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Protocollo RC n. 8675/11
Deliberazione n. 68
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2011
VERBALE N. 79
Seduta Pubblica dell’8/9 novembre 2011
Presidenza: POMARICI
L’anno duemilaundici, il giorno di martedì otto del mese di novembre, alle ore 10,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 7 novembre, tolta per mancanza del numero legale,
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,55 – il Presidente dispone che si proceda al terzo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21
Consiglieri:
Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio,
De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca,
Guidi Federico, Mollicone Federico, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Siclari
Marco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano e
Vigna Salvatore.
Giustificato il Consigliere Masino Giorgio Stefano, in missione.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio,
Cantiani Roberto, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca
Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro,
Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio,
Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile
Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli
Alessandro, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco
Belviso Sveva e gli Assessori Aurigemma Antonio, Cavallari Enrico e Lamanda Carmine.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 67ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:
67ª Proposta (Dec. G.C. del 1° giugno 2011 n. 55)
Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi
pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.
Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre
1998 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi
pubblici non di linea;
Che il suddetto Regolamento Comunale è stato successivamente modificato con
D.C.C. n. 227/2004, n. 38/2009, n. 64/2009 n. 11/2010 e n. 55/2010;
Che con deliberazione n. 58 del 14 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha
modificato ulteriormente il Regolamento, introducendo un nuovo sistema tariffario;
Che in data 3 febbraio 2011 è stato proposto dal Codacons ricorso innanzi al TAR
Lazio per annullamento previa sospensiva della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 58/2010;
Che in data 23 febbraio 2011 il TAR Lazio ha accolto la richiesta cautelare di
sospensiva, rinviando la decisione di merito all’8 giugno 2011;
Che con nota prot. n. RC4085, acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e
Trasporti in data 23 marzo 2011 al n. 8671, il Segretariato Generale ha rilevato che la
disciplina di riferimento si presenta notevolmente frammentata per effetto di
provvedimenti succedutisi nel tempo;
Che le associazioni per la tutela degli animali hanno più volte segnalato
all’Amministrazione la necessità di modificare le norme del Regolamento che disciplina i
veicoli taxi a trazione animale;
Che in considerazione della delicatezza della materia e della necessità di definire
nel più breve tempo possibile l’adeguamento delle tariffe, si ritiene necessario revocare la
deliberazione n. 58 del 14 luglio 2010 così da far cessare la materia del contendere;
Che si ritiene necessario operare un intervento di aggiornamento e di
coordinamento mediante la predisposizione di un Regolamento coerente con l’attuale
ordinamento giuridico ed introdurre nuove norme al fine di migliorare le condizioni dei
cavalli impiegati nel traino delle vetture;
Che a tal fine è stato avviato un dialogo con i consumatori e le rappresentanze dei
tassisti e dei noleggiatori definendo una procedura concertativa dei provvedimenti da
adottare;
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Che in data 31 maggio 2011 la Commissione Consultiva ex art. 32 del vigente
Regolamento ha espresso parere favorevole sull’approvazione del Regolamento nella sua
nuova formulazione;
Considerato che in data 31 maggio 2011 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti
di Servizio Mobilità Privata e TPL non di linea del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente F.to: G. Camilli”;
Preso atto che in data 31 maggio 2011 il Direttore del Dipartimento Mobilità e
Trasporti ha attestato, ai sensi dell’art. 29 c. 1, lett. h), del Regolamento degli Uffici e
Servizi – come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione
dipartimentale che essa comporta.
Il Direttore F.to: G. Serra;
Atteso che la proposta, in data 8 giugno 2011, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;
Che dai Municipi I, III, IV, VII, IX, XVI e XX non è pervenuto alcun parere;
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, V, VI, VIII, XII, XIII,
XVIII e XIX hanno espresso parere favorevole;
Che il Consiglio del Municipio XV ha espresso parere favorevole con le seguenti
richieste:
1. Articolo 23: dopo l’ultimo capoverso “la forma di detti contrassegni è stabilita
dall’Amministrazione Capitolina” aggiungere: “l’autoveicolo, inoltre, deve avere a
bordo esposto all’attenzione dell’utente il tariffario massimo stabilito
dall’Amministrazione Capitolina”.
2. Articolo 30: dopo il primo capoverso (le tariffe del servizio di noleggio con
conducente sono determinate liberamente tra le parti” aggiungere: “Entro i limiti
massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione
Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con Decreto
Ministeriale D.M. 20 aprile 1993”.
