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TOSI MASSIMILIANO qualche cenno sulla Fisarmonica di Stradella

Post n°42 pubblicato il 08 Giugno 2014 da massimilianoandreat
 

TOSI MASSIMILIANO

qualche cenno sulla Fisarmonica di Stradella

Molti maestri di Stradella, col capostipite Mariano Dallapè dettero vita al prestigioso polo produttivo di Stradella, destinato ad assurgere agli onori delle cronache mondiali per la straordinaria dolcezza e potenza del suono, peculiarità delle fisarmoniche realizzate in loco. Nella fabbrica di Mariano Dallapè vennero inoltre introdotte lefondamentali innovazioni che determinarono la definitiva trasformazione dell’organetto diatonico in moderna fisarmonica. 
Reca la data 1871 il prototipo, del medesimo fabbricante, di una più evoluta fisarmonica diatonica; ma sarà del 1890 la sua più geniale intuizione: la creazione della fisarmonica cromatica, ossia unitonica, contestualmente dotata, nella parte delle voci basse, di note codificate in accordi precostituiti, adatte all’accompagnamento in tutte le tonalità. 
Era nata la moderna fisarmonica che si poneva sullo stesso piano degli strumenti musicali classici. Questa rivoluzione, unitamente alla eccellente resa sonora degli strumenti “made in Stradella”, mai eguagliata neppure nell’attuale epoca ipertecnologica, furono gli elementi che decretarono fama e fortuna planetarie alle fisarmoniche costruite in città, ora universalmente riconosciuta come “la patria della fisarmonica moderna”. 
Dopo la prima fabbrica di Mariano Dallapè altri bravi tecnici, formatisi professionalmente nella stessa azienda, aprirono propri laboratori di produzione. Complessivamente a Stradella si contarono ben 38 entità produttive, tutte di medie e piccole dimensioni. Non si contano gli innumerevoli diplomi e medaglie d’oro conferiti alle aziende stradelline in occasione delle fiere internazionali tenute nelle grandi capitali europee. Sorsero inoltre varie officine che costruivano parti specifiche di fisarmonica, oppure diversi componenti e minuterie. 
Altro importante fenomeno fu la comparsa dei lavoranti a domicilio, i quali operavano per conto delle piccole aziende con limitato numero di dipendenti. Negli anni d’oro passeggiando per le vie della città si udiva il suono dolce dell’ancia, proveniente dalle case degli accordatori e sgrossatori di voci. Praticamente ogni famiglia della comunità era coinvolta in qualche modo nella lavorazione della fisarmonica, la quale era ormai considerata il simbolo della città. 
Molte “storie nella storia” si possono narrare sulla fisarmonica di Stradella. Ad esempio la “Cooperativa di Produzione e Lavoro” fu fondata da un gruppo di valenti operai nel 1912, realizzando gli ideali delle nuove idee socialiste per l’emancipazione dell’uomo dal lavoro sottomesso. Oppure la creazione, per iniziativa del Cav. Giuseppe Dallapè, di un modello di fisarmonica “liturgica”, con le voci che imitavano in modo straordinario quelle dell’organo. La fisarmonica detta“voce gaia” fu invece realizzata in proprio da un gruppo di operai armonicisti, i quali tenevano lo strumento perennemente depositato presso una famosa osteria dove si ritrovavano per periodiche bisbocce. 
Dopo il declino, avvenuto per complesse ragioni dal 1960, rimangono attivi in cittàcinque laboratori produttori di fisarmoniche, tutti di carattere artigianale, eredi e continuatori della tradizionale superiore lavorazione delle voci, tramandata dagli anziani maestri vocisti sino alle attuali generazioni, la quale ancora conferisce agli odierni strumenti l’inconfondibile qualità sonora.

