DIRESIL

Blog dei vicedirigenti e dei funzionari direttivi laureati siciliani per l'art. 97 della Costituzione

 

CONSIGLI DI "SANA" LETTURA

In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, consigliamo una bella collana della casa editrice  Il Mulino: "L'identità italiana"

Avanti tutta. Manifesto per una rivolta individuale di Simone Perotti - Chiarelettere

Regole. Perché tutti gli italiani devono sviluppare quelle giuste e rispettarle per rilanciare il paese di Roger Abravanel & Luca D'Agnese - Garzanti

La zavorra. Sprechi e privilegi nello Stato libero di Sicilia
di Enrico del Mercato & Emanuele Lauria - Laterza

Meritocrazia. Quattro proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto  Di Roger Abravanel & Luca D'Agnese Laterza

Storia della pubblica amministrazione. Evoluzione storica degli apparati pubblici: dall'unità d'Italia al federalismo amministrativo di Silvestro Ciro - Edizioni Simone

La legge oscura. Come e perché non funziona di Michele Ainis - Laterza

   

 

 

AREA PERSONALE

 

TAG

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Novembre 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 

FACEBOOK

 
 

 

« L'Amministrazione è nel...Profili professionali? M... »

La "bufala" della Vicedirigenza ai diplomati

Post n°33 pubblicato il 12 Marzo 2010 da diresil
 

   Ormai tutti i sindacati, dopo avere per anni contrastato l’attuazione degli istituti contrattuali previsti dal contratto (posizioni organizzative e profili evoluti) e della Vicedirigenza perché privi i relativi segretari e i loro amici di laurea (e quindi esclusi in partenza in quanto a titoli), oggi cavalcano la tigre del riconoscimento della vicedirigenza medesima da parte del CGA. Ma, la loro fantasia è senza limite, si sono inventati la bufala che pure i diplomati avrebbero “diritto” alla qualifica col triplice obiettivo di: 1) fare tessere e incassare denaro, 2) nello stesso tempo dequalificare (come è successo per la qualifica di funzionario direttivo) la figura del  vicedirigente, 3) intasare le cancellerie dei tribunali e rallentare le giuste azioni giudiziarie dei laureati.

Ripassiamo allora un momento l’art. 17-bis del d.lgs. 165/2001 come aggiunto dall’art. 7, comma 3 della legge n. 145/2002 e modificato dall’art. 14-octies  del D.L. 115/2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2005 (che ha inserito l’attributo “separata” alla parola “area”):

La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex   carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

Ebbene, i sindacati scompigliano le carte affermando che i dipendenti non laureati vincitori di procedure concorsuali per l’accesso alla carriera direttiva sarebbero gli ex assistenti 7° livello! Tale boutade merita qualche osservazione:

1) È  di tutta evidenza che il personale statale non laureato cui intende riferirsi l’art. 17-bis non trova alcuna corrispondenza nell’ordinamento regionale nel quale non solo le “carriere” (ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva) sono state abrogate con legge regionale n. 7/1971, ma qualora dovesse riportarsi la qualifica di assistente ad una carriera, essa sarebbe ricompresa in quella di concetto e non certo in quella direttiva! Tutt’al più, gli ottavi e noni livelli avrebbero potuto corrispondere, nel vecchio ordinamento regionale (per intenderci quello della legge regionale n. 41/1985), ai dirigenti e ai dirigenti superiori che però, com’è noto, con l’art. 6 della l.r. n. 10/2000, sono transitati nella dirigenza!!!

2) Gli assistenti del vecchio ordinamento venivano infatti inquadrati nel 6° livello e non nel 7°, nel quale transitavano (ai solo fini economici) maturando cinque anni di anzianità dopo il tirocinio (art. 5 l.r. n. 41/1985).

3) Inoltre, per procedure concorsuali  la norma si intende ovviamente quelle pubbliche e non quelle riservate ai c.d. corsisti di cui alla legge n. 285/1977 ed alla l.r. n.53/1985 ovvero del cosiddetto ex genio civile di cui alla l.r. n. 37/85, che non avevamo natura pubblica bensì riservata!

4) Infine, troncante è il semplice enunciato letterale dell'art. 17-bis nella parte in cui afferma che il personale non laureato debba possedere, per accedere alla vicedirigenza, gli altri requisiti richiesti quindi provenire dall’ottava o nona qualifica funzionale non certo dalla sesta o settima!

