Creato da comitatotecnicoturni il 20/03/2009
Comitato Tecnico Turni Taxi di Roma
 

FACCIAMO PRESENTE CHE IL COMITATO TECNICO TURNI E' SCIOLTO AL 31.12.2012.

FACEBOOK E IL BLOG RIMANGONO APERTI SOLO PER DIVULGARE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA TURNAZIONE DECISA DAL COMUNE DI ROMA, IN ATTESA CHE IL COMITATO TECNICO TURNI VENGA RICOSTITUITO NELLA PROSSIMA COMMISSIONE CONSULTIVA

COMITATO TECNICO TURNI
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RenatoPacifico
RenatoPacifico il 26/04/13 alle 14:58 via WEB
Cari colleghi tassinari, avete scelto di non essere liberalizzati! Alla luce dei fatti avete scelto il male peggiore perchè alla fine vi hanno rinchiuso nel vostro recinto, liberalizzando tutto intorno a voi, addirittura i n.c.c. sopra gli otto posti passeggeri sono liberi ! Chiunque può iniziare una libera attività ! Poi delle sentenze vi stanno dando il colpo finale una che il servizio taxi non è un servizio pubblico, è un servizio di pubblica utilità ne più ne meno di un pubblico esercizio come bar, ristoranti, tintorie ecc. e ancora un' altra sentenza che praticamente legifera che un taxi può lavorare h24 con due dipendenti. Perciò stanno nascendo aziende come uber, e tante altre ne potrebbero arrivare sono in regola con le nuove leggi, per cui più vi agitate è più sentirete dolore. Prevedo che nel giro di cinque anni il servizio taxi, così come è non esisterà più. Alla fine le mie proposte sarebbero vincenti se applicate. Non serve neanche l' autorità dei trasporti un' altra baracca inutile che neanche riesce a nascere, ma basta il ministero dei trasporti con una decina o addirittura cinque inpiegati a gestire la tariffa unica massima per i taxi italiani e a ricevere raccomandate per inizio attività di taxi o n.c.c. ma forse non serve neanche una tariffa massima la piazza sceglierà chi offrirà migliori tariffe abbinate ad un miglior servizio. Potrebbe nascere il "tassista di fiducia".Auguri a tutti http://digiphotostatic.libero.it/RenatoPacifico/med/ac66ce7d8e_6904897_med.jpg

 
RenatoPacifico
RenatoPacifico il 24/04/13 alle 12:10 via WEB
N. 00098/2013 REG.PROV.COLL. N. 01692/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Consorzio Taxi Area Pisana - Con.T.A.P., Leonardo Di Prete, Maurizio Di Prete, Toni Zurrida, Radu Traian Hota, Sebastiano Mordà, Roberto Gentilini, Ranieri Piaggesi, Andrea Meini, Gianfranco Bonaldi, David Grasci Puccini, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Carlesi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; contro Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2; nei confronti di Radomir Zoran; Cooperativa Tassisti Pisani, rappresentati e difesi dall'avv. Gianna Fiaschi, con domicilio eletto presso l’avv. Claudia Hilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175; per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento Dirigenziale n. atto DN-18/978 del 30.10.2012 recante "Approvazione turni ed orari del Servizio Pubblico di taxi per il mese di novembre 2012" del Comune di Pisa; della Deliberazione della Giunta Comunale di Pisa n. 218 del 22.12.2009; -della Deliberazione della Giunta Comunale di Pisa n. 74 del 31.03.2010; delle Proposte del 06.11.2012 dell'Amministrazione Comunale di Pisa prot. n. 49067 - Classificazione 1104_Taxi_Atti; - del Regolamento Comunale dei Servizi di Trasporto Pubblico non in linea del Comune di Pisa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 febbraio 2008 in parte qua; e con atto di motivi aggiunti depositati in data 1 dicembre 2012: - del provvedimento dirigenziale n. DN-18/1073 del 30/11/2012 recante "Approvazione turni ed orari del Servizio Pubblico di taxi per il mese di dicembre 2012" del Comune di Pisa; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e di Cooperativa Tassisti Pisani; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il Consorzio CON.T.A.P.e i suoi appartenenti ricorrono il provvedimento dirigenziale che ha stabilito le turnazioni del servizio taxi nel Comune di Pisa per il mese di novembre 2012 per il fatto che impone gli orari giornalieri massimi di attività per ogni impresa impedendo una libera concorrenza tra le imprese alla luce di quanto previsto dal D.L. 1/2012 nonostante gli aderenti al consorzio avessero tutti assunti un altro autista così da poter aumentare le ore di lavoro rispettando i turni massimi di guida per ogni singolo autista. Contestavano poi anche sotto altri profili le scelte di turnazione effettuate con il provvedimento impugnato. Il primo dei cinque motivi di ricorso denuncia l’incompetenza relativa del dirigente che ha emesso il provvedimento impugnato in quanto secondo la L. 21/1992 e la L.R. 67/1995 è il Consiglio Comunale che deve stabilire in concreto le modalità di svolgimento del servizio che non siano meramente esecutive dei limiti fissati dal regolamento. Il provvedimento in questione, invece, è stato assunto in attuazione di due delibere della Giunta comunale la cui legittimità viene parimenti contestata perché il Consiglio Comunale non può delegare alla Giunta le sue competenze. Il secondo motivo contesta la violazione dell’art.27 del Regolamento Comunale, dell’art. 36, comma 2, D.L. 1/2012 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisament5o ed erronea valutazione dei fatti. L’art. 27 citato si limita a disporre che il servizio di taxi si