3. Articolo 44: al secondo capoverso “i percorsi e le aree di soste più adeguate sono
individuati” aggiungere: “esclusivamente all’interno delle Ville Storiche e del Parco
dell’Appia”,… con provvedimento dirigenziale”.
Che i Consigli dei Municipi X, XI e XVII hanno espresso parere contrario;
Che la Giunta Capitolina nella seduta del 3 agosto 2011, in merito alle richieste del
Municipio XV, ha rappresentato quanto segue:
1. la richiesta viene accolta;
2. la richiesta viene accolta;
3. la richiesta non viene accolta in quanto la limitazione richiesta dal Municipi
all’interno delle Ville Storiche e del Parco dell’Appia non consente l’espletamento del
servizio pubblico da piazza previsto dalla normativa vigente;
Che le Commissioni III e X, rispettivamente nelle sedute del 25 luglio e del
1° agosto 2011, hanno espresso a maggioranza parere favorevole all’ulteriore iter della
proposta;
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Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
Per i motivi di cui alle premesse:
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
di approvare il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di
linea allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante.
E’ revocata ogni altra disposizione contrastante o difforme rispetto a quelle di cui al
presente provvedimento.
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REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA.
CAPO I
1. OGGETTO
2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
3. SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA
4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI
5. TITOLO PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI
6. FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
7. COLLABORAZIONE FAMILIARE
8. AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
9. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
10. OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE
11. CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE
AUTORIZZAZIONI
12. CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
14. COMMISSIONE DI CONCORSO
15. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
16. RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
17. INIZIO DEL SERVIZIO
18. VALIDITA’ DELLA LICENZA E DELLE AUTORIZZAZIONI
19. TRASFERIBILITA’ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
20. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
21. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
22. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL
SERVIZIO TAXI
23. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL
SERVIZIO N.C.C.
24. TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
25. PUBBLICITA’ SULLE AUTOVETTURE
26. CONTROLLI SULLE AUTOVETTURE
27. VEICOLI DI RISERVA
28. STAZIONAMENTO TAXI
29. NORME PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO N.C.C. NEL TERRITORIO DI
ROMA CAPITALE
30. TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
31. TARIFFE
32. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
33. COMMISSIONE CONSULTIVA
34. SANZIONI
35. SOSPENSIONE DELLA LICENZA TAXI O DELL’AUTORIZZAZIONE DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
36. REVOCA DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE
37. DECADENZA DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE
38. CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA
39. VIGILANZA E CONTROLLO
CAPO II
40. VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA A TRAZIONE ANIMALE
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41. PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE
42. RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
43. ABILITAZIONE DEL CAVALLO
44. LIBRETTO DI REGISTRAZIONE DEI SERVIZI
45. CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
46. PERCORSI PROTETTI E AREE DI SOSTA
47. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA
48. NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO III
49. CODICE DI COMPORTAMENTO
50. CARTA DEI SERVIZI
51. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
CAPO I
Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi
pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente
di autovettura e veicoli a trazione animale di genere equino.
L’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avviene nel
rispetto del presente Regolamento della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993 e della
restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettati.
Al fine di garantire un migliore servizio all’utenza, l’Amministrazione s’impegna ad
adottare ogni misura necessaria a contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore.
Art. 2 – Definizione del servizio
I servizi Taxi e N.C.C. – definiti dagli artt. 1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 –
provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto
svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Art. 3 – Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l’espletamento di
servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall’Amministrazione
Capitolina secondo quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 19 novembre
1997 n. 422.
Art. 4 – Determinazione del numero e tipo dei veicoli
1. Il numero e il tipo delle autovetture e delle vetture a trazione animale da adibire al
servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri
espressi dalla provincia ai sensi dell’art. 13 bis comma 2 della L.R. n. 58/1993 e in
conformità all’art. 6 della L. n. 248/2006.
2. La Giunta Capitolina potrà inoltre erogare contributi finalizzati alla sostituzione di
autovetture altamente inquinanti con veicoli conformi alla normativa vigente in
materia di antinquinamento.
3. L’Amministrazione si impegna a verificare la fattibilità di apertura di impianti di
distribuzione di carburanti innovativi a basso impatto ambientale con piazzole
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riservate agli operatori del trasporto pubblico locale non di linea (N.C.C. e Taxi) in
prossimità delle aree aeroportuali e delle principali arterie di comunicazione.