Allora, occorre rammentare con forza ai colleghi diplomati in procinto di spendere inutilmente i propri soldi, che il ricorso al giudice del lavoro finalizzato all’ottenimento della vicedirigenza, non solo per loro non ha alcuna speranza di essere accolto ma comporterà certamente, oltre al rigetto del rincorso stesso, anche la condanna alle spese che può assumere senz’altro un livello piuttosto alto. Non solo, l’Amministrazione regionale potrebbe avviare un giudizio contro gli stessi ricorrenti per lite temeraria chiedendo a sua volta la loro condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 codice di procedura civile!

 

La URL per il Trackback di questo messaggio è:
https://blog.libero.it/DIRESIL/trackback.php?msg=8551404

I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
Nessun trackback

 
Commenti al Post:
dir3f
dir3f il 15/03/10 alle 11:47 via WEB
Copia del commento inviato al blog di Luparello. Sono un vituperato dirigente di terza fascia, assunto in amministrazione per concorso pubblico (per titoli, ohimé il concorso era stato bandito per esami ma è stato modificato in corso d'opera...) nel "lontano" 1996. Ho seguito con un certo divertimento fino ad oggi i commenti di diresil, che giustamente cerca di portare acqua al suo mulino con una perseveranza che ha del maniacale, ribadendo sempre le stesse motivazioni che si possono leggere sul suo blog, che invito i colleghi a frequentare all'indirizzo http://blog.libero.it/diresil, ma in quest'ultimo commento mi pare che abbia passato il segno, arrivando a intimidire i colleghi funzionari direttivi non laureati affinche' non propongano il ricorso. Vorrei riassumere in poche righe le sue argomentazioni, invitandolo a segnalare cosa ho capito male: 1) i dirigenti di 3 fascia non sono veri dirigenti, ma un'altra cosa, che - a seconda dell'umore del momento - può spaziare dal funzionario direttivo all'assistente al vicedirigente al professionista laureato; 2) le U.O.B. non sono Uffici Dirigenziali ma un'altra cosa, che sicuramente non è di competenza dei dirigenti di terza fascia bensì dei funzionari direttivi laureati, o dei funzionari con profilo evoluto o dei futuri vicedirigenti; 3) i dirigenti di terza fascia vanno pertanto pensionati oppure devono transitare all'"area professionale" (dimenticando la discreta percentuale di soggetti con lauree umanistiche o giuridiche che non vedo molto bene a fare i progettisti o i direttori lavori); 4) Nel concorso pubblico per dirigente di II fascia, che da fine e infallibile giurista ritiene inevitabile per ragioni di rango costituzionale, prevede una riserva del 30% ex art.3 DPR 272/04 per i dirigenti di terza fascia, del 30% in fase di prima applicazione ex. art 22 comma 2 DPR 272/04 per i FUNZIONARI DIRETTIVI LAUREATI (guarda caso...) e un accesso dall'esterno per il 40% dei posti residui che poi "esterni non sono potendo essere soltanto FUNZIONARI della P.A. LAUREATI con almeno 5 anni di anzianità nelle posizioni apicali" (sic, nuovamente guarda caso...). Non volendo citare ulteriormente diresil, visto che tutto quanto è ben visibile sul suo blog, vorrei porgli qualche domanda: 1) Se fossero valide le sue argomentazioni sull'illegittimità dell'art.11 LR 20/2003 (riguardo al quale nei post e nei commenti continua a interscambiare il comma 5 impugnato in parte e il comma 6 non impugnato del Commissario dello stato) non pensa che prima di lei ci avrebbero già pensato fior di dirigenti regionali di prima fascia trombati e "convinti" ad andare in pensione e di dirigenti regionali di seconda fascia con i cabasisi a far ricorso contro la nomina di dirigenti di terza fascia a D.G.? Oppure è solo la sua categoria ad avere l'esclusiva dei ricorsi, che per altro fino ad oggi si vede hanno sortito ottimi risultati? 2) Se le U.O.B. non sono uffici dirigenziali e quindi - come ripete più volte - non si dovrebbero stipulare contratti con i preposti, tutti gli atti compiuti negli ultimi 10 anni dalle U.O.B. (che hanno anche decretato) sono illegittimi? 3) Facendo finta che tutte le osservazioni siano fondate, vorrei capire a questo punto chi sono gli appartenenti alla carriera direttiva cui fa riferimento l'art.22 DPR 272: gli ex dirigenti (nomen iuris) che sono stati assunti con un concorso che prevedeva la laurea oppure gli ex assistenti, oggi "funzionari direttivi con laurea con più di 15 anni di anzianità", il cui concorso prevedeva il diploma e quindi una carriera di concetto? Se pre L.10 le due categorie erano su due gradini differenti logica e giustizia vorrebbero che lo stesso valga anche dopo. 4) (last but not least) Non ho capito cosa vorrebbe fare diresil dei dirigenti di terza fascia residui, una volta eliminati i pensionati e i tecnici: non potendo dirigere UOB o Servizi amministrativi meritano il licenziamento, la fucilazione, il ludibrio sulla pubblica piazza...? Vorrei comunque evidenziare che oggi la prima fascia dirigenziale E' PRATICAMENTE ESAURITA, la seconda va verso il progressivo esaurimento (gli ex dirigenti superiori si avvicinano alla pensione e gli unici nuovi accessi alla seconda fascia che io sappia sono quelli degli ex dirigenti AAPIT) mentre la terza - ad esaurimento - è fin troppo piena.
 
