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Benvenuto in "Condominio2010"

Post n°5 pubblicato il 01 Febbraio 2021 da Condominio.2010
 
Foto di Condominio.2010

Benvenuto in "Condominio2010"

All'inizio del nuovo secolo, ispirandoci alla cinematografia del secolo passato, come film di fantascienza 2001 Odissea nello spazio o 2010 l'Anno del contatto del 1984, diretto da Peter Hyams tratto dal romanzo, 2010 Odissea 2, fantasticavamo sul futuro che verrà. In un viaggio fantastico, immaginavamo quale futuro sarebbe stato per tutto ciò che riguardava i nostri tempi. Riportando i piedi sulla terra e nel mondo reale, c'era da chiedersi quali cambiamenti avrebbe subito la nostra generazione che aveva fatto in campo immobiliare e/o patrimonio edilizio, motivo di studio e formazione. Il secolo trascorso aveva lasciato ad appannaggio di Geometri e Ragionieri la gestione dei condomini, quale sarebbe stato il nuovo futuro? Ecco che in quel sodalizio di professionisti nasceva lo Studio "Condominio 2010" rivolto sempre con uno sguardo verso il futuro. Ebbene, in quel futuro siamo arrivati e l'anno 2010 fa parte del passato, molte cose sono cambiate, ma nulla a che vedere con quei film di fantascienza di fine '900. Lo Studio "Condominio 2010" rimasto fedele a quello sguardo verso il futuro, ha visto nascere la riforma del condominio L. n. 220 del 11/12/2012 in vigore dal 18/06/2013. L'affermazione di associazioni di categoria che oggi, più di prima, agiscono nella formazione e nell'aggiornamento annuale degli amministratori di condominio, professionisti che negli anni hanno dovuto maggiormente arricchire la loro conoscenza e rispondere sempre di più ad obblighi legislativi. Lo Studio ha sempre svolto l'attività di amministrazione condominiale nonché di servizi tecnici rivolti al condominio, non mancando di aderire con i suoi collaboratori che sono divenuti soci A.N.AMM.I. (Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili) che è un' associazione di categoria di rilevanza nazionale che assiste i suoi soci con l'attivazione di polizza assicurativa professionale per il risarcimento anche verso terzi, mette a loro disposizione molteplici consulenti, al fine di rispondere a tutte le esigenze che interessano l'amministratore degli immobili e dell'utente finale, il condomino. Ma quei professionisti, accomunati dallo stesso scopo, non hanno snaturato la loro identità ed ecco che Geometri e Ragionieri, in un percorso parallelo, hanno anch'essi affermato la loro professioni. Negli anni i professionisti che affiancano lo studio sono molteplici appartenenti a collegi ed ordini professionali, questo al fine di restituire al condomino, il massimo della competenza. Non crediamo che in un solo soggetto sia possibile l'accentramento di conoscenze fiscali; di diritto civile; regolamenti edilizi ecc. ma che sia l'unione a fare la forza ed ecco per cui ad ogni amministratore dello Studio "Condominio 2010" risponde in una sinergia un gruppo di professionisti. All'interno del sito web è possibile apprezzare tutti i servizi offerti dallo studio. Nell'auspicio di stringere la mano sempre a nuovi condomini e nel lasciare un grazie a quelli che già hanno manifestato la loro fiducia al nostro studio ci auguriamo, in quel mare di professionisti che svolgono l'attività di amministratore, di essere quella goccia che riesce a dissetare di giustizia e di restare quel faro che splende più degli altri dando più luce a quei condomini che restano nell'ombra.

 

 

 
 
 

Sempre più spesso ci si chiede: Come revocare l’amministratore di condominio?

Post n°4 pubblicato il 25 Febbraio 2014 da Condominio.2010
 
Foto di Condominio.2010

I condomini tendono a esporre una sequenza di ragionevoli fatti per cui si vuol cambiare l’amministratore. Tutto ciò porta a una falsa riga, fatta di alcuni condomini facinorosi, che in una esasperante corrispondenza anche a mezzo raccomandate comunica all’amministratore pro tempore il perché se ne deve andare, supportati da eloquenti ragioni.

L’epilogo è quasi sempre lo stesso, l’amministratore pro tempore risponde al condomino che non resta soddisfatto delle giustificazioni ricevute or quando le riceve, fino al punto che non giungono più giustifiche ma s’ignora del tutto i reclami del condomino, che solo per  il fatto di aver trasformato in modo operativo le lamentele condivise con il condominio della porta accanto o del piano sottostante e via dicendo si trasforma in vero portavoce dei condomini tutti che manifestono uno stato d’ingerenza nei confronti dell’amministratore poro tempore. Il condomino viene sempre più spesso interrogato dagli altri condomini per conoscere l’esito che ha dato le comunicazioni fatte all’amministratore.

