ALVIGNANO LEGALE

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Creato da alvignanolegale il 07/04/2011

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ALVIGNANO LEGALE. - Risarcimento per errori del medico e malasanità: responsabilità medico/professionale. Azione di risarcimento

Post n°10 pubblicato il 15 Aprile 2011 da alvignanolegale

Gli errori del medico e delle strutture ospedaliere in Italia, si stima che causino in media 90 morti al giorno!
In materia i dati sono piuttosto vari, oscillando fra i 14 mila (secondo l'Associazione degli anestesisti) ed i 50 mila decessi (secondo Assinform) all’ anno; ben 320 mila persone subiscono invece di media un danno.
Statisticamente, il maggior numero di errori si commette in sala operatoria (32%), nei reparti di degenza (28%), nel dipartimento d' urgenza (22%) e in ambulatorio (18%). Le quattro specializzazioni più a rischio sarebbero ortopedia e traumatologia (16,5%), oncologia (13%), ostetricia e ginecologia (10,8%) e chirurgia generale (10,6%).
Le cause proposte nei confronti dei medici per presunti errori sono fra le 15 mila e le 12 mila l'anno; le relative richieste di risarcimento danni (secondo i dati Ania, l'associazione che rappresenta le imprese assicuratrici) ammontano a circa 2,4 miliardi di euro l'anno.
Orbene, in giurisprudenza è ormai pacifica la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura ospedaliera. Infatti, a seguito della richiesta di ricovero o, più in generale, della prestazione medica, si istituisce un rapporto giuridico tra i due soggetti che ha come basi il diritto soggettivo del privato e il corrispondente dovere (una diligente prestazione medica) da parte dell’ente sanitario (Cass. civ. n. 8826/2007, Cass. civ. n. 10297/2004, Cass. civ. n. 1698/2006; Cass. civ. n. 9085/2006).
Tale obbligazione comprende, oltre alla principale relativa alla prestazione di cure mediche, anche una serie di altri servizi che la struttura è tenuta a fornire al malato: alloggio, ristorazione, sicurezza degli impianti e dei locali in cui si svolgono le attività sanitarie, organizzazione dei turni del personale medico, paramedico e infermieristico, realizzazione di programmi per il buon funzionamento delle attrezzature elettromedicali ecc.
I servizi erogati da un'azienda ospedaliera, quindi, sono molto più ampi e complessi rispetto a quelli resi dal singolo medico, tenendo conto anche della forma “organizzata” attraverso cui sono gestiti. Ecco perché, se tale efficienza organizzativa viene a mancare, indipendentemente da una colpa del singolo medico, la struttura deve essere ritenuta responsabile, con conseguente obbligo per l’azienda ospedaliera di rispondere di tutti i danni causati al paziente: viene, quindi, riconosciuta una responsabilità autonoma della struttura per violazione di doveri suoi propri.
La responsabilità di un’azienda ospedaliera prescinde dalla responsabilità, o dall’eventuale mancanza di responsabilità del medico relativamente ai danni riportati ai pazienti, dovendosi ritenere tale anche per un'organizzazione inefficiente e inidonea.
Per fornire alcuni esempi concreti sul tipo di risarcimenti danni per responsabilità medica, si consideri che è possibile chiedere il risarcimento del danno anche - ad esempio - qualora il paziente abbia contratto una patologia infettiva a causa della non adeguatezza delle condizioni igieniche ospedaliere

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