ALVIGNANO LEGALE

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Creato da alvignanolegale il 07/04/2011

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ALVIGNANO LEGALE. - Risarcimenti ex Legge Pinto (eccessiva durata dei processi)

Post n°9 pubblicato il 15 Aprile 2011 da alvignanolegale

La Legge n. 89/2001, o Legge Pinto, ha introdotto, in Italia, il diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi (equa riparazione). I dati attuali riportano il Bel paese al 156° posto su 181 Paesi nel Mondo quanto a durata dei prcessi, mentre tutti gli altri Paesi europei sono nei primi 50 posti. Addirittura viene dopo Angola, Gabon, Guinea, São Tome e prima di Gibuti, Liberia, Sri Lanka, Trinidad (rapporto Doing Business 2009)!!!
Ad oggi, in base all’ormai consolidata interpretazione della normativa di cui alla L. n. 89/2001, possono essere oggetto di lamentela per l’avvenuta violazione del termine ragionevole di durata tutti i giudizi civili, amministrativi, penali, di lavoro, fallimenti (sia per il fallito che per i creditori ammessi), procedure esecutive (creditore procedente o intervenuti); nonché i giudizi in Commissione Tributaria che non riguardino tasse e imposte (ad esempio, sanzioni e restituzione di somme).
Non è necessario per proporre ricorso attendere la conclusione del giudizio, essendo sufficiente che - all’atto della proposizione della domanda - la violazione del termine di ragionevole durata si sia già verificata; al riguardo giova precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la ragionevole durata di un processo viene quantificata in tre anni per il giudizio di Primo Grado, in due per l’Appello, in uno per quello di Cassazione. Oltre tale periodo, la durata diventa “irragionevole” e determina il diritto al risarcimento del danno indipendentemente dall’esito favorevole o meno del giudizio. La giurisprudenza, in tema di equa riparazione, ha stimato il danno in 1000/1500 euro di indennizzo per ogni anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole del processo; il ricorso è proponibile nel termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di cui si lamenta l' eccessiva durata.
Perché non attivarsi subito e perdere il diritto a tale ristoro?!

Sostanzialmente, visto che in media in Italia un giudizio si conclude in non meno di 10 anni, tutte le parti di un giudizio civile, penale o amministrativo possono richiedere  il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo indipendentemente dall'esito della sentenza;

 
 
 
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