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Messaggi del 05/10/2014
Post n°320 pubblicato il 05 Ottobre 2014 da falcoman43
L'elemento soggettivo Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura "come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità" (Cass. n. 24734/2010). Le circostanze aggravanti Il terzo comma dell'art. 544-ter introduce una speciale circostanza aggravante, la quale prevede, nel caso di morte dell'animale, in seguito alle condotte di maltrattamento disciplinate dal primo comma, che la pena nello stesso prevista sia aumentata della metà. Azioni e competenze Il reato di cui all'art. 544-ter c.p. è perseguibile d'ufficio, pertanto, una volta che l'autorità giudiziaria è venuta conoscenza del fatto riconducibile in astratto a tale tipo di delitto, ha il dovere di procedere autonomamente, con le indagini, anche in assenza di altro impulso da parte di soggetti terzi eventualmente offesi. La notizia di reato può provenire, su iniziativa e segnalazione, di qualsiasi soggetto, il quale può rivolgersi direttamente all'autorità (tramite denuncia presso qualunque ufficio di polizia giudiziaria: carabinieri, polizia di Stato, corpo forestale, ecc.), tenuta ad intervenire in ordine a un reato a danno degli animali, ovvero avvalendosi delle associazioni animaliste o di enti riconosciuti che, secondo l'art. 7 della l. n. 189/2004 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge ai sensi dell'art. 91 c.p.p. Per determinati soggetti che, vengano a conoscenza del reato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni (come per esempio i veterinari, liberi professionisti o dipendenti delle aziende sanitarie locali), vige l'obbligo di denunciare il reato alle autorità. |
Post n°319 pubblicato il 05 Ottobre 2014 da falcoman43
Il reato di "maltrattamento di animali" è disciplinato dall'art. 544-ter c.p., che punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Introdotta dalla l. n. 189/2004 nell'ambito del nuovo Titolo IX Bis, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" e oggetto di modifiche ad opera della successiva l. n. 201/2010 che ne ha inasprite le pene, la fattispecie de qua si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall'art. 727 c.p. (oggi rubricato "Abbandono di animali"), uscendo però dall'ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato, nell'ottica di un riconoscimento sempre più accentuato, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva, di una soggettività dell'animale e della necessità della sua tutela. Il secondo comma dell'articolo in esame punisce, inoltre, per la prima volta, l'ipotesi del c.d. "reato di doping a danno di animali", con l'intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino "a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi".
L'elemento oggettivo Muovendosi nella nuova direzione della tutela dei sentimenti dell'uomo verso gli animali quali esseri viventi e non più del mero pregiudizio alla proprietà privata, l'art. 544-ter c.p. punisce chiunque si renda autore di "lesioni" o di "sevizie" ad un animale. |
Inviato da: falcoman43
il 16/08/2018 alle 14:48
Inviato da: carla.bosso
il 14/12/2016 alle 14:27
Inviato da: LAVERGINEMARIA1
il 08/09/2016 alle 19:04
Inviato da: carla.bosso
il 03/08/2016 alle 20:13
Inviato da: carla.bosso
il 27/04/2016 alle 16:58