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La legge 10/2012 modifica ancora la norma sulla sanzione pecuniaria per chi non aderisce al tentativo obbligatorio di mediazione

Post n°291 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

Ancora non trova tregua l’iter di definizione e di legittimazione della legge sulla mediazione. In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore, infatti, al fine di scongiurare eventuali elementi anticostituzionali, ha fatto dietro-front in ordine ad una disposizione che aveva destato non pochi dubbi di legittimità.

Si tratta, nella specie, della norma inerente alla sanzione pecuniaria pari al contributo unificato che il giudice dovrebbe irrogare, con ordinanza non impugnabile emanata alla prima udienza, alla parte che non abbia aderito al previo tentativo obbligatorio di mediazione senza un giustificato motivo.

E’ bene premettere che il legislatore, già nel testo originario, aveva previsto, una norma (art. 8 d.lgs 28/2010, tutt'ora vigente) che sanziona la contumacia di una delle parti alla procedura conciliativa senza giustificato motivo mediante la valutazione di tale comportamento inerte ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cd. argomento di prova).
Ciò nonostante, l’istituto della mediazione ancora non trovava una propria legittimazione o terreno fertile.

Orbene, con legge 148/2011 il legislatore affianca a tale sanzione quella pecuniaria di cui già si è detto, tranne nelle ipotesi in cui la parte non possa presenziare dinanzi al mediatore per giustificato motivo.
Ma al fine di rendere maggiormente pregnante la partecipazione al tentativo conciliativo, il d.l. 212/2011 aveva previsto che tale sanzione venisse irrogata, nel successivo giudizio, alla prima udienza e con ordinanza non impugnabile.

A tal guisa, dubbi di non poco momento sono sorti anche e soprattutto in merito alla nozione di “giustificato motivo” di assenza che lascia ampio spazio all’interpretazione delle parti e alla loro libertà di eludere la procedura conciliativa.

Problematica aggravata dalla circostanza che ad ora alcuna pronuncia è intervenuta a chiarire e circoscrivere tale nozione.

Come detto, la legge di conversione (L. 17/2/2012, n.10) del d.l. 212/2011 ha soppresso la postilla che riguarda l’irrogazione della sanzione alla prima udienza e con ordinanza non impugnabile, conscia delle conseguenze irragionevoli a cui avrebbe portato tale norma anche ai fini del diritto di difesa della parte.

In verità, si tratta solo di una delle tante modifiche che interesseranno la legge sulla mediazione, atteso l’elevato grado d’incertezza sistematica che ancora la caratterizza, anche a causa dell’alea che il giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte Costituzionale comporta.

 
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