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Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

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Lavoro a tempo parziale (seconda parte)

Post n°398 pubblicato il 27 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

la più significativa peculiarità del lavoro a tempo parziale è lo straordinario che in questa  fattispecie contrattuale è denominato lavoro supplementare. A tale riguardo rientrano nel concetto di lavoro supplementare le ore effettuate in più rispetto al proprio orario fino al raggiungimento del limite delle 40 ore del tempo pieno. Più specificamente quindi in caso di contratto a 30 ore settimanali le eventuali ore tra la trentunesima e quarantesima saranno considerate lavoro supplementare. La maggiorazione prevista per le supplementari è il 15% della retribuzione globale di fatto comprensiva dell’incidenza sulla retribuzione diretta, indiretta e differita. Ciò significa che sulle ore supplementari, diversamente dalle normali ore di lavoro, non si matureranno il trattamento di fine rapporto, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima qualora sia prevista dal Ccnl del proprio settore. Il 15% di maggiorazione sostituisce le tre voci sopra elencate anche qualora il ricorso al supplementare dovesse risultare ripetuto nel tempo. Le ore di lavoro eccedenti la quarantesima, invece, non saranno supplementari ma lavoro straordinario propriamente inteso. In caso di part time quindi per far sì che si abbia lavoro straordinario classico è necessario che la somma tra le ore contrattuali e quelle supplementari sia maggiore su base settimanale delle 40 unità.
Altra peculiarità del lavoro a tempo parziale è la facoltà per l’azienda di ricorrere alle clausole elastiche in merito all’espletazione della prestazione lavorativa. Per clausole elastiche si intende la variazione della collocazione temporale della prestazione, l’aumento dell’entità della stessa oppure entrambe le condizioni contemporaneamente. Ad esempio nell’eventualità di un orario di lavoro dalle 09:00 alle 13:00 si avrà clausola elastica in caso di posticipo dell’orario di ingresso, e quindi con orario dalle 10:00 alle 14:00, o se vi sarà un aumento delle ore giornaliere e dunque con ingresso sempre alle 09:00 ma con l’uscita alle 14:00 (un’ora in più di lavoro). La medesima norma sulle clausole elastiche (D.Lgs. 81/2015) prescrive che devono essere preventivamente pattuite tra le parti per iscritto, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a un preavviso di almeno due giorni in caso di ricorso alle stesse e, altresì, è necessario riconoscere le maggiorazioni e/o compensazioni previste dal Ccnl del proprio settore.
La trasformazione del contratto da tempo pieno in tempo parziale o viceversa, infine, è possibile anch’essa solo previo accordo scritto tra le parti. Un eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio contratto non costituisce per l’azienda giustificato motivo per il licenziamento.

Grazie e buona giornata

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

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