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Post N° 21

Post n°21 pubblicato il 22 Gennaio 2007 da comitato2006

L'IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE DI VIA LODI

OGGETTO: Stazione di telefonia cellulare, con parabole per ponti radio, realizzata in via Lodi, su terreno di proprietà comunale sito in località Villaggio del Sole (foglio 19, mapp. 2047)

IL FATTO

  • In data 23 maggio 2004, il Comune di Udine ha concesso alla società Vodafone Omnitel l'occupazione del suolo pubblico relativamente alla porzione di terreno identificata in oggetto, cod. 2UD0855 Villaggio del Sole e qualificata come area incolta, per una superficie complessiva di circa 35,88 mq., pattuendo un canone - per il primo anno - di 15.000 Euro.

  • In data 26 agosto 2004, la società Vodafone Omnitel ha presentato al Comune di Udine la richiesta di concessione edilizia per la realizzazione della stazione radiobase in oggetto.

  • In data 19 novembre 2004, il Comune ha rigettato l'istanza per inosservanza delle distanze legali dal confine stradale, prescritte dall'art. 64 del PRGC.

  • In data 20 dicembre 2004, Vodafone ha chiesto il riesame della pratica a seguito delle modifiche apportate agli elaborati grafici, secondo le prescrizionni del PRGC e,

  • In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale per l'individuazione dell'esatto posizionamento definitivo delll'impinato,

  • in data 28 settembre 2005, ha presentato domanda di autorizzazione edilizia in precario ai sensi dell'art. 81 della L.R. 52/91

  • In data 7 novembre 2005, il Comune ha autorizzato l'esecuzione dei lavori sulla base degli elaborati progettuali presentati dalla Vodafone, ove si evince (pag. 3 “Descrizione dell'intervento”) che “ ... la struttura sarà costituita da una combinazione modulare di vari pannelli prefabbricati avente dimensioni 6,50 x 6,25 m.” una superficie complessiva di 40,625 mq.

***

NOSTRE OSSERVAZIONI

1. IL DANNO ERARIALE

Alla luce della documentazione in nostro possesso, non sembra che possa imputarsi a carico della Vodafone alcuna ipotesi di abuso edilizio, avendo la stessa ottenuto dal Comune l'autorizzazione a costruire su una superficie pari a 40,625 mq.

Ferma restando l'irrilevanza della superficie effettivamente occupata dal manufatto, che, calcolata sulla soletta di cemento armato, ammonta a mt. 6,50 x 6,30 mt. per un totale di 40,95 mq, giova tuttavia osservare che in data 23 maggio 2005 il Comune ha stipulato con l'operatore telefonico una concessione di occupazione del suolo pubblico per una porzione di terreno pari a soli 35,88 mq (pattuendo un canone, per il 1°anno, di 15.000 Euro suscettibile di eventuali aggiornamenti).

E' di tutta evidenza come il Comune abbia impropriamente rilasciato alla controparte - sine titulo - un'autorizzazone a costruire su una porzione di terreno maggiore, pari al 13% in più, che non era stata accordata nel titolo concessorio, né quantificata in sede di corrispettivo economico.

E' altresì incontrovertibile che i professionisti della Vodafone abbiano scientemente allegato alla domanda di autorizzazione edilizia in precario un progetto di costruzione ben sapendo che la stazione radiobase avrebbe occupato una superficie significativamente superiore a quella predeterminata nel titolo concessorio, e che il Comune, se avesse conformato la sua azione a quei princìpi di imparzialità e buon andamento, avrebbe dovuto respingere.

La PA attiverà , dopo la ns. segnalazione, quel meccanismo di Autotutela, per cui sanerà il danno erariale con un adeguamento economico, ma è censurabile l'incongruenza dell'atto autorizzativo finale rispetto ad un atto prodromico, quale è il titolo concessorio che viene espressamente richiamato nel preambolo dell'autorizzazione edilizia in precario rilasciata dal Comune.

2. L'OMESSA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE ex art. 81 comma III legge reg.le n. 52/91

Va secondariamente rilevato che la legge reg.le n. 52/91, invocata dalla Vodafone per accedere all'istituto dell'autorizzazione edilizia in precario, al III comma dell'art. 81, prescrive che la facoltà connessa al rilascio di tale strumento non possa essere disgiunta dalla valutazione dell'assetto territoriale interessato dall'intervento, nonchè dagli effetti che possono prodursi sul piano della tutela ambientale e paesaggistica.

Orbene, dallo studio del fascicolo amministrativo in ns. possesso (sempre che non risultino nuovi e diversi atti amministrativi), il Comune

  1. non ha mai acquisito nel corso dell'iter procedimentale quella certificazione urbanistica che qualifica la maggior porzione del terreno come area che ricade "entro il limite della fascia di rispetto di cui all'art. 1 della legge n. 431 dell' 8 agosto 1985 (ora D.lgsl. 42/2004) per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,

  2. non ha mai compiuto alcuno studio d'impatto ambientale e paesaggistico richiesto dalla citata legge reg.le, ex art. 81 comma 3° legge reg.le n. 52/91.

Ferma restando l'insussistenza di vincoli assoluti di inedificabilità di simili manufatti, compatibili con qualsiasi tipo di zonizzazone del territorio, il Comune non ha osservato, nè preteso, la corretta applicazione del citato disposto normativo: non ha valutato la ricaduta a livello ambientale che la stazione di telefonia produce su un area rientrante nella fascia di rispetto, in relazione al limitrofo parco del "Cormor" soggetto a vincolo ambientale e paesaggistico.

