Creato da: comitatonofanghi il 17/08/2007
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« Messaggio #52Messaggio #54 »

Motivazione per l'ammissiilità del referendum

Post n°53 pubblicato il 02 Novembre 2007 da comitatonofanghi

Al fine di giudicare sull’ammissibilità del quesito
referendario “Sei d’accordo che nel Comune di Piombino
arrivino e lì siano stoccati,
trattati e utilizzati i materiali provenienti dalla colmata di Bagnoli ed i
sedimenti dei fondali antistanti i lidi di Bagnoli-Coroglio?” occorre prima di
tutto chiedersi per quali motivi un simile strumento è stato inserito, ed in
quali termini, nello Statuto del
Comune di Piombino. Il referendum
consultivo fu previsto nel Regolamento del Referendum consultivo nell’Ottobre
1993 con la finalità di offrire alla
cittadinanza uno strumento di
partecipazione popolare alle decisioni con la seguente dizione inserita nell’art. 1: “E’ ammesso referendum
consultivo su questioni interessanti
la collettività comunale in materia
di esclusiva competenza locale”. Lo stesso Regolamento elencava le materie non
soggette a Referendum nel seguente modo:



“Ai sensi
dell’art. 30 dello Statuto comunale non possono essere oggetto di referendum
consultivo le seguenti materie:



- tributi a bilancio;



- espropriazioni per pubblica
utilità;



- designazioni e nomine.”.



Lo Statuto approvato successivamente ed esattamente il 28
giugno 2002  aumentava la valenza del Referendum
consultivo come strumento di partecipazione democratica stabilendo nell’art.
34: “



1. Il
referendum consultivo costituisce strumento di partecipazione democratica e
diretta dei cittadini in quanto espressione di un giudizio in merito a questioni ritenute di particolare
rilevanza per l’intera comunità e
per il territorio.”.



Contemporaneamente,
mentre manteneva la dizione “di esclusiva competenza locale” dall’altro
aumentava l’elenco delle materie non soggette a referendum dicendo:”



3. Non è ammesso referendum sulle seguenti
materie:tributi,tariffe e bilancio;



a) strumenti
urbanistici generali;



b) espropriazioni
per pubblica utilità;



c) designazioni
e nomine;



d) atti
relativi al personale del Comune.”.



Da tutto
questo si deduce che nell’intento
del Comune sta l’opinione che il Referendum
sia uno strumento indispensabile di
formazione delle decisioni (questa valenza è aumentata nel tempo) e che per tutelarsi
da un possibile uso improprio sono state meglio definite
le materie in cui questo strumento non
può essere utilizzato, implicitamente dicendo che in
tutte le altre è bene costituire le condizioni di un suo uso. Alla luce di
questa volontà generale va letta, pena una interpretazione
impropria e tale da contraddire la volontà del Comune, fino
a rendere impossibile l’utilizzazione di questo strumento, la dizione riportata
pedissequamente dall’ art. 8 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali riguardante la “esclusiva
competenza locale” del referendum, da intendersi
più come ripetizione dovuta che come condizione centrale di ammissibilità. Del
resto la stessa dizione del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sembra più vocata ad evitare referendum locali su argomenti
di interesse nazionale
(aborto,procreazione assistita etc.) che altro.



L’argomento su
cui si propone il referendum è l’ arrivo e il trattamento a Piombino di materiali provenienti dalla colmata di Bagnoli
e di sedimenti dei fondali antistanti i lidi di Bagnoli-Coroglio.



E’ stato
asserita nel dibattito pubblico che si è sviluppato nella città la tesi che
tale quesito aveva a che fare con l’ Accordo di
Programma Quadro "Per gli interventi
di bonifica negli ambiti marino-costieri
presenti all'interno dei siti di
bonifica di interesse nazionale di
Piombino e Napoli-Bagnoli-Coroglio”
pubblicato e pubblicizzato estesamente dal Comune

(http://www.comune.piombino.li.it/accedo_a/accordo_pb_bagnoli/documenti/Piombino-Bagnoli_Accordo_Quadro.pdf),


che tale Accordo va considerato come superato, che esiste un nuovo Accordo e
che dunque la proposta di referendum è da considerarsi superata.



Si dimentica che tale Accordo Quadro di programma non è mai
stato approvato dal Comune di Piombino e che dunque non può essere preso come
riferimento formale dal quale trarre giudizi di ammissibilità o meno del
referendum. Né tanto meno può costituire punto di riferimento un presunto
Accordo Quadro del quale non esiste né ufficialmente né ufficiosamente alcuna
pubblica traccia né tanto meno alcuna
decisione formale.



Il quesito referendario, ed ancora una volta dobbiamo
ricordare che si tratta di un referendum consultivo non abrogativo, riguarda
l’arrivo di certi materiali a Piombino
e che pertanto prescinde e non si interroga su eventuali procedure o accordi ad esso
collegati. Del resto non esiste nessuna procedura né nessun accordo collegato;
se ne potrebbero immaginare tanti ma
si tratterebbe solo di pure ipotesi teoriche e dunque il quesito va visto nella
sua oggettiva specificità e limitatezza.