esplica nell’arco della 24 ore precisando solo che è necessario un riposo di sei ore tra un turno e l’altro e che dopo il turno notturno è obbligatorio il riposo. Il provvedimento inserisce, invece, limiti ulteriori che non tengono conto del fatto che alcuni titolari di licenze si sono muniti di un collaboratore che non presenta più i limiti previsti dall’art. 10 L. 21/1992, dopo la modifica operata con l’art. 36, comma 2, D.L. 1/2012. In virtù di questa modifica il legislatore non avendo fatto la scelta di liberalizzare completamente il settore ha consentito ai titolari di licenza di poter utilizzare più a lungo l’autovettura con conseguente aumento della disponibilità per l’utenza. Il provvedimento impugnato, al contrario, dispone che i titolari di licenze di taxi non condotte personalmente dovranno prestare servizio osservando la stessa turnazione dei titolari di licenza singola. Inoltre il Comune nonostante vi sia un numero di licenze inferiore di tre unità al numero previsto non ha coperto i turni delle tre licenze mancanti con i mezzi esistenti nonostante il flusso di traffico generato dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria e non ha previsto alcuna differenza tra turni feriali e festivi. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, D.L. 138/2011 che ha stabilito il principio di libertà delle attività economiche tranne per una serie di situazioni tassativamente elencate, nessuna delle quali trova applicazione per il servizio taxi. Per cui nonostante il principio valga per il servizio di taxi con le limitazioni di cui ai commi 8 e 11 bis del citato art. 3, tra tali limitazioni non si registrano quelle relative all’orario. In sostanza non vi è stata liberalizzazione perché è rimasto il contingentamento delle licenze, ma i principi di liberalizzazione sono applicabili per aspetti collaterali quali i turni e l’orario. Il Comune di Pisa avrebbe dovuto adeguare i propri regolamenti ai nuovi principi entro il 30.9.2012 ma ciò non è avvenuto e si è così verificata un’indebita restrizione della concorrenza. Il quarto motivo evidenzia come in ossequio a direttiva regionale che voleva favorire l’organizzazione del servizio mediante la diffusione dei radio-taxi, il Consorzio si sia munito di un efficiente e costoso sistema di radio-taxi che consente di individuare il taxista libero più vicino al cliente che ha chiamato e di favorire così l’utenza, ma la limitazione dei turni imposta dal Comune tende ad azzerare i vantaggi di questo modulo organizzativo. Il quinto motivo censura la violazione dell’art. 3, comma 5, del Regolamento 218/2009 della Giunta Comunale che prevede la proposta di articolazione dei turni da parte dell’assemblea dei taxisti; non essendovi stata alcun riferimento a tale proposta la turnazione di novembre doveva essere identica a quella del precedente mese di ottobre ai sensi della norma indicata. Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa che chiedeva il rigetto del ricorso ed in qualità di controinteressato il Co.Ta.Pi. che è un altro consorzio di taxisti pisani che concludeva anche esso per il rigetto del ricorso. La camera di consiglio del 4.12.2012 veniva rinviata alla successiva camera di consiglio del 18.12.2012 per la presentazione di motivi aggiunti nei confronti del medesimo tipo di provvedimento già impugnato ma relativo ai turni del mese di dicembre. Nel contempo veniva comunicata la rinuncia al ricorso da parte di Bonaldi Gianfranco e Grasci Puccini David. Il ricorso per motivi aggiunti presenta ulteriori tre motivi il primo dei quali riprende i motivi del ricorso principale ritenuti estensibili anche al nuovo provvedimento. Il secondo è una riproposizione autonoma del quinto motivo di ricorso perché neanche per la turnazione di dicembre era stata ascoltata l’assemblea dei taxisti ed il terzo motivo riprende le valutazioni del primo motivo di ricorso. Anche rispetto al ricorso per motivi aggiunti le controparti concludevano per il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 18.12.2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione previa modificazione del rito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. DIRITTO La questione che deve essere analizzata al di là della sua frammentazione in vari motivi di ricorso riguarda la perdurante legittimità di una regolamentazione del servizio taxi attraverso la rigida previsione di un turno di servizio che preceda i limiti minimi e massimi per ogni titolare di licenza. A tal proposito va esaminato l’art. 3, commi 1, 2,8,9 e 11 bis, D.L. 138/2011 che in proposito afferma: “1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende: a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica; c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale; i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. 