4. I criteri per l’erogazione di eventuali incentivi saranno indicati dalla Commissione
Assembleare Mobilità e successivamente stabiliti dalla Giunta Capitolina.
Art. 5 – Titolo per l’esercizio dei servizi
1. L’esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di
apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio
I.A.A.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9
della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati
dall’art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio Taxi o N.C.C.
possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7
della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti
all’art. 7, comma 1 della legge n. 21/1992, ferma restandone la titolarità in capo al
conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica
dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti
modifica dell’intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da
parte dell’Amministrazione Capitolina.
3. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 21/1992 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a
persone giuridiche, fatte salve le previsioni di cui al presente articolo.
Art. 7 – Collaborazione familiare
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza
Taxi o di autorizzazione N.C.C., possono avvalersi, nello svolgimento del servizio,
della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all’Ufficio Capitolino competente l’elenco dei
familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di
iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A.
L’elenco deve essere allegato alla licenza in copia.
Art. 8 – Ambiti operativi territoriali
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su
tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti
degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono
effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo
restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C., il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono
effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per
qualunque destinazione nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 11) commi 3 e 4
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della legge n. 21/1992 e norme, direttive e regolamenti dell’Unione Europea recepiti
con Decreto Legislativo n. 59/2010.
4. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito, saranno
individuate soluzioni atte a garantire l’accesso alle vetture taxi e N.C.C.,
limitatamente al carico e scarico dei passeggeri. Resta comunque consentito il transito
alle autovetture ibride nelle aree in cui sia consentito il transito alle autovetture
elettriche.
5. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito sarà
comunque garantito l’accesso alle autovetture che trasportano persone diversamente
abili.
Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio
I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea. Tale
iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di
idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per
la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, L. n. 21/1992).
b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo
per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di esercizio;
c) non aver trasferito una licenza o autorizzazione al noleggio con conducente nei
cinque anni precedenti;
d) non essere titolari di licenza Taxi o di N.C.C., rilasciata anche da altro Comune
fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente
previsto dall’art. 8 della L. n. 21/1991;
2. Per l’esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio
comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo
allo stazionamento dei mezzi di servizio.
L’idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente
con riguardo a tale destinazione d’uso.
Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del
vettore, l’idoneità è accertata anche in merito all’osservanza delle disposizioni
antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al
riguardo.
3. Potrà essere rilasciata una licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. ai conducenti o ai
loro eredi cui sia stato revocato il titolo a seguito dell’emanazione delle leggi razziali
del 1935, purché in possesso dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo.
Nel caso di conferimento ad un erede, oltre ai suddetti requisiti, sarà necessaria la
produzione della rinuncia scritta da parte di tutti gli altri eredi, a meno che esista una
specifica disposizione testamentaria. Gli eredi potranno anche designare una terza
persona per il conferimento purché in possesso dei requisiti.
La revoca della licenza dovrà essere supportata dalla produzione di idonea
documentazione alla quale dovrà essere allegata dichiarazione giurata del richiedente.
4. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento
Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d’ufficio,
chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il
possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente
articolo.
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Art. 10 – Obblighi per il possessore di licenza o autorizzazione
Il titolare di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. di cui alla L. n. 21/1992, ha l’obbligo di
rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché di effettuare tutti i controlli ivi
previsti.
Colui che assume la funzione di datore di lavoro, deve effettuare per tutti coloro che
prestano servizio come conducenti di licenze ed autorizzazione, sia quali dipendenti, sia
quali soci di cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente, tutti gli
adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge n. 81/2008.
Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla attuale legislazione in materia di
sicurezza i Presidenti di cooperativa, i titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che
si avvalgono di sostituzione alla guida debbono procedere a:
1. Nominare il medico, in possesso dei requisiti previsti specificatamente dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
2. Far effettuare i corsi di primo soccorso;
3. Far effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
4. Assicurarsi che tutti i dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di
autoveicoli in servizio pubblico effettuino i controlli sanitari preventivi previsti per la
valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18
del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica verifica dell’assenza di alcolismo o
tossicodipendenze o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida.
