|
Area personale
Cerca in questo Blog
Menu
Ultimi commenti
Chi puņ scrivere sul blog
« PAT a Mirano entro sette... | Caorliega » |
-----------------------------
Quella «punizione» è sproporzionata, hanno detto i giudici della Prima civile, e non c’è
dubbio che «il rifiuto, protrattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti
affettivi e sessuali con il coniuge costituisca gravissima offesa alla dignità e alla
personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione
e disagio, spesso causa, come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio
psicofisico».
------------------------------------------------------
La sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana,
che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione
ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Costituzione
impone di garantire. Pertanto il coniuge che ometta di informare l'altro coniuge prima
del matrimonio delle proprie disfunzioni sessuali, tali da impedire l'assolvimento
dell'obbligo coniugale, commette un illecito derivante dalla lesione del diritto
fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed
eventualmente come genitore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005,
precisando che tale comportamento costituisce una violazione della persona umana
intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione
al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di
maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla
solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella
peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli
articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione.
-------------------------
ASSISTENZA AFFETTIVA. È una gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del
partner il persistente rifiuto, se volontario, di un coniuge di intrattenere
rapporti affettivi e sessuali con l’altro (cass. civ.
23/3/2005, n.6276).
Secondo la Suprema Corte la lesione del diritto alla sessualità vale a qualificare
il danno subito in termini di ingiustizia, le cui conseguenze pregiudizievoli vanno
accertate sia sotto il profilo del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.
(Altalex, 13 maggio 2005)
Stante quindi il carattere doveroso della relazione sessuale ribadito dalla Suprema
Corte, va chiarito che il rifiuto reiterato di uno dei coniugi ad avere rapporti
sessuali con l’altro, ove ingiustificato e reiterato nel tempo, è da considerarsi
quale comportamento contrario ai doveri matrimoniali, partendo dal delicato presupposto
per cui il vincolo matrimoniale sia naturalmente proiettato anche sulla sfera intima
dei coniugi e, pertanto, il rifiuto (si ribadisce, ingiustificato e reiterato nel tempo)
ad intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, costituisce
certamente gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del partner, situazione
questa, ribadita in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, “che oggettivamente
provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa…..di irreversibili danni sul
piano dell’equilibrio psico-fisico”.
--------------------
Secondo Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.42979/2007, è un diritto e
dovere dei coniugi.
" ...l'amplesso è certamente un diritto-dovere dei coniugi uniti in matrimonio,
§e che inserisce naturalmente nella volontà degli stessi manifestata all’ufficiale
distato civile di accettare il reciproco status di coniuge , al quale, appunto,
sono collegati diritti e doveri, e anche i cosiddetti bona matrimonii, che non
sono indisponibili per semplice volontà delle parti ......l’amplesso costituisce
una delle ragioni complementari, se non prevalenti, di quella umana affectio che
spinge due persone a legarsi in matrimonio..."…… però non può essere ottenuto
senza il consenso.
Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso |
https://blog.libero.it/GeorgeTiti/trackback.php?msg=9793018
I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
Nessun Trackback
|
Inviato da: previsionistampa
il 13/04/2011 alle 12:12