11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”. In virtù di tale disciplina si evidenzia come il legislatore abbia inteso procedere ad una generale liberalizzazione dell’attività economica ponendo pochissimi limiti per la tutela di importanti beni e dichiarando che il principio affermato nel primo comma costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. Ha posto nei commi successivi una limitazione all’eliminazione di ogni tipo di vincolo solo per alcune attività quale quella che rileva nel caso di specie come risulta dal comma 11 bis della norma affermando che le restrizioni da abrogare secondo il comma 8 non vengono meno per il servizio di taxi. Orbene le restrizioni che rimangono in vita per tale tipo di attività sono quelle elencate al comma 9 che costituisce un’esplicitazione del contenuto del comma precedente. In virtù del permanere di tali limiti continua a sussistere una predeterminazione delle licenze di taxi che può essere modificata solo con provvedimento amministrativo, permane una limitazione della zona ove il servizio può essere svolto, l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore, ma devono necessariamente venire meno tutte le altre restrizioni che caratterizzavano l’attività in questione poiché, a fronte di un principio generale addirittura qualificato come fondamentale per lo sviluppo economico e per la tutela della concorrenza, ogni limitazione che riduce la portata del principio deve avere un’interpretazione letterale ritenendo che le deroghe siano tassative. Dal momento che la rigida predisposizioni di turni di servizio e la disciplina degli orari di lavoro non rientra tra le restrizioni che continuano a trovare applicazione per il servizio taxi, non può valere a legittimare la condotta del Comune di Pisa l’esistenza dell’art. 5 L. 21/92 o dell’art. 10 L.R. 67/95 che autorizzano regolamenti che disciplino la determinazione degli orari di servizio e dei turni di riposo. Tali norme secondo il disposto del primo comma dell’art. 3 dovevano essere adeguate ai nuovi principi entro il 30.9.2012 e l’inerzia del legislatore nazionale e regionale non può essere utilizzato come argomento per affermare il permanere di limiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore del 2011. Né può dirsi che vi sia violazione del diritto comunitario con riferimento alla direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio perché tale atto normativo ha previsto la non applicazione della liberalizzazione ai servizi di trasporto, ma non impedisce al legislatore nazionale di consentire una maggiore flessibilità anche in un settore non liberalizzato, così come non avrebbe impedito al limite di andare oltre l’indicazione del legislatore comunitario. Contraria alla direttiva sarebbe stata un’applicazione della liberazione in ambito più limitato non un’estensione della disciplina a settori che a livello comunitario si era ritenuto di non inserire. E’ evidente che alcuni limiti continueranno a permanere laddove siano posti a garanzia di quegli interessi che, secondo il primo comma del citato art. 3, consentono l’apposizione di divieti; ad esempio è evidente che potrà essere regolata la durata del turno di riposo per il singolo autista come anche la durata massima di un turno con unico autista poiché va salvaguardata la salute degli operatori e la sicurezza della circolazione e degli utenti del servizio. Il Comune per il resto non deve curarsi altro che di garantire l’esistenza di un turno minimo di presenza dei mezzi valutato sulla base delle esigenze dell’utenza anche in relazione ai singoli periodi dell’anno, ma non deve predeterminare nel massimo la potenzialità del servizio, lasciando la scelta ai singoli operatori, nel rispetto dei limiti di cui al capoverso precedente, che nel tempo adegueranno l’offerta alle richieste della clientela secondo principi di concorrenzialità. I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi e, anche se hanno cessato di avere efficacia l’interesse dei ricorrenti non viene meno in virtù dell’efficacia conformativa che la sentenza riveste per chi deve esercitare il pubblico potere censurato nel caso di specie. Il Comune di Pisa dovrà perciò provvedere a rivedere i propri strumenti normativi alla luce dei principi contenuti nell’art. 3, comma 1, D.L. 138/2011 e nel redigere i turni di servizio dovrà limitarsi a garantire il servizio minimo, lasciando i singoli operatori liberi di incrementare l’offerta in base a valutazioni di convenienza economica di cui assumeranno il rischio nel rispetto della durata massima di turni individuali e del periodo obbligatorio di riposo. La novità della questione e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Angela Radesi, Presidente Luigi Viola, Consigliere Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/01/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
RenatoPacifico
RenatoPacifico il 20/04/13 alle 10:14 via WEB
Cari colleghi tassisti d'Italia, vi ricordo che recentemente è stata approvata la legge sulla libera concorrenza e sull' extraterritorrialità, leggi riportate sia nel codice della strada che nella legge quadro 21 del 1992. Si è vero la nuova legge dice con l' accordo dei sindaci interessati, ai quali io ho scritto senza averne ricevuto risposta, ai quali ha scritto anche l' attuale Presidente del Consiglio Prof. Mario Monti. Ma allora è tutto semplice basta non rispondere ed è tutto risolto? No! non è cosi! I sindaci hanno il dovere di rispondere, anche in maniera negativa, ma lo devono fare. In questo modo essendo passati tre mesi dalla mia richiesta è non avendone ricevuto risposta posso applicare la legge sul "Silenzio Assenso". Per cui io Renato Pacifico applicherò quanto richiesto ai sindaci di Ragusa e di Roma ; lavorerò quattro mesi a Ragusa e i restanti otto mesi a Roma dove applicherò anche la libera concorrenza con sconti dal 10% al 40%.