Tutti i soggetti giuridici previsti dall’art. 7 della legge n. 21/1992 che si avvalgono di
dipendenti o soci di cooperative per la guida delle autovetture adibite al servizio di
Trasporto Pubblico non di linea dovranno consegnare a Roma Capitale entro il
31 dicembre di ogni anno la seguente documentazione:
- certificazione rilasciata dal medico competente attestante l’idoneità alle attività di
conducente contenente la specifica attestazione di non essere dediti a sostanze
alcoliche o stupefacenti;
- attestazione dell’RSPP dell’effettuazione del corsi annuali sull’aggiornamento sulla
sicurezza sul lavoro.
Per le singole imprese artigiane previste dalla legge n. 21/1992, qualora non ci si avvalga
di sostituti alla guida, sarà sufficiente dimostrare di essere iscritti come impresa artigiana
alla Camera di Commercio, di aver effettuato il corso di primo soccorso e presentare la
certificazione rilasciata da un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti
specificatamente dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, attestante l’idoneità alle attività di
conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all’uso di
sostanze alcoliche o stupefacenti.
E’ facoltà dell’Amministrazione Capitolina, una volta ricevute le certificazioni d’obbligo,
verificarne l’emissione presso l’organo certificante.
Qualora l’interessato, benché diffidato, non produca la documentazione entro i successivi
sei mesi dalla scadenza del 31 dicembre, procederà alla sospensione del titolo della
licenza o dell’autorizzazione.
I titolari di licenza Taxi o autorizzazione di N.C.C., o coloro che sono adibiti alla guida
hanno l’obbligo di portare in autovettura l’attestazione dell’avvenuta presentazione della
documentazione suddetta.
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E’ demandata alla Giunta Capitolina la verifica dell’applicazione della normativa sulla
sicurezza anche ai titolari di licenza ed autorizzazione rilasciate da altri comuni.
Art. 11 – Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per l’esercizio Taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C.
vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si
procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria.
3. L’indizione del concorso, di competenza della Giunta Capitolina, avviene entro 150
giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli
organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
Art. 12 – Contenuti del bando di concorso.
Il bando di pubblico concorso deve indicare:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti per l’ammissione al concorso;
c) i requisiti per il rilascio del titolo;
d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell’invio e gli eventuali
documenti da presentare;
e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già
previsti dall’art. 8 comma 4 della legge n. 21/1992 – ed il relativo punteggio;
f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della
graduatoria;
h) eventuali materie d’esame.
Art. 13 – Presentazione delle domande
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza di Taxi
e dell’autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta
semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita,
cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in
possesso dei requisiti indicati all’art. 9 comma 1 lettere a) – c) – d) del presente
Regolamento.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è
presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della legge
4 gennaio 1968 n. 15, viene richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio prima del
rilascio della licenza o dell’autorizzazione.
4. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige
l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con
determinazione del dirigente preposto all’ufficio.
Art. 14 – Commissione di concorso
1. Con provvedimento della Giunta Capitolina è nominata una Commissione di
concorso di 3 membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente, o suo
delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente comunale con mansioni di funzionario.
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2. La Commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla
Giunta Capitolina per l’approvazione.
Art. 15 – Validità della graduatoria
1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della
graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo
esaurimento.
Art. 16 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Entro 10 giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria,
l’Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell’esito del concorso
assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza
maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni
sono attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti
di legge e di regolamento.
Art. 17 – Inizio del servizio
1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare
il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di
forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
3. Prima dell’inizio del servizio l’assegnatario deve provvedere all’installazione del
tassametro con relativo sigillo.
Art. 18 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano
sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Capitolino.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti
dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della
professione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Ufficio Capitolino
competente.
Art. 19 – Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono
trasferibili ad altro soggetto abilitato all’esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi: Il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a
persona da quest’ultimo designata – oltre che nei casi previsti dall’art. 9 comma 1
della legge n. 21/1992 – anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti
istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.
2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Per la cancellazione dal ruolo
dei conducenti per inabilità permanente, il trasferimento deve essere richiesto entro
12
due anni dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il
mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.
2.2 L’inabilità permanente o l’inidoneità devono essere documentate con certificato
rilasciato dall’ufficio del medico legale presso la ASL di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all’Ufficio Capitolino
competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell’evento.
3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al
nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio
dell’attività – in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a
subentrare nell’attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno
specifico testamento – o ad un terzo – designato da tali eredi – nel termine perentorio
di due anni dal decesso.
3.2 Durante tale pe
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