 

 

TOSI MASSIMILIANO

Stradella

 

 

 
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TOSI MASSIMILIANO STRADELLA - I Fattori Produttivi

Post n°41 pubblicato il 01 Giugno 2014 da massimilianoandreat
 
Foto di massimilianoandreat

TOSI MASSIMILIANO STRADELLA -

I Fattori Produttivi

 

Le imprese non possono entrare in contrasto con l'interesse della nazione, lo stato riconosce la funzione sociale ed economica della nazione. Y = f ( Lavoro, Capitale, Terra). Il fine dell'imprenditore è il profitto da destinare a nuovi investimenti e all'arricchimento personale. Il profitto è uguale al prodotto lordo totale meno i costi di produzione. E' nell'interesse sia dell'imprenditore che dei lavoratori che l'impresa sia efficiente. Tale efficienza può essere tecnica o economica. L'efficienza tecnica consiste nell'ottenere la massima produzione con un limitato impiego delle risorse. L'efficienza economica riguarda la riduzione del costo totale di produzione per produrre una certa quantità di prodotto. Dipende dalla possibilità che ha un'azienda di effettuare economie di scala che consistono nel riuscire a razionalizzare la produzione introducendo più meccanizzazione. Per ottenere il massimo profitto l'imprenditore deve agire sui fattori produttivi tenendo conto delle loro caratteristiche. I fattori fissi sono fattori che si possono variare ma in lunghi periodi e non in modo continuo perché richiedono grandi investimenti di capitale e lavoro; I fattori variabili variano con continuità e in breve periodo in quanto si possono aumentare in piccole dosi; In base a ciò si può dire che l'imprenditore può agire o in breve periodo aumentando i fattori variabili, in medio o lungo periodo aumentando i fattori fissi. I fattori si dividono anche in limitazionali, sostituzionali e alternativi. I fattori limitazionali sono fondamentali e non possono essere sostituiti con altri nel ciclo produttivo; I fattori sostituzionali possono essere parzialmente sostituiti tra loro ma devono comunque essere usati insieme; I fattori alternativi possono essere sostituiti tra loro solo totalmente; I fattori illimitati si possono acquistare sul mercato senza limitazioni e possono essere aumentati a piacimento, i fattori limitati si possono aumentare solo in parte (vedi beni non riproducibili). La combinazione dei fattori produttivi è regolata dalla legge del minimo e dalla legge della produttività decrescente che, dipendono entrambe, dalla legge delle proporzioni definite, secondo la quale i fattori della produzione devono essere impiegati nelle giuste proporzioni tra loro. La legge del minimo dice che gli incrementi della produzione che si ottengono aumentando l'impiego dei fattori produttivi, sono condizionati dal fattore disponibile in minima quantità. La legge della produttività decrescente dice che se si aumenta l'impiego di un fattore produttivo variabile, fermirestanti gli altri, si otterranno incrementi di produzione che, inizialmente saranno crescenti fino ad un incremento massimo, e poi tali incrementi saranno via via decrescenti

TOSI MASSIMILIANO STRADELLA -

I Fattori Produttivi

 
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MASSIMILIANO TOSI - NOTE SUL PROCESSO PRODUTTIVO

Post n°40 pubblicato il 01 Giugno 2014 da massimilianoandreat
 
Foto di massimilianoandreat

MASSIMILIANO TOSI - Stradella

NOTE SUL PROCESSO PRODUTTIVO

 

