finora (anche immeritatamente – e non si parli di valutazioni negative poiché non se ne sono mai viste alla Regione) ha guadagnato cento, mentre tutto il resto vada pure a quel paese, tanto che importa…

  era una clausola, ribadiamo, a favore esclusivamente dei dirigenti preposti ad aree e servizi; infatti chi ha avuto attribuita una UOB o un incarico di studio e ricerca, in virtù di tale clausola continuerebbe a rimanere al palo perché nessun dirigente generale rischierebbe un’inchiesta della Corte dei Conti per danno erariale attribuendo una UOB o incarico di srtudio (retribuite con comepnsi inferiori) ad un dirigente a cui dovesse assicurare per contro il compenso accessorio relativo ad una struttura intermedia.

Abbiamo usato il verbo essere alll'imperfetto perché, fortunatamente, l’art 9, comma 32, del D.L. n. 78, ha posto fine a tale scandalo giuridico provvedendo all'abrogazione della clausola anche per i contratti in corso di validità. Sulla sua applicazione alla dirigenza regionale non vi è dubbio alcuno, essendo ricompresa la materia contrattuale nell'ordinamento civile (regolato dal codice civile) e quindi sottratta alla competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. L della Costituzione.
Dimostrerebbe, pertanto, di avere una bella faccia di bronzo chi dovesse invocare il “contratto di diritto privato” solo per le clausole a proprio favore e non per quelle sfavorevoli…


[1]  L’art. 42 del CCRL Area dirigenza così recita:

    Le Amministrazioni che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia un’espressa valutazione negativa, sono tenute ad assicurare al dirigente un  incarico almeno equivalente. 

    Per  incarico  equivalente  si  intende  l’incarico  cui  corrisponde  una  retribuzione  di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.

 
 
 
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