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« PAT a Mirano entro sette...Caorliega »

Obbligi sessuali della moglie

Post n°29 pubblicato il 23 Gennaio 2011 da postperblog

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Quella «punizione» è sproporzionata, hanno detto i giudici della Prima civile, e non c’è
 dubbio che «il rifiuto, protrattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti
 affettivi e sessuali con il coniuge costituisca gravissima offesa alla dignità e alla
personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione
 e disagio, spesso causa, come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio
 psicofisico».
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La sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana,
 che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione
ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Costituzione
impone di garantire. Pertanto il coniuge che ometta di informare l'altro coniuge prima
del matrimonio delle proprie disfunzioni sessuali, tali da impedire l'assolvimento
dell'obbligo coniugale, commette un illecito derivante dalla lesione del diritto
fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed
eventualmente come genitore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005,
 precisando che tale comportamento costituisce una violazione della persona umana
intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione
 al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di
 maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla
solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella
 peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli
 articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione.
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ASSISTENZA AFFETTIVA. È una gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del
partner il persistente rifiuto, se volontario, di un coniuge di intrattenere
rapporti affettivi e sessuali con l’altro (cass. civ.
23/3/2005, n.6276).

Secondo la Suprema Corte la lesione del diritto alla sessualità vale a qualificare
 il danno subito in termini di ingiustizia, le cui conseguenze pregiudizievoli vanno
 accertate sia sotto il profilo del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.

(Altalex, 13 maggio 2005)
Stante quindi il carattere doveroso della relazione sessuale ribadito dalla Suprema
Corte, va chiarito che il rifiuto reiterato di uno dei coniugi ad avere rapporti
sessuali con l’altro, ove ingiustificato e reiterato nel tempo, è da considerarsi
 quale comportamento contrario ai doveri matrimoniali, partendo dal delicato presupposto
 per cui il vincolo matrimoniale sia naturalmente proiettato anche sulla sfera intima
 dei coniugi e, pertanto, il rifiuto (si ribadisce, ingiustificato e reiterato nel tempo)
 ad intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, costituisce
certamente gravissima offesa alla dignità ed alla personalità del partner, situazione
 questa, ribadita in giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, “che oggettivamente
provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa…..di irreversibili danni sul
 piano dell’equilibrio psico-fisico”.
--------------------
Secondo Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.42979/2007, è un diritto e
dovere dei coniugi.

" ...l'amplesso è certamente un diritto-dovere dei coniugi uniti in matrimonio,
§e che inserisce naturalmente nella volontà degli stessi manifestata all’ufficiale
 distato civile di accettare il reciproco status di coniuge , al quale, appunto,
 sono collegati diritti e doveri, e anche i cosiddetti bona matrimonii, che non
sono indisponibili per semplice volontà delle parti ......l’amplesso costituisce
una delle ragioni complementari, se non prevalenti, di quella umana affectio che
 spinge due persone a legarsi in matrimonio..."…… però non può essere ottenuto
senza il consenso.

 
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Commenti al Post:
previsionistampa
previsionistampa il 13/04/11 alle 12:12 via WEB
Bravo,bravo,bravo, ci devono accontentare.......................
(Rispondi)
 
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