Per quanto riguarda questa fase, tra operazioni che la caratterizzano possiamo trovare: l'acquisto deifattori produttivi; la produzione la gestione di scorte la vendita dei prodotti o dei servizi finiti. I vari momenti gestionali originano un flusso ininterrotto, scandito da cicli e da fasi ben distinte, che vengono divise in: ciclo tecnico ciclo della produzione Con ciclo tecnico si intende l'intervallo compreso tra l'inizio del processo di lavorazione delle materie prime e dei materiali e il momento in cui questi fattori, opportunamente combinati vengono trasformati in prodotti finiti, mentre per ciclo della produzione si intendono tutte quelle operazioni di acquisto di fattori produttivi e si conclude con l'immissione sul mercato dei prodotti finiti. L'ASPETTO FINANZIARIO E MONETARIO DELLA GESTIONE L'attuazione del ciclo produttivo comporta delle conseguenze all'interno dell'azienda sotto l'aspetto finanziario. All'acquisto dei beni si presenta il sorgere di debito di regolamento, e di conseguenza delle uscite di denaro, alla vendita dei prodotti finiti, si avrà invece il sorgere di cr4editi di regolamento, e di conseguenza delle entrate di denaro. I debiti possono essere sia di regolamento (pagamento) che di finanziamento (prestiti sotto varie forme). L'aspetto finanziario sono tutte quelle operazioni che riguardano da negoziazione, la remunerazione, il rimborso dei finanziamenti. L'ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE L'aspetto della gestione riguarda il cosiddetto sistema dei costi e ricavi, ovvero i costi sono dati dal valore dei fattori produttivi impiegati nella gestione e acquisti attraverso operazioni di scambio monetario o creditizio. Per quanto riguarda i ricavi derivano dalle vendite dei prodotti finiti ceduti con operazioni di scambio monetario o creditizio. Ciclo economico |___________________________________________________________| costi di acq. Ricavi di vend. Quando per un certo periodo i ricavi di vendita coprono l'insieme dei costi in modo da consentire un certo margine di utile si dice che l'azienda si trova in una situazione di equilibrio economico. RICAVI DI GESTINE > COSTI DI GESTINE =UTILE E di conseguenza se i ricavi di vendita sono inferiori ai costi di gestione e non si riusciranno a coprire i costi sostenuti, si avrà una perdita d'esercizio, se invece costi e ricavi sono uguali si avrà un pareggio d'esercizio. RICAVI DI GESTIONE < COSTI DI PRODUZIONE = PERDITA RICAVI DI GESTIONE = COSTI DI GESTIONE = PAREGGIO IL CICLO DEL DEBITO Il ciclo del debito si compone di due soggetti, il fornitore e l'azienda. I fornitori sono dei privati e imprese che fanno pervenire all'azienda materie, materiali, utenze, servizi e prestazioni. Il ciclo del debito si divide in tre fasi: l'azienda invia l'ordine al fornitore che viene confermato dal fornitore e, seguito, eventualmente, da anticipi di pagamento da parte dell'acquirente.

 

MASSIMILIANO TOSI - Stradella

NOTE SUL PROCESSO PRODUTTIVO

 

 

 

 
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TOSI MASSIMILIANO ASSICURATORE - A. STRADELLA

Post n°39 pubblicato il 24 Maggio 2014 da massimilianoandreat
 

A. STRADELLA

di Tosi Massimiliano

 

 

 

 

 

Alessandro Stradella nato a Nepi, 3 aprile 1639 - motso a Genova, 25 febbraio 1682 rappresenta lo stereotipo dell'artista dissoluto, avventuroso e donnaiolo. La leggenda vuole che, prima di essere effettivamente ucciso a causa di gelosie patrizie, abbia toccato il cuore di altri sicari armati contro di lui grazie alla sua voce angelica e grazie alla sua musica celestiale.

Ma rimarrebbe deluso chi cercasse nell'opera di Stradella qualcosa di trasgressivo o di irregolare. Del tutto in linea con gusto e la prassi compositiva dell'epoca è anche la sua cantata sacra per basso, due violini e basso continuo "Crudo mar di fiamme orribili", primo ascolto del programma.

Nella sterminata produzione musicale di Gaetano Donizetti (Bergamo, 29 novembre 1797 - Bergamo, 8 aprile 1848), oltre alle circa settanta opere fra serie, semiserie, buffe, farse, gran opéras e opéra-comiques vanno aggiunte ventotto cantate con accompagnamento di orchestra o andrea pianoforte, brani sinfonici, più di duecentocinquanta liriche per una o più voci e pianoforte e composizioni strumentali per varie formazioni da camera. 

Inoltre Donizetti realizzò anche diverse composizioni di carattere religioso: fra queste ricordiamo gli oratori "Il diluvio universale" e "Le sette chiese", l'Offertorium-Miserere, due Messe da Requiem, la prima in memoria di Vincenzo Bellini e la seconda, di due anni successiva, in memoria di Nicola Zingarelli e la Messa di Gloria e Credo in do minore per soli coro e orchestra, secondo ascolto del programma.

Quella che è stata definita la "poetica della fretta", dettata nel caso di Donizetti dalla necessità di accettare il maggior numero di commissioni in un'epoca nella assicuratore quale non esistevano diritti d'autore, è stata per il musicista uno stimolo per la sua fantasia creatrice. 

A dispetto dell'accusa mossagli da Hector Berlioz di essere "trasandato e ripetitivo", i ritmi frenetici e stressanti imposti dalle condizioni della vita teatrale del tempo si tradussero per Donizetti in una continua sollecitazione creativa.

