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PENA DI MORTE

Legge costituzionale 2 ottobre 2007
Eliminata la pena di morte dalla Costituzione, il nuovo art.27

 


Entrano in vigore dal prossimo 25 ottobre, le modifiche apportate con la legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1 all'art. 27 della Costituzione.

E' stato definitivamente abolito ogni riferimento alla possibilità di condannare a morte.

La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000, stabilisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte (art.2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte (art.19).

In effetti, in Italia, della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si era mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

L'art. 27 quarto comma della Costituzione recitava:

"Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Diventa:

"Non è ammessa la pena di morte".


Legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1

"Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte"

 

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TEST AMMISSIONE A MEDICINA

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La sentenza del Tar Bari sull'annullamento dei quiz di medicina

 


"Il fatto accertato che alcuni candidati (il 2 % del totale) con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti.

Non siamo in presenza di un vizio radicale che inficia l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento (come avviene ad es. nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l’esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’apertura delle busta contenenti le prove).

Il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili deve essere sanzionato con la esclusione dalla prova, ma il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.

E poi, non essendosi ancora concluse le indagini penali, l’annullamento delle selezioni sulle quali dette indagini sono incentrate, contrasta visibilmente con l’interesse pubblico all’ammissione ai corsi universitari dei candidati più capaci e meritevoli.

Soggetti allo stato non indagati che superassero legittimamente le nuove selezioni non potrebbero essere esclusi, nel caso di ipotetica successiva contestazione di reati, dalla frequentazione dei corsi universitari; mentre, al contrario, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università, anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria".


TAR Puglia, Bari, sezione terza

Sentenza 26 ottobre 2007 numero 2636

 

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Post N° 6

Post n°6 pubblicato il 06 Dicembre 2007 da avvgraziaferrara
 

COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE QUANDO SUBISCE UN INFORTUNIO O CONTRAE UNA MALATTIA PROFESSIONALE:

IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:
per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro. (
“indennità temporanea assoluta”).

L’INAIL DEVE PAGARE:
dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica. (
“indennità temporanea assoluta”).

LE CURE sono fornite:
dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ambulatori dell’INAIL attivati da apposite convenzioni con le Regioni

SE L’INFORTUNIO O LA MALATTIA PROFESSIONALE
non sono stati denunciati subito: entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia, il lavoratore può ottenere comunque
le prestazioni INAIL.

SE LA CAUSA DELL’INFERMITA’ E’ DUBBIA
una convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisce le prestazioni. Termine di prescrizione INAIL: 3 anni; termine di decadenza INPS: 1 anno.

IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO IL LAVORATORE DEVE:
• INFORMARE immediatamente il datore di lavoro
• PRESENTARE subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante.
Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro.

IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE
Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve:
• DENUNCIARE la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi.
• PRESENTARE al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro.

Se il lavoratore NON svolge attività lavorativa
• PUO’ PRESENTARE direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale.

DALLA GUARIGIONE CLINICA ALL’ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INABILITA’ PERMANENTE

DOPO LA GUARIGIONE L’INAIL:
invita il lavoratore infortunato a sottoporsi a visita medico-legale per accertare e quantificare il grado di inabilità permanente derivante dall’infortunio o dalla malattia professionale.

Per eventi antecedenti il 25 luglio 2000
SE IL GRADO D’INABILITA’ ACCERTATO E’ COMPRESO FRA L’11% ED IL 100%
il lavoratore ha diritto alla rendita INAIL (
“RENDITA DIRETTA PER INABILITA’ PERMANENTE”).
SE IL GRADO D’INABILITA’ ACCERTATO E’ INFERIORE ALL’11%
il lavoratore non ha diritto alla rendita INAIL. In caso di successivo aggravamento, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità, entro i seguenti termini:
• 10 anni dalla data di infortunio sul lavoro
• 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale
• senza alcun limite di tempo in caso di silicosi ed asbestosi.

Per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000
SE IL GRADO DI MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA E’ INFERIORE AL 6%
• il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina precedente il 25.7.2000 sopra menzionate).
SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E’ PARI O SUPERIORE AL 6% ED INFERIORE AL 16%
• il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico.
SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E’ PARI O SUPERIORE AL 16%
• il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione 
 

TABELLA INDENNIZZO
La “tabella indennizzo del danno biologico” segue i seguenti criteri di impostazione:
• AREDDITUALE, la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli essere umani.
• CRESCENTE al crescere della gravità della menomazione.
• VARIABILE in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile).
• UGUALE per i settori industria ed agricoltura.

La tabella indennizzo è strutturata secondo i seguenti criteri di applicazione:
• Fino al 5% è prevista la franchigia.
• Dal 6 al 15% è differenziata per sesso.
L’indennizzo in capitale è in funzione dell’età e del grado di menomazione.
• Dal 16 al 100% Indennizzo in rendita in funzione del grado di menomazione. La rendita vitalizia è calcolata come attualizzazione dell’indennizzo in capitale.

INDENNIZZO IN CAPITALE: PRECISAZIONI
L’indennizzo in capitale, previsto per i gradi di menomazione dal 6 al 15%, non ha nulla a che vedere con la liquidazione in capitale delle rendite dirette per inabilità permanente


 
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