 
RenatoPacifico
RenatoPacifico il 16/04/13 alle 21:19 via WEB
PROGETTO LIBERALIZZAZIONE TURNI TAXI Non ci sarà più bisogno di fare complicate turnazione che alla fine scontentano tutti. Si può fare la libera concorrenza anche rivoluzionando i turni dei taxi in Italia. Perciò turni liberi in modo semplice ed efficace. Ogni tassista potrà scegliere l' orario ed il turno che ritiene più opportuno ed efficace per poter svolgere il suo lavoro. Partendo dal principio che ogni taxi ed ogni tassista non potrà superare complessivamente le 12 ore di lavoro e non potrà scendere sotto le sei ore minime di garanzia del servizio. Avranno un giorno di riposo settimanale e trenta giorni di ferie l'anno. Il rispetto degli orari minimo e massimo saranno garantiti dagli stessi operatori che ad inizio turno firmeranno una ricevuta con l' inizio dell'orario di lavoro e così faranno a fine turno. Le ricevute firmate di inizio e fine lavoro saranno conservate per un anno ed esibite a richesta dagli organi accertatori. Si potrà stabilire una multa in caso di irregolarità che non potrà essere inferiore a € 100,00. I soldi delle multe dovranno essere spesi a beneficio della categoria.

 
RenatoPacifico
RenatoPacifico il 08/04/13 alle 06:39 via WEB
...Ed anche dal sindaco Alemanno che ha fatto un protocollo d'intesa contro tutte le discriminazioni insieme alla ministro Carfagna, in realtà sono tutte chiacchiere inconcludenti di politici di basso livello.......

 
RenatoPacifico
RenatoPacifico il 06/04/13 alle 19:57 via WEB
Sono l' unico tassinaro in Italia ad avere due licenze taxi una a Ragusa e l' altra a Roma, si è vero quella di Roma è solo teorica perché di fatto è oggetto di sequestro o di furto da parte del comune di Roma con la complicità del t.a.r. che non riconoscono la mia scuola dell' obbligo come mi era stata riconosciuta sia dalla Motorizzazione civile, dalla Provincia di Roma, dalla Regione Lazio, dalla Camera di Commercio, dall' ufficio per l' impiego e indirettamente anche dal comune di Roma che per gli impiegati del Campidoglio usa la stessa norma che a me viene negata.

 
RenatoPacifico
RenatoPacifico il 05/04/13 alle 12:49 via WEB
NUOVO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA TAXI E N.C.C. Dopo tanti anni che il servizio taxi funziona in modo poco efficace e soprattutto non copre in modo capillare tutta la città di Roma, è giunto il momento di riqualificarlo. Per prima cosa bisogna togliere la gestione ai comuni, in quanto in evidente conflitto di interessi; affidandola all' Autorità dei trasporti. Nel Comune di Roma è usato a scopi elettorali ed è molto efficace per l'elezione diretta del Sindaco.Perciò il Sindaco non può essere efficace ed obiettivo nei confronti dei cittadini che degli stessi operatori del servizio pubblico non di linea taxi e n.c.c. Anche il servizio per il trasporto disabili che gestisce direttamente il Comune di Roma insieme all'atac che disperdono risorse pubbliche con migliaia di pulmini che costano alla collettività milioni di euro. Servizio che dovrebbero fare i taxi e i noleggi con conducente in quanto abilitati al trasporto pubblico non di linea; il servizio che svolge sia il Comune di Roma con i servizi sociali sia atac è illegale in quanto in contrasto con il codice della strada. L'Autorità dei trasporti provvederà quanto prima ad approvare un regolamento unico e delle tariffe massime valide in tutta Italia. Metterà in atto l'extraterritorialità, la libera concorrenza e ricevute automatiche obbligatorie per tutti i taxi. Il servizio sarà rinnovato in modo semplice ed efficace, con la formazione di tre distinti gruppi di taxi, che saranno: Il gruppo dei radio taxi, il gruppo dei taxi 060609 e il gruppo dei taxi liberi.Obblighi per ogni singolo gruppo: il gruppo radio taxi potrà essere chiamato soltanto dalla propria centrale radio di appartenenza è potrà sostare liberamente in qualsiasi punto del territorio comunale tranne che nelle postazioni con telefono 060609 ma potrà andare liberamente in porti, aeroporti e stazioni; il gruppo dei taxi 060609 potrà sostare liberamente in qualsiasi postazione taxi con telefono è potrà ricevere chiamate con il nuovo sistema di localizzazione g.p.s oltre a poter andare in porti, aeroporti e stazioni; il gruppo taxi liberi non potrà andare in porti, aeroporti, stazioni e postazioni 060609 a meno che passando siano sprovvisti di taxi, dovranno essere equipaggiati per il trasporto di persone disabili è potranno sostare solo in prossimità di luoghi di cura, in compenso avranno il turno libero potranno pubblicizzare il loro telefono sul taxi ed essere chiamati direttamente. Tutti e tre i gruppi potranno essere chiamati a vista. Stop al rilascio di nuove licenze taxi e autorizzazioni di n.c.c. per un periodo di almeno 5 anni salvo casi urgenti e documentati da parte dei sindaci interessati che richiederanno l' autorizzazione a bandire concorsi all' Autorità dei Trasporti che rilascerà il nulla osta nel caso di effettiva necessità. Per quanto riguarda le autorizzazioni di noleggio con conducente dovrà essere cambiata la legge in modo che non siano in concorrenza sleale con i taxi, come primo punto di cambiamento sarà quello che ad ogni persona sarà assegnata una autorizzazione, per cui le società che hanno più autorizzazioni le cederanno entro un limite di tempo che potrà essere di 5 anni. Non potrà più succedere che piccoli comuni, ad esempio Ragusa rilascino ad ogni bando di concorso più autorizzazioni per n.c.c. che licenze taxi tanto che come risulta Ragusa ha 60 n.c.c. e 15 taxi.

 
RenatoPacifico
RenatoPacifico il 05/04/13 alle 12:42 via WEB