 
diresil
diresil il 15/03/10 alle 21:28 via WEB
Gent. Dir3f La Diresil non ce l’ha con nessuno né tanto meno intimidisce nessuno (attento, non affermi cose non vere!). Chiede soltanto l’applicazione della legge. Per quanto riguarda l’infondatezza delle motivazioni di un eventuale ricorso da parte dei funzionari diplomati per la vicedirigenza. crediamo di essere stati esaurienti, se Lei ritiene infondate le nostre argomentazioni dica il perché. Per quanto riguarda invece la dirigenza, la Diresil non ha nulla contro di essa, anzi… Credo che il ruolo del dirigente sia ben delineato dall’art. 8 della l.r. 10/2000 e quindi al dirigente spetti la preposizione alle aree e servizi e non alle UOB in un ruolo subordinato ad un pari grado (spesso anzi con anzianità inferiore!) e quindi dequalificante. Non solo, il tanto osannato art. 42 del CCRL area dirigenza praticamente “cristallizza” a vita i dirigenti di UOB in quanto difficilmente, a motivo della suddetta norma contrattuale, si potranno liberare posti di struttura intermedia. Ora passo alle risposte cui non vogliamo certo sottrarci: 1) nessuno ha detto che i dirigenti di terza non siano tali. Peraltro è innegabile che, come previsto dall’art. 6, della l.r. 10/2000, la terza fascia avrebbe dovuto avere (anzi ha ancora) natura transitoria e che si sarebbero dovuti espletare (anzi si devono, ché la norma tuttora vigente) i concorsi per la seconda fascia. 2) Sulla natura non dirigenziale delle UOB, nel blog troverà fior di argomentazioni e mi pare che Lei non ne abbia smentito alcuna. Basti aggiungere che, ragionando per ipotesi, se la regione Siciliana avesse un numero di dirigenti, in proporzione, pari a quello dello stato, (quindi circa 450) e si considerassero le UOB uffici dirigenziali, essendo queste ultime circa 1500, si dovrebbe bandire un concorso per, appunto, 1500 dirigenti, il che è una conseguenza assurda! 3) L’area professionale è prevista dal comma 7 dell’art. 6 della l.r. 10/2000 al quale potrebbero accedere anche i laureati in materie umanistiche (direttori di musei, di biblioteche, sovrintendenze, ecc.), mentre gli ingegneri, geologi e architetti potrebbero guadagnare di più facendo risparmiare alla Regione un sacco di quattrini per incarichi a professionisti esterni. 4) Come detto sopra, il concorso per l’accesso alla seconda fascia è richiesto dall’art. 6, comma 5 della l.r. 10/2000 e anche la riserva (sono trascorsi o no più di cinque anni?), mentre il 40% non è riservato solo ai funzionari laureati della regione Siciliana, ma di tutti gli enti pubblici ed anche ad altre categorie (dirigenti di aziende private, dottori di ricerca, ecc. ex art. 28 D.lgs. 29/1993) 4-1) lei dice: «…non pensa che prima di lei ci avrebbero già pensato fior di dirigenti regionali di prima fascia trombati e "convinti" ad andare in pensione e di dirigenti regionali di seconda fascia con i cabbasisi a far ricorso contro la nomina di dirigenti di terza fascia a D.G.? ». Certo che ci hanno pensato. Ma lo sa che siamo in Sicilia o non lo sa?… sappia soltanto che il ricorso tanto sbandierato contro i DG esterni (vittoria certa) pare non l’abbia presentato nessuno (il dott. Luparello è più informato di noi)! 4-2) è proprio così! La non contrattualizzazione dei dirigenti di UOB l’ha prevista la Giunta regionale con delibera n. 257/2004. 4-3) Si tratta di una svista del legislatore poiché le c.d. carriere, nello stato, sono state soppresse per il personale contrattualizzato. È chiaro che nella Regione Siciliana, essendo l’ex carriera direttiva (o almeno i settimi ottavi e dirig. super.) transitati nella dirigenza, la norma si applichi agli attuali occupanti la qualifica apicale non dirigenziale e cioè i funzionari direttivi laureati. 4-4) Nessuno ha mai parlato di epurazione. I dirigenti di terza rimasti potrebbero avere incarichi di: UOB (non contrattualizzato), studio, ricerca e ispettivi (perché prevedere dott. Luparello per questi incarichi mooolto importanti il MINIMO dell’indennità di posizione???) Saluti
 
