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Mediazione civile e commerciale
 

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Memorie degli avvocati al mediatore prima degli incontri.

 

Le memorie  sono il primo momento di contatto con il mediatore e sono una chance per instaurare  una proficua collaborazione, per spiegare quali sono gli interessi del cliente e quali ostacoli possono impedire la risoluzione della controversia. Prima di scrivere la memoria è bene  consultarsi con il mediatore, chiedere di quali informazioni ha bisogno soprattutto evidenziando quali debbano essere mantenute confidenziali e non essere portate a conoscenza della controparte.
I mediatori usano tecniche diverse e perciò è fondamentale discutere prima.Il mediatore potrebbe chiedere:
1) una sintesi dei fatti, con le motivazioni in diritto e le richieste avanzate, sicuramente intende valutare  la lite sotto il profilo giuridico.
2) una valutazione approfondita delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento delle pretese e visionare le memorie giudiziali già prodotte, può voler entrare direttamente nel merito.
3) conoscere se le parti hanno  già tentato un'accordo e perché il tentativo sia fallito, e se intendono effettuare un nuovo tentativo, in questo caso il mediatore vuole  comprendere le ragioni reali  per trovare una soluzione .
Se il mediatore non richiede documenti o memorie, l’avvocato può in ogni caso chiedere di poter inviare un atto scritto introduttivo per illustrare la posizione del proprio assistito.
Sia che il mediatore lasci alle parti la scelta, sia che si limiti a fornire delle indicazioni generiche su come redigere le memorie introduttive, la memoria dovrebbe sempre contenere le seguenti informazioni:
Descrizione della controversia e implicazioni giuridiche


a) Esposizione dei fatti evidenziando in modo chiaro la cronologia degli eventi, la posizione sui punti essenziali della vicenda e gli interessi del cliente in merito alle problematiche più rilevanti.


b) Esposizione delle motivazioni in diritto e della posizione del proprio cliente in merito a ciascuna di esse.


c) Identificazione della domanda, indicazione delle richieste, ad esempio ai fini del riconoscimento dell’inadempimento o del danno subito e  relativo risarcimento.


d) Riepilogo  delle iniziative giudiziarie già compiute ed esiti.


e) Informazioni o  prove che si ha necessità di acquisire, con specifica indicazione di eventuali soluzioni transattive.
Informazioni sulle ipotesi di soluzione
a)
Indicazione degli interessi del cliente che si vorrebbero soddisfare con la mediazione.
b) Trattative già compiute, offerte e contro-offerte formulate prima di avviare la mediazione.
c) Identificazione dei motivi che hanno impedito il raggiungimento di un accordo e suggerimenti sulle possibili strategie da adottare per superarli.
d) Indicazione di cosa ci si aspetta dal mediatore e di quali proposte alternative si vorrebbe che l’altra parte prendesse in considerazione.
Altre informazioni:
a)
Indicazione dei soggetti che parteciperanno alle sessioni di mediazione e a quale titolo.
b) Invio delle prove documentali rilevanti.
Le memorie non richiedono particolari formalità ma dovrebbero descrivere in modo adeguato i fatti e le motivazioni di diritto sottese alla controversia, nonché le prove e i documenti che supportano la propria posizione. Questo non significa che si debbano produrre tutte le prove di cui si dispone, a meno che ciò non sia stato espressamente richiesto dal mediatore. È consigliabile produrre i documenti sufficienti a fornire al mediatore una descrizione esaustiva della lite e degli interessi sottesi depositando i documenti più rilevanti quali i contratti, le perizie o la corrispondenza. Occorre inoltre tener presente che questi documenti non sono necessariamente quelli che saranno presentati in giudizio e pertanto non devono essere elaborati con una strategia puramente difensiva.
I documenti possono essere utilizzati in qualsiasi momento nel corso del procedimento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le informazioni contenute possono ad esempio essere utilizzate per preparare il discorso iniziale durante la prima sessione congiunta. Le domande poste dal mediatore in questa fase saranno sicuramente riproposte successivamente. È inoltre consigliabile preparare le memorie introduttive insieme al proprio cliente: in tal modo non solo verranno meglio chiariti i suoi interessi, ma sarà più semplice renderlo partecipe del ruolo primario che dovrà poi svolgere nel corso della mediazione.
Le memorie riservate al solo mediatore
Talvolta insieme  a quelle indirizzate a tutte le parti, l’avvocato può redigere delle memorie riservate al solo mediatore. Si tratta di una documentazione dal  contenuto assolutamente confidenziale che il mediatore non potrà condividere con la  controparte, salva diversa indicazione. Di norma le memorie riservate contengono informazioni preziose, punti di forza o debolezza del cliente che non vuole far sapere a controparte per non perdere potere negoziale nella trattativa. Il mediatore, studiate attentamente le memorie confidenziali nella fase preliminare alla mediazione, prepara l’incontro di mediazione avendo a disposizione un quadro generale delle posizioni e interessi delle parti, riservandosi di approfondire le informazioni confidenziali con ciascuna parte seduta separata.