La Messa di Gloria e Credo, che utilizza in parte musica di composizioni giovanili dello stesso Donizetti, è divisa in tre grandi sezioni, Kyrie, Gloria e Credo, al cui interno sono individuabili cori, arie, duetti secondo le forme del contemporaneo melodramma. - See more at:

http://rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-e4221142-489a-4b17-9ad0-7cca6533e3ab.html#sthash.c6xCrlao.dpuf


 
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TOSI MASSIMILIANO - Le indagini del procedimento penale

Foto di massimilianoandreat

TOSI MASSMILIANO - Le indagini di un procedimento penale

 

Massimiliano Andrea Tosi Stradella Le indagini di un procedimento penale

Clicca giu per aggiungerlo all'articolo (tosi_m10.jpg)

 

 

 

Hanno lo scopo di raccogliere prove in relazione a un reato che è stato compiuto e di stabilire se uno o più sospetti abbiano commesso detto reato. Il pubblico ministero avvia un’indagine preliminare che trasmette alla polizia, alla quale spetta interrogare i potenziali autori del reato, raccogliere le prove e descrivere i fatti in una relazione. Una volta chiuse le indagini, il procuratore decide se archiviare la causa o rinviare a giudizio l’accusato. Quando è stato commesso un reato o nel caso di violazioni minori complesse, il pubblico ministero nomina un giudice istruttore che ricostruisce e accerta i fatti e gli elementi a discarico e a carico dell’accusato. Il giudice incrimina e cita in giudizio qualsiasi soggetto che appaia coinvolto e può procedere, direttamente o attraverso la polizia, a eseguire perquisizioni, sequestrare beni o effettuare altre operazioni. Inoltre può decidere di far custodire in carcere l’accusato. Nel caso di un'istruttoria, spesso nei procedimenti penali, il giudice riferisce sulla causa al pubblico ministero,  il quale decide se archiviare la causa senza ulteriori azioni o citare l'accusato in giudizio. La Camera di consiglio dei giudici del tribunale circoscrizionale decide se seguire o non seguire le richieste del pubblico ministero.