dir3f
dir3f il 16/03/10 alle 15:34 via WEB
Gent.mo diresil, innanzitutto devo ringraziarla per aver avuto la palma primo commento nel blog diresil. Confesso di essermi trovato in imbarazzo nel decidere se risponderle nuovamente o no per evitare il sospetto di voler innescare una sterile polemica; ho comunque deciso che dopo questo commento non ce ne saranno altri sullo stesso argomento, lasciandole così l'ultima parola. Apprezzo tantissimo i suoi riferimenti al rispetto delle regole, merce assai rara al giorno d'oggi. Mi dispiace di essere stato mal interpretato riguardo all'accusa di intimidazione; d'altra parte scrivendo a volte la penna va per i fatti suoi; nella foga di scrivere a volte a volte vengono fuori espressioni non felici e che possono prestarsi a equivoche interpretazioni (attento, non affermi cose non vere!). Per quanto riguarda i funzionari non laureati continuo a citarla: "Ma lo sa che siamo in Sicilia o non lo sa?…" nel senso che nella nostra terra, grazie allo Statuto e alla potestà legislativa esclusiva in materia di personale regionale, possono succedere le cose più strane; mi pare per esempio che il CGA nella famosa decisione non ha esattamente imposto al governo di istituire la vicedirigenza ex art.17-bis, ma di ESPRIMERSI circa la volontà di istituirla o non (come sarebbe stato nelle sue prerogative) <<resta sempre ferma la necessità che l’amministrazione indichi con chiarezza le proprie determinazioni in ordine alla scelta di prevedere, o meno, la vice-dirigenza>>; non conosco esattamente il contenuto dell'atto di indirizzo all'ARAN, ma ipotizzo (anche se non sono un giurista ma un semplice tecnico) che l'applicazione dell'art.17-bis potrebbe anche non essere esattamente letterale, specialmente per certi concetti e categorie (carriera direttiva, carriera di concetto, 8 livello, 7 livello, assistenti) che come lei correttamente argomenta non sono esattamente corrispondenti nell'ordinamento regionale e nell'ordinamento dei ministeri al quale l'art. 17-bis fa riferimento; in sintesi se i funzionari diplomati, magari con 30 anni di anzianità e l'iscrizione all'albo dei ragionieri, dei geometri o dei revisori di conti, fanno lo stesso ricorso per il riconoscimento della vicedirigenza non sarei del tutto sicuro del risultato positivo o negativo (così come non lo sono per i funzionari laureati) e delle eventuali conseguenze economiche della lite. Per altro se, come lei ben argomenta "una applicazione della norma da parte dell’Amministrazione che, con delibere di Giunta Regionale (n. 249 del 28/05/2001 e n. 369 del 18/10/2001), ha individuato la prima fascia retributiva per le posizioni apicali di natura dirigenziale di cui alla L.R.. 10/2000 così come previsto dall’art. 40 del C.C.R.L. per l’area dirigenziale e, nell’individuazione di tali funzioni, ha inserito tra gli uffici di rilevanza dirigenziale anche le “Unità operative di base” (UOB). È ragionevole supporre che tale decisione della Giunta non possa che avere natura provvisoria, sia in quanto la legge di riforma non colloca esplicitamente le UOB tra gli uffici a rilevanza dirigenziale", è pure vero che il vigente CCRL dell'area dirigenza - che se non è una fonte primaria non credo si