 
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Tribunale di Palermo, ordinanza 13 aprile 2012

Post n°308 pubblicato il 25 Maggio 2012 da Mediazionecivile

------------------------Testo-------------------------------------
Tribunale di Palermo, sez. II Civileordinanza 
Fatto e diritto
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 02/4/2012 nel procedimento n. 8046/2011 R.G.;
vista la documentazione versata, e le deduzioni delle parti in ordine all'avvio del procedimento di mediazione dopo l'udienza di discussione, fissata a seguito del mutamento del rito in speciale locatizio;
ricordato che a mente del disposto di cui all'art. 5 IV co. d.lvo 28/2010 la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
osservato allora che per il procedimento per convalida di sfratto (quale quello di specie) il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito;
considerato perciò che va condiviso l'orientamento secondo cui è onere della parte (nel caso di specie, rammentato dal giudice in sede di mutamento del rito) avviare il procedimento di mediazione all'esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all'udienza fissata ex art. 667 c.p.c.;
rilevato che nel caso di specie la società intimante ha dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l'udienza del 21 dicembre
2011, calendata appunto ex art. 667 c.p.c., atteso che è questa l'udienza in seno alla quale va appunto avviato il meccanismo di "sanatoria" previsto dal più volte citato art. 5;
ritenuto, pertanto, che la questione della procedibilità della domanda (su cui le parti erano state invitate a dedurre alla udienza del 1° febbraio 2012) deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre;
viste le istanze istruttorie formulate, ammette, siccome rilevante, la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente-intimante con la memoria depositata il 25.11.2011 (e ad esclusione del primo articolato, ex art. 2722 c.c.), e limitando a due i testi da escutere, mentre non ammette la prova testi della resistente, non vertendo su circostanze specifiche in fatto;
P.Q.M
disattesa allo stato ogni altra, diversa istanza,
fissa per la prosecuzione l'udienza del 25 giugno 2012 ore 11:00, per l'espletamento della prova ammessa.
Palermo, 13.4.2012
Il Giudice
Giudice Giuseppe De Gregorio
-------------------------------------------------------------------
Procedimento per convalida di sfratto: mediazione obbligatoria dopo il mutamento del rito ex art.667 c.p.c.
Secondo quanto dispone l'art. 5 IV co. d.lvo 28/2010, la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile. Ne consegue, che per tale procedimento il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria.
fonte:101mediatori

 


 
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Dipendente pubblico part-time può fare il mediatore

Il Ministero della Giustizia aveva già autorizzato ad esercitare attività dimediatore:
1)i cancellieri dei tribunali e dipendenti.
Il Ministero della Giustizia si era  pronunciato circa l'incompatibilità della attività di mediatore:
a) i giudice di pace.
Ora Il Dipartimento della funzione pubblica si è ora espresso per la figura dei dipendenti
Circolare Ministero 24.01.2012

Il 24 gennaio è stata diramata una circolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha ad oggetto indicazioni interpretative in merito all'autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di mediatore da parte dei pubblici dipendenti.

Il Ministero chiarisce alcuni punti fondamentali quali: l'assenza di particolari divieti, permessi per l'aggiornamento, l'ordine di svolgere tale attività al di fuori dell'orario di lavoro, e la possibilità per i dipendenti part-time di iscriversi ad albi professionali e svolgere quindi la relativa attività professionale.

Particolare attenzione è stata per il conflitto di interesse: nonostante la disciplina specifica (d.lgs. n. 28/2010 e d.m. n. 180/2010) non dica niente in proposito, la questione deve essere affrontata in base ai principi generali che regolano la materia dell'incompatibilità. Le valutazioni devono essere compiute in sede istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione (art. 53 d.lgs. n. 165/2001), pertanto questa sarà negata quando l'attività di mediatore integri lo svolgimento di attività professionale, preclusa al pubblico dipendente, se svolta con abitualità, sistematicità e continuità e quando oggetto dell'incarico sia una situazione di conflitto di interesse.