L'Interrogatorio/indagini preliminari della polizia A seguito di una denuncia presentata da una parte lesa o di un verbale di accertamento di reato o di infrazione redatto dalla polizia, il pubblico ministero da inizio alle le indagini preliminari per cercare di scoprire l’autore. Può affidare il caso a un giudice istruttore per raccogliere informazioni su violazioni di legge. Nel caso in cui sia stato perpetrato un reato, il giudice istruttore dev’essere obbligatoriamente coinvolto. Eventuali testimoni potranno essere interrogati.  Pertanto potete essere chiamati a comparire dinanzi al pubblico ministero, alla polizia o al giudice istruttore per spiegare il ruolo che potreste aver svolto nella fattispecie. I vostri diritti durante le indagini preliminari e l’istruttoria sorgono non appena il giudice istruttore vi qualifica come “incriminati”, vale a dire accusati di aver commesso un reato. Tuttavia, sarete considerati innocenti fin quando un tribunale non abbia dimostrato e dichiarato la vostra colpevolezza. Avete il diritto di essere informati della natura e dei motivi dell’accusa, ovvero dei fatti di cui siete accusati, nonché della base giuridica su cui essa si fonda. Questo diritto all’informazione vi consente di preparare la vostra difesa nel miglior modo possibile. Le informazioni devono essere comprensibili e complete e vi saranno fornite da un ufficiale di polizia o dal giudice istruttore. Se non parlate una delle lingue in uso dinanzi alle autorità giudiziarie (polizia o giudice istruttore), sarà messo a disposizione un interprete, che tradurrà le domande che vi saranno rivolte e le vostre risposte. L'ArrestoNel caso in cui un reato venga scoperto sul fatto o subito dopo essere stato commesso, potete essere arrestati immediatamente dalla polizia, se siete sospettati di essere gli autori. Potete essere trattenuti dalla polizia fino a un massimo di 24 ore. Gli oggetti che potrebbero essere stati usati per commettere il reato possono essere sequestrati. Le autorità possono chiedervi di prendere le vostre impronte digitali e di scattarvi alcune foto. Inoltre possono prelevare un campione del DNA. In seguito sarete interrogati da un giudice incaricato delle indagini.  Se siete trattenuti dalla polizia per un reato o un illecito scoperti sul fatto o subito dopo che sono stati commessi, oppure se siete interrogati da un giudice istruttore, gli ufficiali di polizia o il giudice istruttore sono tenuti a informarvi del vostro diritto a farvi assistere da un legale e vi consentiranno di contattarlo perché possa fornirvi la sua consulenza. Sarete avvisati in merito prima che inizi l'interrogatorio, per iscritto e dietro firma di una ricevuta di conferma in una lingua a voi nota. La polizia deve informarvi per iscritto, dietro firma di una ricevuta di conferma in una lingua a voi nota, del diritto di contattare una persona a vostra scelta, e deve consentirvi di utilizzare un telefono. La persona contattata potrà essere un vostro parente o amico, a meno che questo possa ledere gli interessi dell’indagine. Non appena fermati sarete informati per iscritto, dietro firma di una ricevuta di conferma in una lingua a voi nota, del diritto di essere visitati senza indugio da un medico. Il pubblico ministero potrà anche nominare un medico incaricato della visita, su sua iniziativa o su richiesta di un vostro parente. Potete contattare una persona a vostra scelta, perciò se lo desiderate potrete scegliere l’ambasciata del vostro paese. Se, durante il fermo, siete sospettati di nascondere oggetti atti ad ostacolare la ricerca della verità o potenzialmente pericolosi per voi o per altri, potrete essere perquisiti da un incaricato del vostro sesso. Durante le indagini preliminari, i beni di vostra proprietà possono essere perquisiti solo previo espresso consenso, scritto di vostro pugno. Nel caso di un reato scoperto sul fatto o subito dopo essere stato commesso, il consenso non è necessario e la perquisizione può avvenire in qualsiasi momento del giorno o della notte. La vostra auto può essere perquisita anche se ci sono indizi per ritenere che possiate essere gli autori di un reato. Nel corso di un'indagine, i beni di vostra proprietà potranno essere perquisiti solo tra le ore sei e trenta e le venti. È possibile ottenere una copia dei documenti sequestrati e chiedere la restituzione dei beni sotto sequestro. Lo Stato restituirà i beni se non sono ritenuti necessari per le indagini o per tutelare i diritti delle parti coinvolte e se la restituzione non comporta pericoli per le persone o cose. La restituzione dei beni può essere rifiutata se la confisca è prevista per legge.Su richiesta del pubblico ministero o del giudice istruttore e previo vostro consenso scritto, un ufficiale di polizia può prelevare su di voi campioni di cellule in modo da poter elaborare un profilo del DNA per un confronto. Potete essere obbligati ad acconsentire al prelievo di cellule se sembra esserci un collegamento diretto tra voi e il compimento degli atti in esame e se tali atti sono soggetti a una pena detentiva di due anni o più. Non potete essere obbligati a farvi prelevare un campione di sangue. Il pubblico ministero può disporre il prelievo di impronte digitali se vi sono indizi che siate gli autori di un reato scoperto sul fatto o subito dopo essere stato commesso, nonché durante le indagini preliminari. Le impronte digitali potranno essere utilizzate in seguito dalla polizia a scopo preventivo, di ricerca e scoperta di reati. Se le impronte digitali sono assolutamente necessarie per provare la vostra identità, potrà esservi chiesto di fornirle nell’ambito delle indagini per un reato o un illecito scoperti sul fatto o subito dopo essere stato commesso, nonché durante le indagini preliminari, l’interrogatorio o l’esecuzione di un mandato di perquisizione emesso da un'autorità giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice istruttore. Le impronte digitali potranno essere utilizzate in seguito dalla polizia a scopo preventivo, di ricerca e scoperta di reati, a meno che voi non siate oggetto di indagini di