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PENA DI MORTE

Legge costituzionale 2 ottobre 2007
Eliminata la pena di morte dalla Costituzione, il nuovo art.27

 


Entrano in vigore dal prossimo 25 ottobre, le modifiche apportate con la legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1 all'art. 27 della Costituzione.

E' stato definitivamente abolito ogni riferimento alla possibilità di condannare a morte.

La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000, stabilisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte (art.2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte (art.19).

In effetti, in Italia, della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si era mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

L'art. 27 quarto comma della Costituzione recitava:

"Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Diventa:

"Non è ammessa la pena di morte".


Legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1

"Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte"

 

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TEST AMMISSIONE A MEDICINA

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La sentenza del Tar Bari sull'annullamento dei quiz di medicina

 


"Il fatto accertato che alcuni candidati (il 2 % del totale) con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti.

Non siamo in presenza di un vizio radicale che inficia l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento (come avviene ad es. nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l’esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’apertura delle busta contenenti le prove).

Il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili deve essere sanzionato con la esclusione dalla prova, ma il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.

E poi, non essendosi ancora concluse le indagini penali, l’annullamento delle selezioni sulle quali dette indagini sono incentrate, contrasta visibilmente con l’interesse pubblico all’ammissione ai corsi universitari dei candidati più capaci e meritevoli.

Soggetti allo stato non indagati che superassero legittimamente le nuove selezioni non potrebbero essere esclusi, nel caso di ipotetica successiva contestazione di reati, dalla frequentazione dei corsi universitari; mentre, al contrario, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università, anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria".


TAR Puglia, Bari, sezione terza

Sentenza 26 ottobre 2007 numero 2636

 

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« Messaggio #6

Post N° 8

Post n°8 pubblicato il 06 Dicembre 2007 da avvgraziaferrara
 

A volte mi si chiede: ma un lavoratore può chiedere risarcimento per  danno Biologico Esistenziale al proprio datore di lavoro per mancato rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza?

il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.  Inoltre non sempre a rispondere in prima persona del danno alla salute del lavoratore è il datore di lavoro.  Esistono Enti preposti che attivano procedure di accertamento e liquidazione come l’INAIL (di cui ho discorso ampiamente nel post precedente), e che poi, nel caso sia accertata la responsabilità datoriale, si rifaranno economicamente su quest’ultimo.

Esperita tutta la procedura risarcitoria presso l’INAIL, e laddove non ci ritenessimo soddisfatti della eventuale offerta liquidativa, o addirittura laddove tale offerta non sia proprio contemplata, abbiamo la possibilità di adire il Giudice del lavoro competente per questo tipo di controversie (naturalmente per mezzo di un avvocato, e non più in via di tutela amministrativa)

A questo punto, siccome il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale non prescinde, da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo  del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, a mio avviso, si deve necessariamente porre preliminare attenzione alla disamina di quelle che sono le categorie di danno di cui è questione, per individuarne la natura giuridica ed i connessi mezzi di prova necessari in un eventuale Giudizio.

Va anzidetto, che il danno biologicoinsieme al danno esistenziale (pur essendo due distinte figure di danno sia per natura che presupposti giuridici) vanno assimilati nella medesima sfera del danno “non patrimoniale”.  In generale il danno non patrimoniale ai fini della sua risarcibilità, non presuppone che sia causato da  un fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, anche alle previsioni della Legge Fondamentale.  Tutto ciò, significa che la risarcibilità del danno non patrimoniale, è ravvisabile (a maggior ragione), nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, ed è appunto il caso del “diritto alla salute”, tutelato dalla Costituzione quale fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività.

Per maggiore chiarezza espositiva, si procede alla distinzione di entrambe le figure di danno non patrimoniale:

·    Il danno biologico si configura come la lesione all'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica.  Esso è comprensivo del danno biologico in senso stretto e del danno molare soggettivo tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo)

·    Il danno esistenziale, invece, lo si può definire come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini del soggetto e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita, diverse da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso.

Data la diversa natura giuridica dei due danni, i mezzi probatori che utilizzeremmo in Giudizio saranno diversi l’uno per l’altro.  Mentre il danno biologico va risarcito sulla base di una valutazione medico-legale con riferimento a tabelle nazionali medico-legali, e con apprezzamento anche delle condizioni soggettive, e la determinazione risarcitoria del danno morale sarà essere effettuata dal giudice in via equitativa, anche se egli potrà legittimamente avere come base le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico; la quantificazione del danno esistenziale, non sarà ancorata, a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì  dovrà essere capace di segnalare quelle interferenze comunque negative e pregiudizievoli in senso ampio; 
Un fatto-evento causato da terzi può rivelarsi dannoso quand'anche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione dell'integrità fisio-psichica(danno biologico), sia tuttavia idoneo ad incidere sulle possibilità realizzative della persona umana(danno esistenziale): ad essere, dunque, leso dalla condotta in questione è il diritto allo svolgimento della personalità umana, considerato globalmente ex art. 2 Cost, o, se vogliamo, qualsiasi diritto comunque assistito da garanzia costituzionale.

In altre parole, il danno esistenziale ingloba tutti gli aspetti non biologici del danno.
In sostanza, per tutte quelle ripercussioni meramente esistenziali che non possono essere valutate dalla medicina - legale, perché non causanti una oggettiva menomazione funzionale tale da inquadrare l'esistenza di una patologia, sarà un efficace rimedio il ricorso al danno esistenziale.
E sembra possibile poter prospettare anche la risarcibilità per un danno esistenziale da reato.

A questo punto il riferimento alla violazione degli obblighi datoriali di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e diritto alla salute nel luogo di lavoro, sembra calzante.  Cioè, seppur non si configurasse un danno biologico (danno psico-fisico accertato da idonea valutazione medico legale) il lavoratore, potrebbe richiedere il risarcimento per danno esistenziale (mutamento delle condizioni preesistenti di vita, che andrà sempre dimostrato) per violazione degli obblighi normativi non solo costituzionalmente garantiti (ci riferiamo anche alla L.626/2004)

Rimando allora,  l’approfondimento della normativa sugli obblighi si sicurezza del datore di lavoro  al un link, da cui si potranno agevolmente evincere tutte le annesse violazioni: Legge 626/2004

a cura di Avv.Grazia Ferrara

 Arthur Schopenauer scriveva: "i nove decimi della nostra felicità si basano esclusivamente sulla salute", la quale "sta tanto al di sopra di tutti i beni esteriori che in verità un mendico sano è più felice di un re malato"

 

 
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