Tutto ciò non genera ancora alcun risultato se non quello di una posizione sempre più forte nei confronti dell’amministrazione quasi a misurarsi in una prova di forza.

Questa prova genera sempre la morosità, Io non pago perché non trovo giusto ciò che mi chiede ed ecco trasformare la ragione dei condomini in un condomino moroso, che per dignità personale non intende rinunciare la posizione presa contro l’amministrazione.

L’amministratore date le insolvenze dei morosi, per cui quasi sempre non prende provvedimenti, comincia a giustificare inadempienze e mal funzionamento della gestione condominiale perché mancano soldi.

Ecco che però intrepido nel suo mandato, lavori di ordinaria manutenzione diventano di urgenza e per i poteri conferitigli, egli provvede con ditte di sua fiducia alla risoluzione dei problemi e all’accrescimento del debito condominiale nei confronti dei fornitori, quasi sempre privi di contratto di fornitura, ma solo supportati da un innumerevole rilascio di fatture insolute.

In tutto ciò non manca l’assemblea annuale con bilanci consuntivi che lasciano tutti i condomini sconcertati. Ecco la solidarietà condominiale, disertano tutti.

Senza più dilungarsi è chiaro che non è questa la strada giusta per cambiare l’amministratore. Sicuramente tra i tanti lettori molti si rispecchieranno arricchendo del più e del meno ciò che si è appena descritto.

Bene passiamo a una soluzione rapida e concisa, tutto ciò che abbiamo trascritto, non serve, tanto alla fine tocca pagare e se qualcuno a ciò si sente indignato, è inutile che pensi “ Ma paghi l’amministratore è lui che ha sbagliato” non è così che di solito finisce perché è chiaro che riportando un vecchio adagio “ Dalla ragione si passa al torto”.

Vediamo ora come si procede senza innumerevoli corrispondenze e sgradevoli accuse contro l’amministrazione.

Riportiamo di seguito la buona prassi operativa e riferimenti legislativi cui essa si rifanno. Cominciamo con il dire subito che come riportato all’interno dell’ex art. 1129 del c.c. oggi ripreso e ampliato dalla riforma condominiale, legge n. 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013 che di seguito mettiamo a confronto.

 

ex art. 1129 c.c.

“L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.”

 

art. 1129 c.c. (in vigore dal 18 Giugno 2013)

“L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo

amministratore. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio…”

 

Credo che sia chiaro che l’amministratore può essere revocato in qualsiasi tempo!

 

Mi sembra superfluo, tra l’altro, aggiungere che l’assemblea non è tenuta a motivare le sue decisioni di revoca, infatti, non a caso il Presidente designato dall’assemblea, normalmente, detta al segretario addetto alla stesura del verbale: «l’assemblea ringrazia l’amministratore uscente per il lavoro fino a oggi svolto..».

Chiaro che la revoca può essere chiesta in ogni tempo e che non vanno addotte straordinarie motivazioni, procediamo nell’ordine, formalizziamo la richiesta di assemblea straordinaria all’amministratore sottoscritta da un numero minimo di due condomini e che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi e/o 167 millesimi  con l’indicazione di un solo argomento all’ordine del giorno “Revoca dell’amministratore nomina nuovo e suo compenso lordo annuo fisso e invariabile” a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno tenendo conto che le spese della raccomandata saranno comunque recuperate presentando la ricevuta al nuovo amministratore.

L’amministratore in carica, una volta ricevuta la raccomandata, ha l’obbligo giuridico di convocare urgentemente l’assemblea, perché, se non ottemperasse, sa benissimo che l’assemblea si autoconvocherà comunque (vedi art. 66 c.c. legge 220/2013)

Di solito un amministratore quando si sente sfiduciato non la convoca l’assemblea, quindi dopo 10 giorni, si potrà convocare l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, consapevole, però, che il tutto dovrà essere “preparato a tavolino” onde evitare di andare incontro a un fallimento. Si ricorda, infatti, che dovrà trasmettere a tutti i condomini entro e non oltre cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, per mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

Quindi bisogna attivarsi per chiedere due o tre preventivi ad amministratori di condominio che svolgono abitualmente questa professione, preventivi che dovranno arrivare in busta chiusa con timbro e firma sui lembi, così saranno aperti in assemblea nel rispetto della trasparenza.

Bisogna essere consapevoli che, sia in caso di revoca dell’amministratore che in caso di nomina, le maggioranze in seconda convocazione non cambiano per niente rispetto alla prima convocazione, sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e, almeno la metà del valore dell’edificio, che di seguito si traduce in almeno la meta dei condomini tutti, presenti anche per delega e che rappresentino almeno i 500 millesimi.

