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Creato da: salvisjuribus_2009 il 06/05/2009
E' la formula d’uso che si utilizza di norma in calce ad una lettera quando si vuole manifestare l’intendimento di avvalersi di ogni mezzo e procedura per tutelare i propri diritti. La postilla latina corrispondente a “fatti salvi i diritti” che solitamente i legali accompagnano ad un invito o ad un atto di significazione dai toni moderati, spesso viene trascritta, anche da avvocati blasonati, erroneamente “salvis Juribus”, dimenticando che il diritto, la giustizia e la norma, erano indicati nell’antica Roma con il termine ius, dal quale derivano i termini di giurisprudenza, giurisperito ed altro ancora.
Post n°5 pubblicato il 24 Luglio 2010 da salvisjuribus_2009
Se Galileo non avesse parlato con i costruttori di condotti d'acqua e non avesse appreso da altri artigiani che l'acqua non può innalzarsi molto oltre i trenta piedi in una pompa aspirante, ancora ignoreremmo il segreto circa il peso dell'aria, la macchina per il vuoto e il barometro" Ovvero, perchè mai i nostri dottrinari continuano a schifare quel che succede nei processi e scrivono delle opere del tutto inutili? Perché la nostra dottrina giuridica si è ridotta a una polentina di istanze pseudo politiche malamente digerite e del tutto insulse concettualmente? Non ci son santi: al bar del Tribunali si parla più di diritto che ad un convegno "scientifico". Questo, però, non va bene. Il discorso giuridico di anno in anno si impoverisce e diventa più barbarico. Non avere una dottrina di supporto, non poter disporre di qualcuno che sprechi un po' di tempo a distillare concetti rende tutto più grezzo e meno efficiente. Forse sarebbe il caso di stare un po' ad ascoltare i "meccanici". Spesso ne sanno più dei dottrinari.
Post n°4 pubblicato il 16 Luglio 2010 da salvisjuribus_2009
Tag: DISBRIGO DI PRATICHE
Corte d'appello di ****. Sezione Penale. Il Presidente è un omone grande e grosso e di carattere straordinariamente ombroso. I processi però, ad un certo punto si interrompono: deve essere celebrato il processo di un detenuto: "non si può far aspettare la polizia penitenziaria". C'é qualcosa che non funziona.
Post n°3 pubblicato il 13 Luglio 2010 da salvisjuribus_2009
Tag: CASSA FORENSE
Anche gli avvocati sperano, in un futuro di andare in pensione.
Post n°2 pubblicato il 13 Luglio 2010 da salvisjuribus_2009
Tag: GIUSTIZIA ?
Fare un atto, impostare una difesa significa, stringi stringi, capire un problema e offrire una soluzione. Rispetto ad un felice teoreta, l'avvocato ha l'ulteriore compito di trovare una soluzione che sia pure confacente all'interesse del proprio cliente: non basta una soluzione pur che sia, ma serve una soluzione "utile".
Post n°1 pubblicato il 12 Luglio 2010 da salvisjuribus_2009
C'é poco da fare: gli avvocati sono esseri superiori. Donne e uomini di ferro, temprati alle più rudi esperienze e dotati di un fisico semplicemente bestiale. Ma gli avvocati non erano fini, magari anche troppo, ragionatori, tutta testa e niente fisico? Manco per niente. [...] 3 - Vanno anzitutto disattese le eccezioni processuali In ordine alla istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale del 21.4.2008, formulata dal difensore per essere affetto da colica renale (v. sopra n. 2,4), legittimamente la corte salernitana l'ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno della sua istanza risaliva ad alcuni giorni addietro e che l’istanza medesima non era tempestiva - come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità- la corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire sia perché, secondo certificato medico, comportava soltanto tre giorni di risposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero, sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno dell’udienza per effetto delle cure e del riposo. [...]
Dal che si capisce che aver avuto una colica renale era solo uno squallido trucchetto del difensore per rinviare il processo e mandarlo verso la prescrizione. L'avvocato, uomo di ferro, dopo una colica renale è fresco e pimpante come un uccellino. Pel resto, l'orientamento in tema di coliche renali non è nemmeno innovativo: sul punto specifico della colica renale avvocatesca cfr. Cassazione penale , sez. VI, 26 febbraio 2008, n. 24398, Cassazione civile, sez. III, 3.agosto 2005, n.16252, Cassazione penale sez.VI 26 gennaio 2000 n.2387, Cassazione penale , sez. III, 17 luglio 1987 (avrei pure voglia di ficcarci un ex plurimis, ma non voglio durare la fatica ad approfondire ancora la ricerca) I dolori "colici" possono giustificare un rinvio dell'udienza solo nel caso in cui siano accompagnati da una gravidanza al nono mese: Costituisce legittimo impedimento, idoneo - ove sussistano gli ulteriori requisiti posti dall'art. 486 comma 5 c.p.p. - ad imporre il rinvio dell'udienza dibattimentale, la deduzione, da parte del difensore in stato di gravidanza al nono mese, di dolori colici addominali, tempestivamente dedotti e documentati. Così, Cassazione penale, sez.III, 4 maggio 1998, n.6672. Beh, qui c'é di mezzo qualcosa di più, pur residuando il dubbio che uno stato di gravidanza al nono mese, se comporta il divieto assoluto di lavorare per tutti, non valga per gli avvocati: se la collega fosse semplicemente stata incinta, ma senza dolori "colici", il rinvio lo avrebbero concesso lo stesso? Boh, ai posteri l'ardua sentenza. Tutto ciò non vale per i comuni mortali, così dimostrando di che tempra sono fatti gli avvocati: La rimessione in termini - quando il mancato rispetto del termine dipenda da caso fortuito - è applicabile anche nel processo esecutivo, nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatario senza sua colpa dal termine impostogli per il versamento del residuo prezzo ai sensi dell'art. 587 c.p.c. in tema di vendita forzata (nella specie, il termine, di trenta giorni, era stato superato d'un sol giorno, e il versamento era stato accompagnato da certificato medico attestante una colica renale che aveva comportato riposo e cure proprio negli ultimi giorni del termine). come ebbe a specificare il Tribunale di Terni il 19 maggio 2005. Genericamente, per i lavoratori non togati, il concetto di inabilità temporanea assoluta è ben più lato: Ai fini della attribuzione della rendita INAIL per inabilità temporanea assoluta derivante da (infortunio o) malattia professionale, la nozione di impedimento - di cui all'art. 68 del T.U. n. 1124/1965, include oltre alla impossibilità fisica della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con esigenze terapeutiche dell'assicurato, posta l'assimilazione alla malattia professionale dell'esigenza prevenzionale ad essa correlata. Disse Cassazione civile , sez. lav., 23 giugno 2005, n. 13479, mica mio cugino Gennarino (e qui, credetemi, potrei ben dire ex plurimis). Eh .. mica storie, Superman mi fa una sega, mi fa.
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Inviato da: SoBBona
il 28/09/2010 alle 13:18
Inviato da: Welcometothe_giungle
il 26/07/2010 alle 17:02
Inviato da: naar75
il 26/07/2010 alle 12:15
Inviato da: violette51
il 25/07/2010 alle 14:50
Inviato da: salvisjuribus_2009
il 15/07/2010 alle 00:57