polizia o provvedimenti esecutivi. Se siete a piede libero potete essere convocati per lettera, ovvero per mezzo di una citazione. Il giudice istruttore vi avvisa semplicemente di presentarvi alla data e ora indicate e provvederà a sentirvi subito. Tuttavia, può anche emettere un mandato per farvi prelevare dalla polizia e condurre all'interrogatorio. Questo avviene se il giudice istruttore ritiene che sussista un pericolo di fuga o di occultamento di prove, o che possiate non presentarvi alla convocazione. In caso di reato, si presume il pericolo di fuga se l’atto è perseguibile penalmente. E possibile ottenere un mandato di arresto se l’accusato è latitante o vive all’estero e se i fatti attribuitigli lo rendono passibile di pena detentiva. L'Interrogatorio davanti al giudice istruttore e custodia cautelareIl giudice istruttore conferma la vostra identità e vi informa di quanto è stato fatto durante il procedimento. Poi vi informa che siete stati incriminati, ovvero che siete ufficialmente accusati di aver commesso determinate azioni illecite e vi interroga sulle azioni presunte (ovvero gli atti “di cui siete accusati”). Avete il diritto di essere informati di tutti gli atti di cui siete accusati e delle azioni svolte durante il procedimento relativo al reato o alla violazione di legge scoperti sul fatto o subito dopo essere stati commessi, o durante le indagini preliminari. Il giudice istruttore deve informarvi del vostro diritto a farvi assistere da un avvocato a vostra scelta. È tenuto a farlo prima dell’interrogatorio, per iscritto e dietro firma di una ricevuta di conferma in una lingua a voi nota. Se non operate alcuna scelta, il giudice istruttore deve nominare per voi, se lo richiedete, un avvocato d’ufficio. Potete essere interrogati solo in presenza del vostro legale, salvo vostra espressa rinuncia. Nel caso in cui decidiate di comparire, potete rifiutarvi di rispondere. Dovete essere informati di questo diritto. Potete sempre ritrattare le dichiarazioni che avete rilasciato; una confessione può essere usata contro di voi solo se resa spontaneamente e di propria volontà. Avete il diritto di porre domande ai testimoni. Non avete il diritto di comunicare con il vostro avvocato fino al termine dell’interrogatorio iniziale. Il giudice può vietarvi, con una decisione motivata, di comunicare (per iscritto) con parenti/amici per un periodo massimo di 10 giorni. Il giudice istruttore deve utilizzare per l’interrogatorio un interprete, che tradurrà tutte le domande e risposte e vi tradurrà il testo della vostra deposizione quando vi verrà letto. A meno che siate perseguiti per lo stesso reato dalle autorità del vostro paese e le autorità lussemburghesi siano d’accordo che le indagini preliminari si svolgano in tale sede, sarete costretti a rimanere in Lussemburgo, se necessario in carcere.In pratica, le autorità di polizia controlleranno la vostra situazione, quindi anche il casellario giudiziale, nell’ambito delle indagini. In forza del vostro diritto di visionare il fascicolo, di solito attraverso il vostro legale, potrete scoprire quali testimoni hanno rilasciato dichiarazioni per l’accusa e quali sono le prove a vostro carico. Avrete accesso al vostro fascicolo dopo l’interrogatorio iniziale. Inoltre, in qualsiasi momento, potete chiedere al giudice istruttore il permesso di visionare le prove nel vostro fascicolo. Dopo l’incriminazione e l’interrogatorio, il giudice istruttore può farvi rilasciare. Può anche disporre la custodia cautelare emettendo un mandato per lo stato di fermo. In quel caso sarete condotti in carcere dalla polizia. Il giudice istruttore può vietarvi di comunicare con l’esterno, se necessario per le indagini. Se il divieto viene revocato, potete telefonare a parenti/amici dal carcere, rispettando strettamente il regolamento penitenziario. Avete il diritto di chiedere la libertà provvisoria in qualsiasi momento durante il procedimento. Il rilascio può comportare l’obbligo di versare una cauzione e richiede l’elezione di domicilio in Lussemburgo.In generale, potete lasciare il paese durante le indagini, a meno che vi troviate in carcere. Tuttavia, se siete condannati a un breve periodo di detenzione o scontate una pena più severa (per la quale il massimo è pari o superiore a due anni di detenzione se risiedete in Lussemburgo), il giudice istruttore o la Camera di Consiglio dei giudici possono disporre un controllo giurisdizionale con l’obbligo, per esempio, di non superare i limiti territoriali imposti dal giudice istruttore. L'Udienza alla alla Camera di consiglio dei giudici che decide sul rilascio Potete chiedere il vostro rilascio in ogni eventualità, ovvero in qualsiasi momento durante le indagini e senza limiti per quanto riguarda il numero di volte in cui presentate la domanda. È sufficiente una semplice domanda alla Camera di consiglio dei giudici presso il tribunale circoscrizionale.Se tuttavia siete trattenuti in custodia cautelare, potete anche chiedere la libertà provvisoria con una semplice domanda scritta consegnata agli agenti.La domanda sarà esaminata con procedura d'urgenza entro e non oltre tre giorni dalla presentazione della domanda di libertà provvisoria. Dovrete essere sentiti voi, in quanto accusati, e se opportuno il vostro legale. La Camera di consiglio dei giudici presso il tribunale circoscrizionale decide sulla base di un parere scritto motivato del giudice istruttore.In realtà, i termini per la cauzione sono specificati nel codice. Il tribunale può concedere la libertà su cauzione dietro pagamento di qualsiasi somma ritenga appropriata, a garanzia del fatto che vi ripresentiate dinanzi al giudice istruttore e in tribunale nonché per l’esecuzione della sentenza o per le ammende e le spese legali.Il rilascio può essere soggetto a un controllo della vostra persona da parte del tribunale. Le autorità possono imporvi determinati obblighi, quali per esempio non incontrare talune persone o non viaggiare. Potrete sempre proporre ricorso dinanzi al tribunale di secondo grado contro la decisione di non concedervi la libertà provvisoria.