Ad esempio: Un condominio figurato da 18 condomini che danno come totale 1000/1000 dovranno così votare a favore, 10 di questi presenti in assemblea anche per delega e rappresentare i 500/1000, si veda sempre la tabella “A” proprietà generale.

Va detto pure che l’amministratore è custode del libro dei verbali ed è tenuto a far pervenire in assemblea anche se in auto convocazione detto libro.

Se ciò non accade, non bisogna scoraggiarsi, basterà un foglio di computisteria e/o protocollo che debitamente dovrà riportare: luogo e data dell’assemblea, voci all’ordine del giorno, presenti in assemblea e millesimi degli stessi, decisioni prese. Il presidente s’incaricherà di trasmettere al nuovo amministratore detto verbale. Va pur detto che più delle volte tanta fatica è resa nulla per la diserzione dei condomini. Bene non vi scoraggiate ormai il passo è fatto, l’amministratore pro tempore è tenuto comunque a riconvocare l’assemblea e riportare la richiesta di revoca all’ordine del giorno.

Esempio:

RICHIESTA di CONVOCAZIONE

di ASSEMBLEA STRAORDINARIA

RACCOMANDATA  A/R

Alla cortese attenzione dell’AMMINISTRATORE

Sig.………………………………………………………..

Del Condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sito in  Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . .

CAP . . . . . Città . . . . . . . . . .

Oggetto: RICHIESTA CONVOCAZIONE STRAORDINARIA ASSEMBLEA

I Sottoscritti Signori Condomini dell’indicato condominio da Lei amministrato, di seguito elencati: il sig. Nome Cognome (millesimi di proprietà); sig. Nome Cognome (millesimi di proprietà); sig. Nome Cognome (millesimi di proprietà) sig. Nome Cognome (millesimi di proprietà); rappresentanti complessivamente nel totale di numero ….. condomini per …..  millesimi di proprietà del valore dell’edificio, chiedono, ai sensi dell’art. 66 disp.att. cod.civ., che sia convocata urgentemente, in via straordinaria, l’assemblea del condominio per deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1) REVOCA AMMINISTRATORE E NOMINA NUOVO E SUO COMPENSO LORDO ANNUO, FISSO ED INVARIABILE.

Qualora Lei non provveda entro 10 giorni a evadere la nostra richiesta provvederemo noi alla convocazione stessa.

Distinti saluti          (firme di tutti i condomini  proponenti)

Data lì…/…/…

 
 
 

Il Condominio

Post n°3 pubblicato il 22 Febbraio 2014 da Condominio.2010
 
Foto di Condominio.2010

L’Impegno di “Condominio2010” è il seguente:assicurare professionalità e competenza, garantire massima trasparenza della gestione senza tralasciare disponibilità e cortesia. Tramite questo Blog mi propongo di favorire e facilitare la comunicazione con tutti i condomini, facile mettersi in contatto ricevere una consulenza e un preventivo, il tutto assolutamente in modo gratuito e senza impegno, rispondiamo a tutti coloro che ne fanno richiesta nell’apposite finestre del Blog.

 
 
 

Che cosa significa digitalizzare un documento?

Post n°2 pubblicato il 22 Febbraio 2014 da Condominio.2010
Foto di Condominio.2010

La scansione, nell'ambito informatico, è il processo di digitalizzazione di un documento cartaceo, in altre parole il passaggio di dati da un documento cartaceo a uno informatico in forma digitale. I vantaggi possono essere notevoli, sia per il salvataggio dei dati che per la loro conservazione e copia.Questa tecnologia in uso nel nostro studio ormai da qualche tempo indefinito, ha permesso all’utente finale il condomino, di poter consultare da casa tutta la documentazione condominiale, ciò ha facilitato il rapporto tra condomini e l’amministratore. Tutto ciò ha materializzato il significato di gestione trasparante e senza costi aggiuntivi. Anzi l’invio con posta elettronica ha ridotto tempi e costi che erano addebitati al condominio, semplici chiarimenti o la più attenta lettura della documentazione avevano sempre un costo. Senza aggiungere che un sito web dedicato al singolo condominio, ove consultare tutta la documentazione ha ridotto le continue richieste di chiarimenti sulle spese sostenute dal condominio. Va detto che nel caso si utilizzi un sito come strumento di consultazione che ci sia tutto non solo preventivi e consuntivi.

 
 
 

Condominio2010

Post n°1 pubblicato il 22 Febbraio 2014 da Condominio.2010
 
Foto di Condominio.2010

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Un blog di: Condominio.2010
Data di creazione: 22/02/2014
 

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