 
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Le spese sostenute per la mediazione civile sono recuperabili dalla parte che ha vinto il processo

 Tribunale di Modena, sentenza 9 marzo 2012

Commento:
Le spese di "avvio del procedimento" sono a carico di ciascuna parte che aderisce alla mediazione nella misura di euro 40, oltre ad Iva (art. 16 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180), spese che ciascuna parte ha sopportato anticipatamente. Le "spese di mediazione" invece sono dovute in solido da ciascuna parte, secondo "l'importo indicato nella tabella allegata al decreto" (art. 16, 3° comma, D.M. cit.). Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva sostenuta per espletamento della mediazione.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

(Sezione II° civile)

nella persona del giudice dr. Roberto Masoni ha pronunciato la seguente sentenza dandone lettura integrale all'odierna udienza 9 marzo 2012 nella causa iscritta nel Ruolo generale affari contenziosi n.___/___ promossa da A. B. e M. P. rappresentate, e difese per procura speciale a margine dell'atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità dall'avv. L. A.

Contro R. A. B. M., contumace.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La attrici hanno intimato sfratto per morosità non avendo il convenuto versato rate di canone relative ai mesi luglio-settembre 2011 dovute per il godimento di immobile locato posto a Modena, C.so V. E..

II. In diritto, il convenuto, costituendosi in giudizio personalmente, all'udienza dell'8 novembre 2011 ha dichiarato di ammettere la morosità ma di non avere versato i canoni dato che nell'appartamento la caldaia non scaldava a sufficienza ed una finestra non chiudeva. Le eccezioni di viziosità della res locata non hanno trovato riscontro probatorio alcuno dal momento che il convenuto non si è costituito in giudizio nella fase a plena cognitio, sicché le stesse vanno reiette. A fronte del grave inadempimento (tale ex art. 5 l. n. 392 del 1978), la locazione de qua va risolta per grave inadempimento del convenuto con fissazione della data di rilascio. Quest'ultimo va pure condannato al versamento dei canoni impagati a far data dal 1° giugno 2011 e fino all'effettivo rilascio.

III. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo in forza di criterio equitativo in seguito ad abrogazione delle tariffe professionali (art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1), che mantengono comunque valore indicativo. Nel passaggio della causa dalla fase procedimentale a quella processuale in seguito a mutamento del rito, è stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione (art. 5, 4° comma, letto b, d.lg. n. 28 del 2010), cui entrambe le parti hanno aderito, per quanto non sia stato raggiunto un accordo conciliativo (come risulta dal relativo verbale dell'8 febbraio u.s.). Ebbene, le spese di "avvio del procedimento" sono a carico di ciascuna parte che aderisce alla mediazione nella misura di euro 40, oltre ad Iva (art. 16 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180), spese che ciascuna parte ha sopportato anticipatamente. Le "spese di mediazione" invece sono dovute in solido da ciascuna parte, secondo "l'importo indicato nella tabella allegata al decreto" (art. 16, 3° comma, D.M. cit.).

Nella specie le attrici hanno esborsato ed anticipato la somma complessiva di euro 104,87 (doc. 4). L'importo è dovuto in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva di euro 152 sostenuta per espletamento della mediazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da P. M. e A. B. con atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità notificato in data 29 settembre 2011,

1. dichiara risolta la locazione afferente immobile posto a Modena, C.so V. E., per grave inadempimento del convenuto e fissa per il rilascio il giorno 8 maggio 2012;

2. dichiara tenuto e condanna il convenuto al versamento della somme dovute ed impagate per canoni locativi a far data dal 1° giugno 2011 e fino all'effettivo rilascio;

3. dichiara tenuto e condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi euro 1.200 (di cui euro 250 per anticipazioni, di cui euro 152 per spese di mediazione), oltre ad IVA e CAP, come per legge.

Modena lì, 9 marzo 2012

Il Giudice

 

 



La sentenza affronta la questione delle spese sostenute nel procedimento di mediazione. Probabilmente nella prassi non troverà facile applicazione l’art.13 del D.Lgs.28/2010, in materia di spese processuali e di mediazione (previsto nel caso in cui la sentenza che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore o qualora non corrisponda al contenuto ma ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, comma 2 articolo cit.). Tanto perché la proposta del mediatore è una mera ipotesi rimessa alla volontà delle parti e generalmente non richiesta. A tal proposito appare condivisibile la decisione presa dal giudice modenese che stabilisce comunque la ripetizione delle spese di mediazione a carico della parte soccombente nel successivo giudizio qualora manchino i presupposti di cui all’art.13 cit., poiché in forza del principio di causalità, le spese sostenute per la mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.).

Fonte:101mediatori

 
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