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LIBERTA'

Post n°17 pubblicato il 01 Agosto 2010 da M.RG
Foto di M.RG

L DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI
IL TESTO COMPLETO: 5 ARTICOLI, 9 COMM Art.1/1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal

seguente: Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali).

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere
acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del
reato o provengano comunque dall'imputato.

2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e
comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente
formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati
attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire
copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo
notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o
investigativi.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si
dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione,
delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al
contenuto delle stesse.

Art. 2. 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: «2. È sempre consentita la lettura dei verbali
relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di
cui all'articolo 240, comma 2.»

Art. 3. 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la
pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è
commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Art. 4. 1 - A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere
all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti, di cui
all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o
vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di
denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia
stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico,
televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può
essere inferiore a ventimila euro.

2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della
divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto
conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio
ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto
della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la
protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove
accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a
seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

Art. 5. 1 - Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo ed farlo osservare.

 
 
 
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