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« domanda riconvenzionaleLa legge 10/2012 modific... »

Anche le domande riconvenzionali non sfuggono all’obbligatorietà della mediazione

Post n°290 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

E’ quanto ha sancito lo scorso 15 marzo il Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, con un’ordinanza che ha posto un altro tassello all’interpretazione e all’integrazione della normativa sulla mediazione.
La Giurisprudenza di merito, infatti, sta giocando un ruolo importante nel colmare le lacune e le questioni insolute ereditate dal legislatore in ordine alla disciplina sulla media-conciliazione.
Una delle vexatae quaestiones è stata oggetto della recente ordinanza summenzionata, la quale ha cercato di chiarire il dubbio insorto in merito alle domande riconvenzionali introdotte in giudizio dal convenuto (ovvero da un terzo) e alla loro sottoposizione alla procedura conciliativa.
Ebbene, il Tribunale, dopo un excursus avente ad oggetto le materie oggetto di previo tentativo obbligatorio di mediazione (nel caso di specie si trattava di un contratto di locazione), ha evidenziato che la legge sulla mediazione di cui al d.lgs 28/2010, ai sensi dell’art. 5, stabilisce che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad ... e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ...”.
Orbene, il legislatore, nella disposizione testè citata, non pone alcun riferimento soggettivo. In altri termini, è dubbio il suo riferimento alla domanda della parte attrice ovvero a quella della convenuta.
Ma vi è di più. Alla luce di tali assunti, il Tribunale di Roma ha concluso nel senso di estendere a qualsivoglia parte voglia introdurre in giudizio una domanda (sia in via principale che in via riconvenzionale) l’esperimento del previo tentativo di mediazione, qualora quest’ultimo sia previsto come obbligatorio.
Nulla, infatti, invita a concludere in senso contrario, attesa la natura di domanda comune sia a quella proposta dalla parte attrice che a quella introdotta dalla convenuta (o da un terzo).
In tali casi, infine, è il giudice stesso a dover disporre la separazione delle cause e, per l’effetto, a fissare un termine entro il quale la parte convenuta debba adire l’Organismo di mediazione, al fine di tentare la transazione bonaria della controversia in merito alla domanda riconvenzionale.

 
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