La voce di un uomo

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SOCIETAS

Se la nostra società
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virtù coincidano.

Tsunesaburo Makiguchi

 

RAGIONE

Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico  dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità

Theodor Geiger

 

ART. 21 COST

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

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Il reato d'immigrazione clandestina che non fa paura nemmeno ai polli

Post n°89 pubblicato il 05 Giugno 2009 da zalo88

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro."

Prima cosa che farei notare a tutti: "è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro". Sì è parlato un sacco di reato..reato di qui, reato di là, reato di su, reato di giù, quasi che fosse scontato che la pena per questo tanto declamato reato d'immigrazione clandestina sarebbe stata la galera (in gergo tecnico, la reclusione o l'arresto - a seconda se si tratti di un delitto o di una contravvenzione -). In realtà, come ben potete leggere, la pena sarebbe un'ammenda. Detto terra terra: il clandestino dovrà pagare una multa (detta in questo caso ammenda, perché si tratta evidentemente di una contravvenzione e non di un delitto). Oltre a ricordarvi che i tempi del processo penale in Italia non sono certo tra i più rapidi, vorrei che tutti voi vi faceste una semplicissima domanda: "ma dove li ha un clandestino 5000 euro?". Normalmente, quando un insolvente non paga, si procede al pignoramento dei beni; ma secondo voi un clandestino è in possesso di beni del valore complessivo di 5000 euro? Vi ricordo che qui stiamo parlando di clandestini puri e semplici, non di spacciatori (che probabilmente posseggono molto più di 10.000 euro), stupratori, o quant'altro: leggete con attenzione le prime parole della norma: "salvo che il fatto costituisca più grave reato".
Già da sola, questa costituisce, a mio avviso, un'argomentazione valida per dimostrare quanto il reato d'immigrazione clandestina, per come progettato, sia una pagliacciata, ma se comunque un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro vi sembra cosa buona e giusta ora vi dirò il vero motivo per cui questa norma risulterà completamente inapplicabile.

Leggete attentamente...

Art. 2 Codice Penale, Comma 1: Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Art. 25 Costituzione, Comma 2: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Quindi? Direte voi...
Quindi come si fa a dimostrare che lo straniero ha fatto il suo ingresso successivamente all'approvazione della legge? O lo si coglie sul fatto mentre sta entrando (e allora non ha senso applicare questa norma, è sufficiente che non lo si faccia entrare), oppure la cosa diventa alquanto difficile, o forse è meglio dire impossibile. La norma è diretta chiaramente allo "straniero che fa il suo ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato", il che significa che l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato sono due condizioni necessarie per la configurazione del reato (la parola ovvero, nel linguaggio giuridico, ha un significato che è molto simile a cioè).

 

Propaganda propaganda propaganda... Questa storia del reato d'immigrazione clandestina non è nient'altro che propaganda. Ma anche se non lo fosse, sareste veramente d'accordo sull'introduzione di una norma che punisce l'immigrazione clandestina in toto? Vi ricordo che immigrati clandestini sono anche quei signori che dalle 5 di mattina fino alle 10 di sera sgobbano per qualche agricoltore che non ha, ovviamente, nessuna intenzione di assumerli regolarmente sì da far avere loro un regolare permesso di soggiorno (oltre alle varie tutele giuridiche che spettano a tutti i lavoratori subordinati); tra i clandestini ci sono anche quelli che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno (che, come spesso accade, la burocrazia tarda a far avere loro).
PS: Tra i clandestini non ci sono invece tutti quei rumeni che delinquono nel nostro paese e che leghisti e telegiornali non smettono di farci notare.

 
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

[...]

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);

dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

 

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