Protocollo RC n. 8675/11 Deliberazione n. 68 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2011 VERBALE N. 79 Seduta Pubblica dell’8/9 novembre 2011 Presidenza: POMARICI L’anno duemilaundici, il giorno di martedì otto del mese di novembre, alle ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 7 novembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. (O M I S S I S) Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,55 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello. Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri: Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Mollicone Federico, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Siclari Marco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vigna Salvatore. Giustificato il Consigliere Masino Giorgio Stefano, in missione. Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri: Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco. 2 Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi. Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka. Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Belviso Sveva e gli Assessori Aurigemma Antonio, Cavallari Enrico e Lamanda Carmine. (O M I S S I S) Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 67ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 67ª Proposta (Dec. G.C. del 1° giugno 2011 n. 55) Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm. Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; Che il suddetto Regolamento Comunale è stato successivamente modificato con D.C.C. n. 227/2004, n. 38/2009, n. 64/2009 n. 11/2010 e n. 55/2010; Che con deliberazione n. 58 del 14 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha modificato ulteriormente il Regolamento, introducendo un nuovo sistema tariffario; Che in data 3 febbraio 2011 è stato proposto dal Codacons ricorso innanzi al TAR Lazio per annullamento previa sospensiva della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2010; Che in data 23 febbraio 2011 il TAR Lazio ha accolto la richiesta cautelare di sospensiva, rinviando la decisione di merito all’8 giugno 2011; Che con nota prot. n. RC4085, acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti in data 23 marzo 2011 al n. 8671, il Segretariato Generale ha rilevato che la disciplina di riferimento si presenta notevolmente frammentata per effetto di provvedimenti succedutisi nel tempo; Che le associazioni per la tutela degli animali hanno più volte segnalato all’Amministrazione la necessità di modificare le norme del Regolamento che disciplina i veicoli taxi a trazione animale; Che in considerazione della delicatezza della materia e della necessità di definire nel più breve tempo possibile l’adeguamento delle tariffe, si ritiene necessario revocare la deliberazione n. 58 del 14 luglio 2010 così da far cessare la materia del contendere; Che si ritiene necessario operare un intervento di aggiornamento e di coordinamento mediante la predisposizione di un Regolamento coerente con l’attuale ordinamento giuridico ed introdurre nuove norme al fine di migliorare le condizioni dei cavalli impiegati nel traino delle vetture; Che a tal fine è stato avviato un dialogo con i consumatori e le rappresentanze dei tassisti e dei noleggiatori definendo una procedura concertativa dei provvedimenti da adottare; 3 Che in data 31 maggio 2011 la Commissione Consultiva ex art. 32 del vigente Regolamento ha espresso parere favorevole sull’approvazione del Regolamento nella sua nuova formulazione; Considerato che in data 31 maggio 2011 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di linea del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: G. Camilli”; Preso atto che in data 31 maggio 2011 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato, ai sensi dell’art. 29 c. 1, lett. h), del Regolamento degli Uffici e Servizi – come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. Il Direttore F.to: G. Serra; Atteso che la proposta, in data 8 giugno 2011, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; Che dai Municipi I, III, IV, VII, IX, XVI e XX non è pervenuto alcun parere; Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, V, VI, VIII, XII, XIII, XVIII e XIX hanno espresso parere favorevole; Che il Consiglio del Municipio XV ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste: 1. Articolo 23: dopo l’ultimo capoverso “la forma di detti contrassegni è stabilita dall’Amministrazione Capitolina” aggiungere: “l’autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo esposto all’attenzione dell’utente il tariffario massimo stabilito dall’Amministrazione Capitolina”. 2. Articolo 30: dopo il primo capoverso (le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente tra le parti” aggiungere: “Entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale D.M. 20 aprile 1993”. 3. Articolo 44: al secondo capoverso “i percorsi e le aree di soste più adeguate sono individuati” aggiungere: “esclusivamente all’interno delle Ville Storiche e del Parco dell’Appia”,… con provvedimento dirigenziale”. Che i Consigli dei Municipi X, XI e XVII hanno espresso parere contrario; Che la Giunta Capitolina nella seduta del 3 agosto 2011, in merito alle richieste del Municipio XV, ha rappresentato quanto segue: 1. la richiesta viene accolta; 2. la richiesta viene accolta; 3. la richiesta non viene accolta in quanto la limitazione richiesta dal Municipi all’interno delle Ville Storiche e del Parco dell’Appia non consente l’espletamento del servizio pubblico da piazza previsto dalla normativa vigente; Che le Commissioni III e X, rispettivamente nelle sedute del 25 luglio e del 1° agosto 2011, hanno espresso a maggioranza parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 4 Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; Per i motivi di cui alle premesse: L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA di approvare il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante. E’ revocata ogni altra disposizione contrastante o difforme rispetto a quelle di cui al presente provvedimento. 