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Post N° 866

Post n°866 pubblicato il 06 Ottobre 2007 da cgil3palermo
 

Cassazione: «Lo sfruttamento sul lavoro è estorsione»

È un ricatto. Sottopagare, non versare i contributi o non fare contratti, approfittando di una situazione di mercato che ha grande domanda e poca offerta di occupazione è estorsione. Lo ha deciso la Cassazione che con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, che ha condannato tre datori di lavoro per estorsione.

I tre avevano fatto ricorso contro la Corte d’Appello di Caliari che nel 2003 aveva inflitto loro una pena di oltre tre anni di reclusione e 800 euro di multa per estorsione aggravata e continuata. Tutto era nato dalla denuncia di tre lavoratrici costrette «ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivaleva a perdere il posto di lavoro». I datori di lavoro si difesero dicendo che sì, le dipendenti lavoravano in nero, ma loro non volevano ricattare nessuno.

In realtà, i giudici hanno stabilito che la minaccia di licenziamento può «presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta od orale, determinata o indeterminata e fin anche assumere la forma di esortazioni e di consigli. Ciò che rileva –e qui sta il punto – è il proposito perseguito dal soggetto agente». Nel caso degli imprenditori sardi, la Cassazione ha evidenziato «tali e tanti comportamenti prevaricatori dei datori di lavoro in costante spregio dei diritti delle lavoratrici»: si va dalla pretesa di far firmare prospetti-paga per importi superiori a quelli effettivamente corrisposti all'assenza di copertura assicurativa, dalla mancata concessione delle ferie fino alla prestazione di lavoro straordinario non retribuito. Niente di eccezionale, purtroppo, aggravata dal fatto che gli imputati ricorrevano «ad esplicite minacce». Ma la sentenza li inchioda alla responsabilità di essersi «costantemente avvalsi della situazione del mercato del lavoro ad essi particolarmente favorevole».

 
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