collochi in coda alla gerarchia - all'art.64 inserisce tra gli uffici dirigenziali le U.O.B. La conseguenza a mio parere è che l'intendimento dell'amministrazione è di lasciare le UOB come uffici dirigenziali specifici residuali "ad esaurimento" per i dirigenti di terza fascia - come sono oggi - fino ad esaurimento della stessa fascia (cioè fino alle calende greche) e di differire fino allo stesso termine - come mi pare di aver letto riguardo all'atto di indirizzo all'ARAN - l'istituzione della vicedirigenza. Non posso far altro in proposito che porgerle i miei più sentiti auguri sull'esito dei ricorsi. Per la mia passata esperienza di battaglie contro i mulini a vento e di sonori impatti con muri di gomma non posso che essere abbastanza pessimista. Per quanto riguarda la presunta prevista non contrattualizzazione dei dirigenti di UOB vorrei ricordarle che la delibera di giunta citata - riportata per altro nel suo blog - riguarda gli "indirizzi per la contrattazione collettiva regionale per il personale appartenente all'area della dirigenza" e non mi pare di aver riscontrato nel CCRL 2002-2005 definitivo tale clausola, come non ho visto per fortuna cancellare la clausola di salvaguardia come previsto nel periodo precedente a quello da lei citato nella delibera di giunta (per fortuna che a volte i sindacati fanno il loro dovere!): il che dimostra che la delibera è quello che dichiara di essere e cioè un atto di indirizzo poi superato nel corso della contrattazione che ha portato al CCRL vigente, in cui è previsto che tutti i dirigenti, compresi quelli preposti a UOB, stipulino un contratto individuale di lavoro (art.36 CCRL) . Se nel futuro non sarò costretto a sottoscrivere degli obiettivi slegati dalle risorse (economiche ed umane) quasi nulle messemi a disposizione dall'amministrazione ne sarò ben lieto, anche se sono piuttosto scettico al riguardo; sarei altrettanto lieto di un incarico professionale con una retribuzione di posizione e risultato degne di tale nome. Non capisco però come questo si sposi con quanto da lei affermato in coda al post n.24 del 13 febbraio u.s. "In buona sostanza, oltre a quanto sopra dissertato, la preposizione dei funzionari direttivi laureati (o con abilitazione professionale) alle UOB realizzerebbe un triplice obiettivo:1.gratificazione di dipendenti in possesso di adeguato titolo di studio ed eventuale abilitazione; 2. maggiore speditezza dell’azione amministrativa; 3.risparmio per l’Amministrazione la quale potrebbe diminuire di molto il numero degli incarichi dirigenziali.". Siccome sono monoreddito e lavoro anche per vivere vorrei capire se secondo lei i dirigenti di terza fascia dovrebbero mantenere l'attuale retribuzione oppure se dovrebbe essere operato un risparmio di spesa a loro spese (diminuzione di molto degli incarichi dirigenziali). Concludo ringraziandola per avermi spinto per controargomentare alle sue sensate osservazioni ad approfondire una materia che confesso fino ad ora avevo preso sottogamba, rammaricandomi che la nostra simpatica discussione sia destinata a restare quello che è, cioè quattro chiacchiere tra amici, visto che viviamo nel reame del Gattopardo dove si cambia tutto per non cambiare niente.
 