5 REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. CAPO I 1. OGGETTO 2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 3. SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA 4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI 5. TITOLO PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI 6. FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI 7. COLLABORAZIONE FAMILIARE 8. AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI 9. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 10. OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE 11. CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 12. CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO 13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 14. COMMISSIONE DI CONCORSO 15. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 16. RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 17. INIZIO DEL SERVIZIO 18. VALIDITA’ DELLA LICENZA E DELLE AUTORIZZAZIONI 19. TRASFERIBILITA’ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 20. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 21. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 22. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI 23. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C. 24. TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI 25. PUBBLICITA’ SULLE AUTOVETTURE 26. CONTROLLI SULLE AUTOVETTURE 27. VEICOLI DI RISERVA 28. STAZIONAMENTO TAXI 29. NORME PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO N.C.C. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 30. TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP 31. TARIFFE 32. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO 33. COMMISSIONE CONSULTIVA 34. SANZIONI 35. SOSPENSIONE DELLA LICENZA TAXI O DELL’AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 36. REVOCA DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE 37. DECADENZA DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE 38. CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA 39. VIGILANZA E CONTROLLO CAPO II 40. VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA A TRAZIONE ANIMALE 6 41. PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE 42. RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 43. ABILITAZIONE DEL CAVALLO 44. LIBRETTO DI REGISTRAZIONE DEI SERVIZI 45. CARATTERISTICHE DELLA VETTURA 46. PERCORSI PROTETTI E AREE DI SOSTA 47. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA 48. NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO III 49. CODICE DI COMPORTAMENTO 50. CARTA DEI SERVIZI 51. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CAPO I Art. 1 – Oggetto Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura e veicoli a trazione animale di genere equino. L’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avviene nel rispetto del presente Regolamento della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993 e della restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettati. Al fine di garantire un migliore servizio all’utenza, l’Amministrazione s’impegna ad adottare ogni misura necessaria a contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore. Art. 2 – Definizione del servizio I servizi Taxi e N.C.C. – definiti dagli artt. 1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 – provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Art. 3 – Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall’Amministrazione Capitolina secondo quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422. Art. 4 – Determinazione del numero e tipo dei veicoli 1. Il numero e il tipo delle autovetture e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri espressi dalla provincia ai sensi dell’art. 13 bis comma 2 della L.R. n. 58/1993 e in conformità all’art. 6 della L. n. 248/2006. 2. La Giunta Capitolina potrà inoltre erogare contributi finalizzati alla sostituzione di autovetture altamente inquinanti con veicoli conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento. 3. L’Amministrazione si impegna a verificare la fattibilità di apertura di impianti di distribuzione di carburanti innovativi a basso impatto ambientale con piazzole 7 riservate agli operatori del trasporto pubblico locale non di linea (N.C.C. e Taxi) in prossimità delle aree aeroportuali e delle principali arterie di comunicazione. 4. I criteri per l’erogazione di eventuali incentivi saranno indicati dalla Commissione Assembleare Mobilità e successivamente stabiliti dalla Giunta Capitolina. Art. 5 – Titolo per l’esercizio dei servizi 1. L’esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio I.A.A. 2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento. 3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall’art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi 1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all’art. 7, comma 1 della legge n. 21/1992, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell’intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell’Amministrazione Capitolina. 3. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 21/1992 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche, fatte salve le previsioni di cui al presente articolo. Art. 7 – Collaborazione familiare 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C., possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti. 2. Gli interessati debbono trasmettere all’Ufficio Capitolino competente l’elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A. L’elenco deve essere allegato alla licenza in copia. Art. 8 – Ambiti operativi territoriali 1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano. 2. Per il servizio Taxi il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa. 3. Per il servizio N.C.C., il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 11) commi 3 e 4 8 della legge n. 21/1992 e norme, direttive e regolamenti dell’Unione Europea recepiti con Decreto Legislativo n. 59/2010. 4. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito, saranno individuate soluzioni atte a garantire l’accesso alle vetture taxi e N.C.C., limitatamente al carico e scarico dei passeggeri. Resta comunque consentito il transito alle autovetture ibride nelle aree in cui sia consentito il transito alle autovetture elettriche. 5. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito sarà comunque garantito l’accesso alle autovetture che trasportano persone diversamente abili. Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, L. n. 21/1992). b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di esercizio; c) non aver trasferito una licenza o autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti; d) non essere titolari di licenza Taxi o di N.C.C., rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente previsto dall’art. 8 della L. n. 21/1991; 2. Per l’esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L’idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata anche in merito all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo. 3. Potrà essere rilasciata una licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. ai conducenti o ai loro eredi cui sia stato revocato il titolo a seguito dell’emanazione delle leggi razziali del 1935, purché in possesso dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo. Nel caso di conferimento ad un erede, oltre ai suddetti requisiti, sarà necessaria la produzione della rinuncia scritta da parte di tutti gli altri eredi, a meno che esista una specifica disposizione testamentaria. Gli eredi potranno anche designare una terza persona per il conferimento purché in possesso dei requisiti. La revoca della licenza dovrà essere supportata dalla produzione di idonea documentazione alla quale dovrà essere allegata dichiarazione giurata del richiedente. 4. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d’ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo. 9 Art. 10 – Obblighi per il possessore di licenza o autorizzazione Il titolare di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. di cui alla L. n. 21/1992, ha l’obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché di effettuare tutti i controlli ivi previsti. Colui che assume la funzione di datore di lavoro, deve effettuare per tutti coloro che prestano servizio come conducenti di licenze ed autorizzazione, sia quali dipendenti, sia quali soci di cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente, tutti gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge n. 81/2008. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla attuale legislazione in materia di sicurezza i Presidenti di cooperativa, i titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono di sostituzione alla guida debbono procedere a: 1. Nominare il medico, in possesso dei requisiti previsti specificatamente dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza. 2. Far effettuare i corsi di primo soccorso; 3. Far effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro; 4. Assicurarsi che tutti i dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico effettuino i controlli sanitari preventivi previsti per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica verifica dell’assenza di alcolismo o tossicodipendenze o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida. Tutti i soggetti giuridici previsti dall’art. 7 della legge n. 21/1992 che si avvalgono di dipendenti o soci di cooperative per la guida delle autovetture adibite al servizio di Trasporto Pubblico non di linea dovranno consegnare a Roma Capitale entro il 31 dicembre di ogni anno la seguente documentazione: - certificazione rilasciata dal medico competente attestante l’idoneità alle attività di conducente contenente la specifica attestazione di non essere dediti a sostanze alcoliche o stupefacenti; - attestazione dell’RSPP dell’effettuazione del corsi annuali sull’aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro. Per le singole imprese artigiane previste dalla legge n. 21/1992, qualora non ci si avvalga di sostituti alla guida, sarà sufficiente dimostrare di essere iscritti come impresa artigiana alla Camera di Commercio, di aver effettuato il corso di primo soccorso e presentare la certificazione rilasciata da un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti specificatamente dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, attestante l’idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. E’ facoltà dell’Amministrazione Capitolina, una volta ricevute le certificazioni d’obbligo, verificarne l’emissione presso l’organo certificante. Qualora l’interessato, benché diffidato, non produca la documentazione entro i successivi sei mesi dalla scadenza del 31 dicembre, procederà alla sospensione del titolo della licenza o dell’autorizzazione. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione di N.C.C., o coloro che sono adibiti alla guida hanno l’obbligo di portare in autovettura l’attestazione dell’avvenuta presentazione della documentazione suddetta. 10 E’ demandata alla Giunta Capitolina la verifica dell’applicazione della normativa sulla sicurezza anche ai titolari di licenza ed autorizzazione rilasciate da altri comuni. Art. 11 – Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni 1. Le licenze per l’esercizio Taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso. 2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria. 3. L’indizione del concorso, di competenza della Giunta Capitolina, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente. Art. 12 – Contenuti del bando di concorso. Il bando di pubblico concorso deve indicare: a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare; b) i requisiti per l’ammissione al concorso; c) i requisiti per il rilascio del titolo; d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell’invio e gli eventuali documenti da presentare; e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall’art. 8 comma 4 della legge n. 21/1992 – ed il relativo punteggio; f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale; g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria; h) eventuali materie d’esame. Art. 13 – Presentazione delle domande 1. Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza di Taxi e dell’autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. 2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 9 comma 1 lettere a) – c) – d) del presente Regolamento. 3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio prima del rilascio della licenza o dell’autorizzazione. 4. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all’ufficio. Art. 14 – Commissione di concorso 1. Con provvedimento della Giunta Capitolina è nominata una Commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con mansioni di funzionario. 11 2. La Commissione opera come collegio perfetto. 3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Capitolina per l’approvazione. Art. 15 – Validità della graduatoria 1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 2. I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. Art. 16 – Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Entro 10 giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell’esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore. 2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. Art. 17 – Inizio del servizio 1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione. 2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa. 3. Prima dell’inizio del servizio l’assegnatario deve provvedere all’installazione del tassametro con relativo sigillo. Art. 18 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni 1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Capitolino. 2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Ufficio Capitolino competente. Art. 19 – Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione 1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all’esercizio della professione. 2. Per atto fra vivi: Il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest’ultimo designata – oltre che nei casi previsti dall’art. 9 comma 1 della legge n. 21/1992 – anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. 2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Per la cancellazione dal ruolo dei conducenti per inabilità permanente, il trasferimento deve essere richiesto entro 12 due anni dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo. 2.2 L’inabilità permanente o l’inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall’ufficio del medico legale presso la ASL di appartenenza. 3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all’Ufficio Capitolino competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell’evento. 3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività – in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell’attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento – o ad un terzo – designato da tali eredi – nel termine perentorio di due anni dal decesso. 3.2 Durante tale pe

 
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RenatoPacifico il 10/03/13 alle 16:33 via WEB
PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA TAXI Dopo tanti anni che il servizio taxi funziona in modo poco efficace e soprattutto non copre in modo capillare tutta la città di Roma, è giunto il momento di riqualificarlo. Per prima cosa bisogna togliere la gestione ai comuni, in quanto in evidente conflitto di interessi; affidandola all' Autorità dei trasporti. Nel Comune di Roma è usato a scopi elettorali ed è molto efficace per l'elezione diretta del Sindaco.Perciò il Sindaco non può essere efficace ed obiettivo nei confronti dei cittadini che degli stessi operatori del servizio pubblico non di linea taxi e n.c.c. Anche il servizio per il trasporto disabili che gestisce direttamente il Comune di Roma insieme all'atac che disperdono risorse pubbliche con migliaia di pulmini che costano alla collettività milioni di euro. Servizio che dovrebbero fare i taxi e i noleggi con conducente in quanto abilitati al trasporto pubblico non di linea; il servizio che svolge sia il Comune di Roma con i servizi sociali sia atac è illegale in quanto in contrasto con il codice della strada. L'Autorità dei trasporti provvederà quanto prima ad approvare un regolamento unico e delle tariffe massime valide in tutta Italia. Metterà in atto l'extraterritorialità, la libera concorrenza e ricevute automatiche obbligatorie per tutti i taxi. Il servizio sarà rinnovato in modo semplice ed efficace, con la formazione di tre distinti gruppi di taxi, che saranno: Il gruppo dei radio taxi, il gruppo dei taxi 060609 e il gruppo dei taxi liberi.Obblighi per ogni singolo gruppo: il gruppo radio taxi potrà essere chiamato soltanto dalla propria centrale radio di appartenenza è potrà sostare liberamente in qualsiasi punto del territorio comunale tranne che nelle postazioni con telefono 060609 ma potrà andare liberamente in porti, aeroporti e stazioni; il gruppo dei taxi 060609 potrà sostare liberamente in qualsiasi postazione taxi con telefono è potrà ricevere chiamate con il nuovo sistema di localizzazione g.p.s oltre a poter andare in porti, aeroporti e stazioni; il gruppo taxi liberi non potrà andare in porti, aeroporti, stazioni e postazioni 060609 a meno che passando siano sprovvisti di taxi, dovranno essere equipaggiati per il trasporto di persone disabili è potranno sostare solo in prossimità di luoghi di cura, in compenso avranno il turno libero potranno pubblicizzare il loro telefono sul taxi ed essere chiamati direttamente. Tutti e tre i gruppi potranno essere chiamati a vista.

 
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