CSRC SAN FELE

«Favorire l'attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico degli utenti»-«Promuovere relazioni sociali tra le persone»-«Promuovere ed organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio»

Creato da csrperanzianiricordi il 02/01/2012

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Obbligo di defibrillatori e di certificato medico

Post n°141 pubblicato il 04 Maggio 2013 da csrperanzianiricordi
 

Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita



Renato Balduzzi, ormai ex-Ministro della Salute, di concerto con Piero Gnudi, altrettanto ex-Ministro per lo Sport, ha firmato il decreto ministeriale “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”. L’adozione del decreto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012, come anticipato nelle nostre precedenti informative. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito nel febbraio scorso.

Certificati per l’attività sportiva amatoriale

I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:

- gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;

- i soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;

- i soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno.
Il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività.

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.

Certificati per l’attività sportiva non agonistica

Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo. Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.

Obbligo di presenza dei defibrillatori

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.
Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

Campagna educativa per lo sport in sicurezza


Il decreto prevede anche una attenzione educativa sul tema: i Ministeri della Salute e dello Sport e il Coni promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.

Fonte Tutto sul Non Profit
 
 
 

Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive

Post n°140 pubblicato il 04 Maggio 2013 da csrperanzianiricordi
 

Ecco i Quesiti

1. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO

PREVISTO DAL DM 11 FEBBRAIO 1997

2. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO

PREVISTO DALL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM 26

NOVEMBRE 1999, n. 473

3. VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI

CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L’UGUAGLIANZA

DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI.

PER SAPERNE DI PIU', CLICCA QUI

 

 
 
 

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute su Anziani in movimento zona 3

Post n°139 pubblicato il 02 Maggio 2013 da csrperanzianiricordi
 
Foto di csrperanzianiricordi

Articoli » Codice Civile »

(Art. 36-42) Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (cod.Proc.Civile 75)

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. (1)

Art. 41 Responsabilità dei componenti.

Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Note

(1) "Diversamente dal successivo art. 41 che ripresenta l'autonomia patrimoniale imperfetta per i comitati quali enti senza personalità giuridica, nella norma in esame si mira a responsabilizzare coloro che, nell'attività prodromica allo svolgimento del fine ultimo del comitato, assumano la gestione dei fondi sottoscritti e/o raccolti, e li debbano destinare alla costituzione del fondo vincolato. Solo per essi opererà l'estensione personale e solidale della responsabilità, mentre chi del comitato rimanesse estraneo all'attività non soggiace alla fattispecie dell'articolo 40 Codice civile."

 

 
 
 

Nota esplicativa e chiarificatrice sull' iscrizione all'Associazione e lo svolgimento delle assemblee ( art. 17 dello Statuto)

Post n°138 pubblicato il 02 Maggio 2013 da csrperanzianiricordi
 
Foto di csrperanzianiricordi

I soci del CSRC per anziani " Ricordi "si dividono in:

A)SOCI EFFETTIVI- Possono assumere tale qualifica:

- «Tutti i cittadini ultracinquantacinquenni residenti nella zona (zona tre)-

Art.3 dello Statuto …. »

-Diritto all’ iscrizione ai corsi e alle iniziative sia del Comune sia del Centro.

B) SOCI AGGREGATI-appartengono a questa categoria: Volontari , animatori: feste, ricorrenze, intrattenimento ,gite, visite ai musei e mostre non residenti in zona tre

C) SOCI FREQUENTATORI:

il Comitato di Gestione , su proposta di almeno dieci soci effettivi , può ammettere in qualità di Soci frequentatori altre persone, compatibilmente con la capacità ricettiva dei singoli impianti e dopo aver assicurato la priorità ai Soci effettivi ed aggregati.

I Soci Effettivi Aggregati e Frequentatori sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione di € 10,00 non rimborsabile

I Soci Effettivi costituiscono l'elettorato attivo e passivo per l'attribuzione delle cariche sociali.

I soci aggregati e frequentatori non hanno diritto di voto e di assemblea.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento nonché alla ottemperanza delle disposizioni di volta in volta emanate dal Comitato di Gestione.

3)NOTA ESPLICATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE ( art. 17 dello Statuto)

La convocazione dell’ Assemblea ordinaria viene effettuata dal Presidente su deliberazione del Comitato di gestione e pubblicizzata mediante avviso da affiggere nei locali della sede del C.S.R.C. per anziani “Ricordi” almeno 15 giorni prima dell’adunanza , contenente l’ordine del giorno, il luogo ( nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà. avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In aggiunta in occasione dell’assemblea annuale, l’Associazione effettuerà la comunicazione anche tramite lettera di convocazione , recapitata a casa, diretta a meglio diffondere fra i soci la data fissata per la seduta.

Rinnovo delle iscrizioni 2012 dei soci effettivi (solo residenti nella zona tre)con l’aggiornamento delle tessere rilasciate nel 2011 apponendo il timbro “SOCIO EFFETTIVO” - Dal 12 gennaio 2011: iscrizioni ( soci effettivi e frequentatori per l’anno 2012 mediante domanda in carta semplice indirizzata al Comitato di gestione

LEGGI  Statuto del CENTRO ANZIANI RICORDI

 

 

 
 
 
 
 

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