Creato da Mediazionecivile il 02/01/2012
Mediazione civile e commerciale
 

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Esempio discorso iniziale del mediatore.

Signori buongiorno.
Grazie per essere qui, a nome mio e dell'organismo ..... che ospita questo tentativo di conciliazione.
Io sono ............. e oggi sono qui nella veste di vostro mediatore.
Mi ridite gentilmente i vostri nomi......................
Vi faccio subito una domanda: è la vostra prima mediazione?
Allora vi chiedo di concedermi pochi minuti per fare una brevissima introduzione che ci serve per andare poi in modo spedito.
Oggi siamo qui per cercare di trovare un accordo.
Io non sono un giudice, non sono un arbitro, non sono qui per dare torto o ragione, al contrario la mia funzione qui oggi è quella di aiutarvi affinchè voi stessi possiate trovare una soluzione di vostro interesse.
Per consentirmi di aiutarvi,vi chiedo sin d’ora autorizzazione di prendere appunti durante questo incontro.
Non vi sono particolari formalità da seguire durante l’incontro e vorrei ricordarvi che tutto quello che ci diamo in questa sede, è e resta confidenziale.
Vi ricordo che, accettando il regolamento di questo organismo nel depositare la domanda vi siete impegnati a non chiamare né me né la segreteria a testimoniare in futuri non auspicabili contenziosi tra di voi.
Inizieremo con una sessione congiunta, come siamo qui adesso, dove tutti, intorno a questo tavolo avranno la possibilità di fornire il proprio punto di vista. Anche se non ce ne è bisogno, vi chiedo comunque durante questa sessione di non interrompermi a vicenda perché avrete tutti la possibilità di parlare. Eventualmente, mentre parla l’altra parte potete appuntarvi le cose per poi illustrarle durante il vostro turno di parola.
Mi riservo la facoltà se lo riterrò necessario di sentirvi anche separatamente in incontri individuali e, anche in questo caso, tutto quello che ci diremo rimarrà riservato, a meno che non mi autorizziate espressamente a riferirlo all’altra parte.
La procedura si considera conclusa quando uno di voi decide di abbandonare questo tavolo o quando viene raggiunto un accordo o quando riscontreremo l’impossibilità di raggiungere un accordo.
In tal caso se lo riterrò opportuno formulerò una proposta, che potrete anche chiedermi congiuntamente, in tale evenienza sarà mia premura spiegarvi modalità e conseguenze.
C’è qualcosa che volete chiedermi?
Vi chiedo se avete problemi di tempo, in tal caso possiamo fissare subito un altro incontro se ci servisse, in modo che possiamo sfruttare serenamente il tempo che ora abbiamo a disposizione.
Hò la documentazione che avete depositato, vorrei sentire ora il vostro punto di vista.
Se lei è d’accordo, iniziarei da…...... che ha depositato domanda per questa mediazione.
Fonte:mediazionefrapari

 
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Corso per Mediatori civili e commerciali

Per diventare mediatore conciliatore professionale occorre superare un esame al termine di un corso di almeno 50 ore.
L'esame, scritto e orale, è volto a verificare la capacità di sostenere una mediazione simulata e la conoscenza della normativa, in particolare il d.lgs 28/2010

Per poter accedere al corso bisogna essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) Laurea(anche con lauree triennali) in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, scienze della comunicazione e corsi di laurea equipollenti.
2)
Avvocati, notai, dottori commercialisti, esperti di contabilità ed amministrazione, consulenti del lavoro, geometri, periti industriali ed agrari, promotori finanziari iscritti ai rispettivi Ordini, Albi e Collegi professionali.

 

 
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Giudice di pace di Napoli eccepisce sulla obbligatorietà della mediazione.

L’entrata in vigore della mediazione obbligatoria anche per le controversie in materia di condominio e sinistri stradali, il 21 marzo, ha fatto aumentare di molto il numero delle istanze di mediazione.

I Giudici di pace si sono mostrati alquanto restii ad accettare l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio.

Un Giudice di pace di Napoli , lo scorso 23 marzo, ha eluso il regime della mediazione obbligatoria nelle controversie in cui rileva il successivo giudizio dinanzi ai Giudici di Pace.

