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diffamazione ed ingiuria via internet (iniziativa a blog uniti)

Post n°38 pubblicato il 31 Luglio 2006 da kenny666_revenge

Il delitto di diffamazione consumato via internet è il tema affrontato da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Da essa si evince che i “ delitti contro l’onore ” ed in particolare i reati previsti dagli articoli 594 ( ingiuria ) e 595 ( diffamazione ) del codice penale possano essere commessi anche per via telematica o informatica.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 17 novembre - 27 dicembre 2000, n. 4741 (consultabile sul sito  http://www.penale.it/giuris/cass_013.htm) in particolare evidenzia che :
"Se invece della comunicazione diretta, l’agente «immette» il messaggio «in rete», l’azione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore...Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commessa, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes...Partendo da tale – ovvia – premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l’utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell’articolo 595 Cp (comma terzo: «offesa recata ... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale".

Pensiamo ad esempio alla trasmissione via e-mail per renderci conto che è certamente possibile inviare a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto: se il destinatario è lo stesso soggetto offeso si realizza il reato di ingiuria , mentre se i destinatari sono persone diverse si realizza il reato di diffamazione.
Così analogamente se anziché la comunicazione diretta ( via e-mail) viene immesso un messaggio denigratorio “in rete”.
Se ne evince quindi che l’utilizzo di internet costituisce una delle ipotesi aggravate di cui all’art. 595 del codice penale ( "offesa recata… con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” ).

Venendo al nodo della questione: internet non è solo un gioco e bisogna essere consapevoli che tutto ciò che noi facciamo stando seduti dietro un PC comporta delle RESPONSABILITA'.
Anche il fatto stesso di far parte di questa community comporta l'accettazione di diritti e doveri ben precisi.
Su Digiland ci sono stati già diversi casi di schede diffamatorie con tanto di foto, nomi, indirizzi email e numeri di cellulare altrui.
Io penso sia importante sapere che, qualora qualcuna delle persone diffamate o ingiuriate decidesse di sporgere denuncia (in questi casi si procede su querela di parte) gli autori di questi "scherzi" rischierebbero pensanti pene pecuniarie oltre alla seccatura, non indifferente, di sostenere un processo con tutte le spese legali e le conseguenze personali che ciò comporta.

Vale la pena tutto questo solo per una "bravata" o per una sciocca vendetta?

Chiunque ancora si illuda che usare un computer ed interent renda lecito tutto farebbe bene a leggere questo articolo oppure ad informarsi meglio. Basta andare su qualsiasi motore di ricerca e cercare le parole chiave "internet diffamazione ingiuria".

A buon intenditore !

Fonti:
http://www.penale.it/giuris/cass_013.htm
http://www.popolis.it/SezioneEspansa.aspx?EPID=5!2!5!24!16956!
http://www.ebow.it/id1006.aspx
http://www.penale.it/giuris/cass_013.htm
http://www.wogli.unibo.it/dirpen/slides_tdf.pdf

 
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