Tale omissione, a nostro parere, è tanto più grave se si considera che il dr. Franzil - membro della commissione Ediliza [già chiamata a pronunciarsi sulla (originaria) domanda di concessione edilizia presentata dalla Vodafone in data 26 agosto 2004, successivamenbte rigettatta, il 19 novembre 2004, per inosservanza delle distanze legali prescritte dal PRGC dal confine stradale] - in veste di esperto ambientale - con nota del 2 febbraio 2005 - aveva espresso giudizio negativo sul provvedimento concessorio rilevando il significativo impatto paesaggistico dell'antenna de quo, che giova ricordare misura complessivamente (palo +antenna) 30 metri; un manufatto di notevoli dimensioni, fuori scala rispetto alla presenza circostante di fabbricati residenziali sensibilmente meno elevati

L'omessa valutazione d'impatto ambientale vizia in sé il provvedimento autorizzativo.

3. LA PROVA MAI FORNITA DELLA " NON ALTRIMENTI REALIZZABILITA' " DELL'OPERA

Anche sotto il profilo genetico, le motivazioni prodotte in atti dalla Vodafone per accedere allo strumento della "autorizzazione edilizia in precario" non sembrano correttamente argomentate, almeno sotto il profilo della c.d. "non altrimenti realizzabilità" dell'opera.

L'art. 81 della normativa reg.le subordina il rilascio di simili autorizzazioni alla presenza di di opere che, pur difformi agli strumenti urbanistici vigenti, abbiano il carattere

  1. d'urgenza

  2. provvisorietà e

  3. non altrimenti realizzabilità.

La richiesta di autorizzazione edilizia in precario si manifesta assolutamente carente di motivazione, laddove si deve dimostrare l'assenza di valide alternative idonee a soddisfare quella necessità di costruzione del manufatto su quel terreno piuttosto che in un altro.

Dalla documentazione in ns. possesso, la Vodafone non ha infatti mai compiuto - nè il Comune ha mai richiesto per il tramite dell'ARPA – alcun accertamento tecnico che comprovasse l'assoluta indispensabilità dell'impianto da localizzare su quell'area, anzichè su un'altra: si è semplicemente limitata a certificare - ex art. 4 DM 381/98 - che "la scelta del sito per l'installazione del manufatto è la più favorevole fra le alternative possibili compatibilmente con le esigenze del servizio fornito" (cfr. la dichiarazione allegata alla richiesta di riesame di concessione edilizia del 6/12/2004) ma non ha mai tecnicamente dimostrato (prova c.d. in negativo) che le asserite esigenze di copertura del servizio sarebbero state vanificate localizzando l'impianto in altra zona - inidonea a garantire quella qualità di segnale che dev'essere erogato all'utenza - e che pertanto solo l'ubicazione dell'impianto nell'area di via Lodi è in grado di soddisfare.

Tale ricerca è stata disattesa dalla Vodafone che, forte del titolo concessorio di occupazione di suolo pubblico ottenuto in data 23 maggio 2004 (anteriormente all'istanza di autorizzazione edilizia in precario), non aveva evidentemente più interesse a ricercare una localizzazione alternativa a quella di via Lodi e parimenti idonea;dal canto suo, il Comune - privo delle strumentazioni tecniche - NON ha mai chiesto una valutazione tecnica/peritale dell'ARPA o della Vodafone idonea a certificare l'indispensabilità dell'area di via Lodi piuttosto che di un sito alternativo parimenti idoneo a quella prescelto (si pensi, solo a titolo esemlificativo, all'attigua caserma militare del "Cormor basso" priva di qualsivoglia servitù militare e identificabile, secondo il recente piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile come area neutra per la realizzazione di simili manufatti).

4. L'OMESSA PROROGATIO DELLA CLAUSOLA DI PRECARIETA' ex art. 81 comma II legge reg.le 52/91

Anche sotto il profilo contenutistico, l'autorizzazione edilizia in precario suscita forti perplessità allorquando il Comune ha omesso la prorogabilità del termine di un anno, prescritto dal II comma dell'art. 81 della legge 52/91 (sempre in allegato), per non più di 2 volte in presenza di validi motivi.

Il tenore letterale della citata norma [... All'autorizzazione DEVE essere apposta una specifica clausola che determini ...] sancisce con tenore imperativo, sottratto cioè alla discrezionalità della PA, la rilevanza giuridica della clausola di precarietà che va apposta sull'atto amministrativo, il cui contenuto assurge a elemento essenziale, non potendosi configurare alla stregua di mero elemento accidentale o accessorio.

Di talchè, omettendo - il Comune - la prescrizione della prorogabilità del termine nelle modalità ivi indicate, ha violato una norma imperativa a cui la PA non può e non deve apportare alcuna modifica. E va da sé che la violazione di una norma imperativa produce sic et sImpliciter la nullità di un'atto.

Alla luce delle predette osservazioni, il Comune ha rilasciato un atto autorizzativo ATIPICO CHE, IN QUANTO DIFFORME DAL MODELLO PREDETERMINATO DALLA CITATA NORMATIVA, INVALIDA L'ATTO AUTORIZZATIVO.

5. CONCLUSIONI

In ottemperanza al protcollo d'intesa intercorso tra ANCI e Ministero delle Comunicazione per l'installazione, monitoraggio, controllo e razionalizzaizone degli impianti di stazione radio base, firmato a Roma il 17 dicembre 2003, si richiede una concertazione fra le parti in ordine alla migliore localizzazione dell'impianto che tenga conto del minore impatto ambientale che deriverebbe dall'insediamento all'interno della struttura militare della caserma “Cormor Basso”.

 
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