Orbene, il Giudice de quo ha stabilito che la legge sulla mediazione (d.lgs. 28/2010) non ha abrogato gli artt. 320 e 322 c.p.c. in materia di giudizio dinanzi al Giudice di Pace, il quale rappresenta una disciplina speciale rispetto al rito ordinario.

Gli articoli  320 e 322 c.p.c. prevedono rispettivamente un tentativo conciliativo giudiziale e stragiudiziale dinanzi al Giudice di pace, quest’ultimo nato proprio al fine di ottenere il medesimo effetto deflattivo che si sta cercando di realizzare con la procedura di cui al d.lgs. 28/2010.

Dice il Giudice partenopeo, che la legge sulla mediazione non ha abrogato gli artt. 320 e 322, né, tantomeno, li prevede espressamente.

Per tale ragione, conclude  che legittimare un tentativo di mediazione, prima di un ulteriore tentativo conciliativo dinanzi al Giudice di pace, sarebbe illogico e in contrasto con il dato sistematico.

è una pronuncia che ha destato perplessità di non poco momento in ordine all’elusione operata dalla stessa, ma che avrà sicuramente un seguito tra i Giudici di pace e gli operatori del diritto che continuano ad intravedere elementi di incostituzionalità della legge sulla mediazione, in  attesa che si pronunci la Corte Costituzionale in merito.

 
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Il dipendente pubblico può fare il Mediatore??

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di mediatore civile e commerciale per il pubblico dipendente, deve essere concessa solo se questa non genera incompatibilità con la funzione pubblica (ovvero quando sussiste un conflitto di interesse) né quando implica una vera e propria attività professionale. E’ pertanto auspicabile che, al fine di assicurare una certa omogeneità di trattamento e per conferire il massimo grado di trasparenza, ogni amministrazione adotti dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni. E’ quanto mette nero su bianco la nota n.3357/2012 del dipartimento della Funzione pubblica, che fornisce indicazioni in merito al regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività di mediatore civile e commerciale da parte dei pubblici dipendenti. Nel silenzio delle disposizioni legislative in materia, il dlgs n.28/2010 e il dm n.180 del 18.10.2010, la Funzione pubblica precisa che occorre richiamare i principi sull’incompatibilità previsti all’articolo 53 del dlgs n.165/2001. Norma che non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche se occasionali, che non sono compresi nei compiti e doveri d’ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 
E’ pertanto necessario che la questione se ammettere il pubblico dipendente allo svolgimento dell’attività di mediatore, sia tutta nelle mani dell’amministrazione che, in sede di istruttoria, dovrà verificare la natura dell’incarico che dovrà essere caratterizzato dall’occasionalità e che non deve presentare alcun profilo di conflitto di interesse rispetto all’attività istituzionale. A corollario, Palazzo Vidoni specifica che scatta il diniego se l’incarico integri lo svolgimento di un’attività professionale (preclusa al dipendente a tempo pieno). Inoltre, l’eventuale autorizzazione dovrà contenere espressamente la “clausola” che l’incarico dovrà svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, eventualmente utilizzando gli strumenti oggi vigenti (ferie, permessi personali), sempre che questi siano compatibili con le esigenze dell’amministrazione. 
 
Da ciò, prosegue la nota della Funzione pubblica, per assicurare un trattamento uniforme e garantire la massima trasparenza, sarebbe opportuno che ogni amministrazione adottasse dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni, in cui potranno essere indicati eventuali ipotesi di conflitto di interesse, nonché i limiti e le condizioni cui le autorizzazioni allo svolgimento dell’attività di mediatore potranno essere assoggettate.

 
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Statistiche Mediazione del Ministero al 31 marzo 2012.

Dal 21 marzo 2012 sono entrate le nuove materie (RCA auto e condominio) nell'ambito della obbligatorietà della mediazione civile.
Subito sono aumentati i numeri.

21mar/aprile5.070
mag-115.735
giu-117.333
lug-116.317
ago-112.534
set-116.819
ott-118.956
nov-119.157
dic-118.889
gen-128.948
feb-129.757
mar-1212.175

http://www.governo.it/backoffice/allegati/68027-7686.pdf

 
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