Il quesito referendario è giustificato dalle preoccupazioni
estese nella cittadinanza rispetto a
possibili conseguenze negative che deriverebbero e/o potrebbero derivare sulla
salute pubblica, sull’ambiente e sul territorio, preoccupazioni giustificate
proprio dalla discussione che si è tenuta nella Città di Piombino a partire dal Luglio 2007, testimoniata da tanti
articoli di stampa e da autorevoli pareri. Esso dunque ricade in un materia che non si ritrova nell’elenco sopra
citato riguardante le materie sulle quali il referendum non è ammesso (
tributi,tariffe
e bilancio; strumenti urbanistici generali; espropriazioni per pubblica
utilità; designazioni e nomine; atti
relativi al personale del Comune). Il referendum è dunque ammissibile proprio
perché non negato dall’elenco di cui sopra e contemporaneamente perché
questione di particolare rilevanza (la salute pubblica, il territorio e
l’ambiente) per l’intera comunità ed
il territorio.



Rimane la
questione della esclusiva competenza locale cui si è accennato sopra. Stabilito che il quesito è formulato in modo chiaro e univoco non suscettibile di diverse
interpretazioni al fine di garantire la consapevole scelta degli
elettori, è evidente che l’arrivo o meno dei materiali di cui si parla è
materia di esclusivo interesse
locale dato che le conseguenze sulle persone, sull’ambiente e sul territorio
riguardano esclusivamente la comunità locale e non altre. E questo è evidente.
Ma anche se volessimo fare una questione formale riguardante il soggetto che
può prendere una simile decisione è chiaro che nessuno al di fuori delle
istituzioni locali ed in particolare
il Comune di Piombino può decidere
sul tema. Lo dimostra il fatto che anche inserendo
il tema dell’arrivo o meno dei materiali di cui si parla nel ciclo di una
decisione complessa che riguarda molti soggetti (Ministero
dell’Ambiente, Regione Toscana etc.) si deve ricorrere, così comunque è stato
proposto, ad un Accordo quadro di programma, ammesso che ciò sia giusto, che
deve essere approvato e firmato anche dal Comune e da un soggetto locale come l’Autorità Portuale, pena la sua impossibilità. E del
resto la decisione di non far pervenire tali materiali nel territorio di Piombino non impedirebbe certo che altri Comuni potessero
accettare l’arrivo nel loro territorio. Lo dimostra il fatto che talvolta si è invitata la popolazione piombinese
ad accettare una simile ipotesi dato che altri Comuni si stavano facendo avanti
offrendo la loro candidatura. Dimostrazione della esclusiva competenza comunale
senza la quale l’arrivo di simili materiali è impossibile. Ma è bene precisare ancora che si tratta di
una ipotesi astratta perché il quesito referendario non è collegato all’Accordo
Quadro di cui si è parlato. In questione vi è il dovere di tutela della salute
pubblica, del territorio e dell’ambiente che è questione locale e responsabilità locale in testa al Sindaco
ed al Comune. Del resto il Sindaco
ha recentemente esercitato questa sua funzione di autorità sanitaria locale,
decidendo la chiusura di un impianto industriale,
la cokeria dello stabilimento Lucchini
di Piombino, la cui importanza industriale non è certo solo locale ed il cui
funzionamento necessita di autorizzazioni non esclusivamente comunali e sulla
cui vigilanza è responsabile un organismo regionale. L’esclusivo interesse e la esclusiva competenza locale in materia di salute dei cittadini hanno prevalso.



D’altra parte
una interpretazione contraria, tesa
a giudicare non ammissibile il Referendum perché di non esclusiva competenza locale cozza
sulle sue conseguenze, in
contraddizione con l’istituto referendario e la volontà del Comune espressa
nello Statuto. Se la decisione sull’arrivo a Piombino
dei materiali di cui si parla non fosse di esclusiva competenza comunale perché
coinvolti altri soggetti
istituzionali ci si chiede a quali ambiti si ridurrebbe l’uso dello strumento
referendario. La conclusione è che tali ambiti si ridurrebbero o si avvicinerebbero allo zero perché quasi tutte le decisioni
comunali richiedono il concerto o la convergenza di decisioni di altri livelli
istituzionali. Nemmeno la realizzazione di un asilo nido comunale potrebbe essere
sottoposta a referendum dato che la realizzazione di quell’asilo, almeno nella
prassi toscana, richiede generalmente il
suo  inserimento
in programmi nazionali e/o regionali
e finanziamenti nazionali e/o
regionali che chiamano in causa altri soggetti istituzionali. Ma del
resto perché nell’elenco delle materie non ammissibili a referendum il Comune
ha voluto inserire anche gli strumenti
urbanistici generali che, come è noto, richiedono decisioni sia del Comune sia
di altri soggetti come la Provincia, la Regione ed altri ancora?
Lo ha fatto evidentemente perché la esclusiva competenza locale è raffigurata
dalla particolare importanza locale più che dai soggetti coinvolti. Ma, lo ripetiamo, il soggetto coinvolto nel nostro caso è esclusivamente il Comune
di Piombino e si evidenzia la
esclusiva competenza locale. Una interpretazione
diversa negherebbe nella pratica la volontà principale
del Comune che è quella espressa dal
comma 1 dell’articolo 34 : “Il referendum consultivo costituisce strumento di
partecipazione democratica e diretta dei cittadini
in quanto espressione di un giudizio
in merito a questioni ritenute di
particolare rilevanza per l’intera
comunità e per il territorio.”.



Vi sono dunque
tutte le condizioni per giudicare ammissibile il referendum proposto.



 



Paolo
Benesperi

Paolo Menicagli



 

 
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