engium1
engium1 il 23/03/10 alle 18:09 via WEB
Sono pienamente d’accordo si tratti di una vergognosa “bufala”; ma per differenti motivazioni di carattere giuridico che riassumo di seguito, sperando siano condivise. Per quanto previsto dall’art. 17 bis del Lgs. n. 165/2001, l’area della vicedirigenza, ove è ricompreso “…il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento” in sede di prima applicazione, si estende “…al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale”. Occorre, quindi, chiedersi quali sono, nella Regione Siciliana, le posizioni del nuovo ordinamento corrispondenti alle “qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento”, e come vi hanno avuto accesso i dipendenti regionali. Nella Gurs n. 33 del 2 luglio 2001, veniva pubblicato il D.P. 22 giugno 2001, n. 9, con cui è stato recepito l’accordo del 28 febbraio 2001 sulla “Riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”. In base allo stesso, gli “assistenti di VII° livello” del previgente ordinamento sono stati riclassificati, senza oneri aggiuntivi, nella categoria D1 o nella categoria D2 (se fruitori della “PEO”). E’ ovvio che, se le categorie D1 e D2 corrispondono all’ex VII livello, per valutare l’eventuale diritto alla vicedirigenza del personale non lauretao, occorre verificare le modalità di accesso alle posizioni D3 e D4, ed accertare se è avvenuto attraverso il superamento “di procedure concorsuali”. Nella medesima Gurs n. 33 del 2 luglio 2001, veniva, parimenti, pubblicato il D.P. 22 giugno 2001, n. 10, con cui sono stati recepiti una serie di accordi, tra cui il “Nuovo ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n.10/2000”, il cui articolo 13, “Norme transitorie”, stabiliva che “Il personale appartenente alle categorie D1 e D2, giusta accordo del 28 febbraio 2001 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione; in D3 con le medesime modalità, il personale con almeno 5 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado”. Una “verifica delle attitudini tecnico professionali” forse, lontanamente, avrebbe potuto essere assimilata alle “procedure concorsuali” di cui al richiamato art. 17 bis del Dlgs 165/2001. Ma, nella Gurs 38 del 29 agosto 2003,veniva pubblicato il D.P. 24 luglio 2003, con cui recependo l’accordo dell'8 maggio 2003, è stato sostituito il contenuto del succitato articolo 13, subordinandosi la ricollocazione alla “…previa effettuazione di un periodo di affiancamento a personale con qualifica dirigenziale ovvero ad altro dipendente già collocato in un profilo professionale corrispondente a quello cui si aspira”. Un semplice affiancamento che, per quanto previsto nell’accordo del 27 febbraio 2002, si è svolto “…negli stessi uffici di appartenenza dei dipendenti interessati alla ricollocazione con l'ausi lio di funzionari in possesso di qualifica più elevata rispetto a quella del dipendente in formazione. Detto funzionario, alla fine del periodo di affiancamento, che non potrà avere una durata superiore alle 100 ore e dovrà svilupparsi in un periodo massimo di tre mesi, certificherà la regolare partecipazione del dipendente alle attività di affiancamento.” Sfido chiunque a definire “procedura concorsuale” l’affiancamento ed il successivo “pellegrinaggio” agli stand della Fiera del Mediterraneo, dove i dipendenti regionali si sono recati per “consegnare” un questionario agli operatori degli Sportelli Multifunzionali, derivandone il reinquadramento, in massa, nelle categorie superiori. Se questo equivale a risultare “vincitori”, è proprio come nella famosa pubblicità che recita “… vuoi vincere facile?”. Detto ciò, occorre capire a chi giova raccontare una siffatta bufala, illudendo tanta gente, facendo spendere soldi inutili per assistenza legale e creando una tale confusione che rallenta il riconoscimento di un diritto per chi può vantare il titolo richiesto : la laurea!!!!!
 
Gli Ospiti sono gli utenti non iscritti alla Community di Libero.
 
 
 

INFO


Un blog di: diresil
Data di creazione: 18/03/2008
 

COUNTDOWN AL TERMINE FISSATO DAL C.G.A.

 

SCRIVICI

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Novembre 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
 

CHI PUÒ SCRIVERE SUL BLOG

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 

ULTIME VISITE AL BLOG

beniamino.lipanisusySusigiuseppe.mammanamgcorleoeffelobueinocardinalemarcello.intagliataLe66aspirante65carmencusmabpg_1961tizianaspinellirsmersault1966nicolasaraccoARABONORMANNA
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963