 

le Indagini preliminari del pubblico ministero / del giudice istruttore e diritti della difesaDurante le indagini, il giudice istruttore può avvalersi di una serie di strumenti diversi per stabilire la realtà dei fatti correlati al reato compiuto. Per esempio, può disporre una perquisizione, sentire testimoni, far eseguire confronti, richiedere perizie o persino intercettazioni o localizzazioni telefoniche ed eventualmente operazioni sotto copertura. La domanda va presentata nel corso delle indagini, entro il termine di 5 giorni dal momento in cui siete venuti a conoscenza di tale atto. Se la domanda di annullamento non è stata presentata durante le indagini, non è più possibile proporre il ricorso durante il processo.A parti i ricorsi d'annullamento già citati, durante le indagini potete chiedere la conformità o l‘esercizio di un titolo o di un diritto garantito per legge.  Se non viene dato seguito alla domanda o se  viene respinta, potete fondare su di essa la denuncia che il processo non è stato equo, da presentare successivamente in altro un tribunale.Potete chiedere al giudice istruttore, tramite il vostro avvocato, di compiere azioni volte a provare la vostra innocenza. Perciò, per esempio, potete richiedere una perquisizione, una nuova udienza, l’audizione di determinati testimoni a vostra difesa, un confronto o l’avvio di un'indagine di un perito. Potete presentare al giudice qualsiasi documento volto a provare la vostra innocenza o chiedere la revoca delle confische disposte dai giudici su documenti, beni o conti correnti.La procedura per concludere le indagini e il relativo rinvio a giudizioIl giudice istruttore emette un’ordinanza per concludere le indagini. Pertanto ritiene di aver adempiuto tutti gli obblighi necessari per accertare la verità e portare in giudizio gli esecutori accusati del reato.Almeno otto giorni prima della data fissata per l’esame del fascicolo da parte della Camera di consiglio dei giudici presso il tribunale circoscrizionale, esso sarà messo a disposizione vostra e del vostro legale, unitamente a eventuali pareri del giudice istruttore. Avete il diritto di prendere visione di tutte le informazioni emerse dalle indagini. Avete il diritto di presentare osservazioni, nella prassi attraverso il vostro legale, prima che la Camera di consiglio dei giudici decida se concedere il rilascio (lasciando cadere le accuse per mancanza di prove) o portare la causa in tribunale (per giudicare gli accusati). Avete il diritto di impugnare le decisioni del giudice istruttore e della Camera di consiglio dei giudici presso il tribunale circoscrizionale dinanzi alla Camera di consiglio dei giudici presso la Corte d’appello.Le accuse possono essere modificate prima dell’udienza in base ai fatti scoperti con il progredire dell’istruttoria e delle indagini.
Tosi Massimiliano Andrea

Assicuratore Stradella

 
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