Decima Flottiglia...

Post N° 81


Nota: Legittimita’ o illegittimita’ della guerriglia (commento di Guido Bonvicini - “Decima marinai! Decima comandante!”L’ esecuzione di un ribelle sorpreso armato rientrava nelle norme stabilite dal diritto di guerra che erano accettate dalle nazioni civili, tali norme erano dettate dalla necessita’ di distinguere tra chi intendeva combattere con le armi e il resto della popolazione. Il mimetizzarsi tra i civili di individui che portavano armi solo quando entravano in azione e poi le nascondevano, poneva le popolazioni al rischio delle rappresaglie e della cattura di ostaggi. Atti – anche questi – previsti dalle leggi di guerra.Su questo si sono spese molte parole, ma le posizioni non sono mai cambiate, nemmeno dopo il recente (1982) IX Congresso della “Sociètè Internationale de Droit Penal Militaire et de Droit de la Guerre” che ha confermato la qualifica di combattenti illegittimi a quelli che non portano distintivi riconoscibili a distanza (divisa), non portano le armi in modo visibile, non dipendono da un capo responsabile verso un governo, non sono soggetti alle leggi penali militari.  Con cio’ e’ stato ribadito che non sono le motivazioni ideologiche della lotta, ma e’ il modo in cui essa viene condotta che conferisce legittimita’ ai suoi partecipanti!La polemica sui rastrellamenti e’ infirmata alla base dal fatto d’essere stata creata a posteriori e fuori da qualsiasi ragionamento giuridicoLe associazioni dei partigiani, nate nel dopoguerra, con l’esasperato vittimismo che per decenni hanno propagandato e continuano a propagandare, hanno fatto torto agli stessi partigiani, perche’ che combatte sa quello che vuole e quello che rischia.I partigiani autentici lo sapevano bene e se ne assumevano la responsabilita’ anche quella d’essere fucilati come ribelli.Il fatto di combattere ed insieme essere “ribelli” (rischiando due volte) poteva far considerare con maggior rispetto anche modi e fini della loro azione, fino a suscitare la stima di chi stava dall’ altra parte.Ma nemmeno questo poteva far rinunciare a combattere nei modi che si rendevano necessari, coi rastrellamenti, che erano operazioni richieste da esigenze militari, con le fucilazioni dei franchi tiratori o con le rappresaglie riconosciute dal diritto internazionale.