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Credito d'imposta di una mediazione come fare?

E’ tempo di dichiarazioni dei redditi.

L’art. 20 del decreto legislativo 28/2010 prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è euro 250.

Come fare?

1)-Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante.

2)-Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia.

3)-In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio. Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nel Modello Unico un importo eccedente il limite di 500 euro.

Se l’avente diritto è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo può utilizzare il credito in compensazione con altri debiti derivanti da imposte sui redditi, ritenute, Iva, Irap, ecc. mediante il modello F24.

Se l’avente diritto è, invece, una persona fisica non titolare di partita Iva può utilizzarlo in diminuzione delle imposte sui redditi.

 
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