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DEGLI ATA E ITP EX ENTI LOCALI

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« IMPORTANTISSSSSSSSSIMOASSEMBLEA COMASCA »

NOTA UIL

Post n°832 pubblicato il 28 Dicembre 2011 da exentilocali

Con la raccomandazione di leggere gli ultimi post pubblicati  si diffonde una nota della uil di Como che potrebbe interessare tutti

UIL SCUOLA

Via TORRIANI  n. 27

22100 COMO

Tel. 031 243209

 

 

La Uil Scuola di Como,  impegnata fin dall’inizio a combattere contro il furto operato ai danni dei 70.000 Ata ed Itp transitati dagli Enti Locali allo stato, ai quali è stata azzerata la carriera, con danni gravissimi sullo stipendio e sulla pensione., ha chiesto  e ottenuto dall’Avv. Sarina Amata  ( l’Avvocato che sta seguendo, per la Uil Scuola di Como, le cause in Cassazione) una nota riassuntiva riguardo gli ultimi sviluppi giudiziari che si stanno succedendo nel tempo.

Nota Avvocato Sarina Amata

 

Nota relativa  al PERSONALE ATA ex ENTI LOCALI, redatta   sulla scorta delle recenti sentenze  (sentenza della Corte dei Diritti Inviolabili dell’Uomo, sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e sentenza della Suprema Corte di Cassazione)   di seguito evidenziate.

 

La sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo (Agrati e altri /Italia, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011)  stabilisce che lo Stato Italiano ha violato l’art. 6, comma 1 della Convenzione Europea  dei diritti Dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali  e l’art. 1 del protocollo n. 1 della medesima  Convenzione.

 

Per il detto art. 6, comma 1 “ Ogni persona ha diritto ad un’equa …..udienza …davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale …ai fini della determinazione  dei suoi diritti e dei suoi doveri  di carattere civile…”

 

 

La   Convenzione  prevede il diritto ad un equo processo i cui principi basilari  sono il  contraddittorio, la parità delle parti  come anche la terzietà e imparzialità  del giudice. 

 

 

Al contempo  l’art. 1 sopra menzionato prevede  che “Ogni persona fisica ..ha diritto al rispetto dei suoi beni.

 

 

Il personale ATA con il   passaggio dagli Enti Locali ai ruoli dello Stato (1.1.2000)   ha iniziato a maturate diritti di carattere economico di cui è stato illegittimamente spogliato.

 

Ne consegue che la norma introdotta dall’art. 1, comma 218, legge 266/2005, viola non solo il principio dell’equo processo ma anche il principio posto a tutela della proprietà.

 

 

Per la  sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Scattolon /Miur del 6 settembre 2011) nel caso in esame,  la direttiva 77/187 CEE  osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente  al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente.

 

Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20980, del  12.10.2011, ha mutato giurisprudenza adeguandosi alla   sentenza della  Corte di Giustizia Europea.

E’ verosimile che nelle  successive pronunce la Suprema Corte di Cassazione    si adeguerà anche alla sentenza della Corte Europea  dei Diritti Inviolabili  dell’Uomo  e delle Libertà Fondamentali divenuta definitiva  da meno di un mese (28.11.2011).

 

Quanto sopra descritto, interessa  il personale ATA ex EE.LL. che  dal riconoscimento dell’anzianità effettiva ottiene un vantaggio economico e giuridico. .  Ovviamente, ciò interessa  anche il personale ATA  andato in pensione   ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.

 

Per gli ATA che hanno ancora cause pendenti avanti i Tribunali, Corti d’Appello o alla Cassazione,  con ottimismo si può sperare  in un   esito positivo. 

 

Per coloro che    non hanno fatto causa si apre finalmente  la possibilità di  chiedere il riconoscimento giuridico ed economico  dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente Locale di provenienza.

 

Per coloro che invece   hanno avuto una sentenza  negativa divenuta definitiva, perché     non impugnata nei termini  a causa del  mutamento normativo con effetto retroattivo  e del conseguente mutamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità,  nonché dalle relative  pronunce   della  Corte Costituzionale, vi sono gli estremi per  ottenere la rimessione in termine ex art. 153, 2° c. c.p.c., e quindi la possibilità di  impugnare la sentenza dinanzi al giudice competente.

 

Altra strada percorribile, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, potrebbe essere quella di procedere  contro la  Pubblica Amministrazione  per arricchimento senza causa e   risarcimento   danni.

 

Inoltre,  coloro che a seguito della sentenza favorevole di primo grado hanno ottenuto il pagamento delle differenze stipendiali maturate e successivamente la richiesta di  restituzione delle somme ricevute,  possono  chiedere di  sospendere la restituzione in attesa della  definitiva soluzione  della questione.

  

Si autorizza la pubblicazione della presente nota con tutti i mezzi ritenuti opportuni.

 

Cordiali saluti.

 

  

Milano 09 gennaio 2012

 

 

 

Avv.  SARINA AMATA

Patrocinante in Cassazione

Via  SAN VINCENZO, 9

 20123 MILANO

Tel/Fax 02/89423158                                                                                                      e.mail:  sarinaamata@libero.it

 

 
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