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Anche le domande riconvenzionali non sfuggono all’obbligatorietà della mediazione

Post n°290 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

E’ quanto ha sancito lo scorso 15 marzo il Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, con un’ordinanza che ha posto un altro tassello all’interpretazione e all’integrazione della normativa sulla mediazione.
La Giurisprudenza di merito, infatti, sta giocando un ruolo importante nel colmare le lacune e le questioni insolute ereditate dal legislatore in ordine alla disciplina sulla media-conciliazione.
Una delle vexatae quaestiones è stata oggetto della recente ordinanza summenzionata, la quale ha cercato di chiarire il dubbio insorto in merito alle domande riconvenzionali introdotte in giudizio dal convenuto (ovvero da un terzo) e alla loro sottoposizione alla procedura conciliativa.
Ebbene, il Tribunale, dopo un excursus avente ad oggetto le materie oggetto di previo tentativo obbligatorio di mediazione (nel caso di specie si trattava di un contratto di locazione), ha evidenziato che la legge sulla mediazione di cui al d.lgs 28/2010, ai sensi dell’art. 5, stabilisce che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad ... e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ...”.
Orbene, il legislatore, nella disposizione testè citata, non pone alcun riferimento soggettivo. In altri termini, è dubbio il suo riferimento alla domanda della parte attrice ovvero a quella della convenuta.
Ma vi è di più. Alla luce di tali assunti, il Tribunale di Roma ha concluso nel senso di estendere a qualsivoglia parte voglia introdurre in giudizio una domanda (sia in via principale che in via riconvenzionale) l’esperimento del previo tentativo di mediazione, qualora quest’ultimo sia previsto come obbligatorio.
Nulla, infatti, invita a concludere in senso contrario, attesa la natura di domanda comune sia a quella proposta dalla parte attrice che a quella introdotta dalla convenuta (o da un terzo).
In tali casi, infine, è il giudice stesso a dover disporre la separazione delle cause e, per l’effetto, a fissare un termine entro il quale la parte convenuta debba adire l’Organismo di mediazione, al fine di tentare la transazione bonaria della controversia in merito alla domanda riconvenzionale.

 
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domanda riconvenzionale

Post n°289 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

La domanda riconvenzionale ricorre quando il convenuto, nel processo civile, esercita apposita domanda (e quindi, autonoma azione) verso l'attore: non si limita cioè a difendersi, ma chiede un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole all'attore, andando oltre il rigetto della domanda proposta.

La domanda riconvenzionale nel processo italiano

L'articolo 36 del codice di procedura civile prevede due casi di domanda riconvenzionale:

  • nel primo, si ha la riconvenzionale dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, in cui ricorre identità della causa petendi tra la domanda principale e quella appunto riconvenzionale;
  • nel secondo, si ha la riconvenzionale dipendente dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione: le causae petendi sono diverse e la riconvenzionale si collega alla domanda di rigetto dell'azione.

Con la domanda riconvenzionale il convenuto abbandona l'atteggiamento di mero contrasto della domanda dell'attore (che si esprime con difese ed eccezioni) e cerca di rendere il processo funzionale all'affermazione di un proprio diritto soggettivo, tentando di ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva, modificativa o estintiva. La riconvenzionale si distingue dalla domanda principale da un punto di vista formale: si instaura in un processo già pendente e contro un soggetto che è già parte di quel processo. Non occorre perciò alcun atto di costituzione essendo sufficiente la mera comparsa; ed è nella comparsa di risposta che il convenuto deve indicare la riconvenzionale. Comparsa di risposta che va solo depositata essendo la controparte già parte del giudizio. Si considerano Riconvenzionali le domande che il convenuto effettua nei confronti degli altri convenuti, e quelle dell'attore verso il convenuto (reconventio reconventionis). L'incidentalità da cui è connotata la riconvenzionale non deve trarre in inganno: si tratta di una domanda che allarga l'oggetto di cognizione fattuale del giudice e del suo potere decisorio. Qualche difficoltà si registra in ordine alla distinzione tra riconvenzionale e fenomeno dell'eccezione. La diversità si nota sul piano sostanziale: solo l'eccezione è rilevabile dopo la scadenza del termine di prescrizione, e solo l'eccezione è opponibile a patto che il contratto non sia ancora stato eseguito.

L'art. 36 nei casi di connessione stretta tra le due domande consente una deroga alle ordinarie regole di competenza per territorio al fine di consentire che la trattazione e la decisione delle due cause avvenga davanti allo stesso giudice.

A seguito della novella del 1990 ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, in forza dell'art 183 cpc la figura della "reconventio reconventionis":.è possibile che, a fronte della domanda riconvenzionale promossa dal convenuto, a sua volta l'attore proponga un’altra domanda riconvenzionale. esempio: l'attore agisce in giudizio per ottenere il pagamento di un determinato credito; il convenuto propone, a sua volta, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento di un contro-credito, magari di importo superiore. L'attore a questo punto propone una reconventio reconventionis, ad esempio, proponendo una domanda di risoluzione del contratto su cui è fondato il contro-credito. Queste due domande sono collegate tra loro, ecco perché se si parla di reconventio reconventionis: si fa una domanda riconvenzionale con cui si risponde ad una precedente domanda riconvenzionale.

Diversa dalla domanda riconvenzionale è l' eccezione riconvenzionale (che resta comunque nell'ambito della mera difesa): si tratta di un'eccezione che si fonda su fatti che, di per sé, potrebbero costituire la causa petendi di un'azione autonoma, ma che realizzano la funzione processuale dell'eccezione. In buona sostanza, si tratta di un'eccezione che ha ad oggetto (non un fatto semplice) un fatto diritto che si fa valere per un mero scopo difensivo: il convenuto non sollecita provvedimenti positivi a sé favorevoli, ma tende ad ottenere solo il rigetto della domanda attorea, opponendo al diritto azionato un altro diritto, valevole a privare il primo della sua efficacia.

 
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legalizzazione

Post n°287 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

legalizzazione /legaliddzatˈtsjone/ f.

  1. (per rendere legale) legalization
  1. (per autenticare) certification, authentication.

'legalizzazione' trovato anche in queste voci:
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esercitare la professione legale/forense practice law

Post n°286 pubblicato il 30 Aprile 2012 da Mediazionecivile

esercitare la professione legale/forense  practice law

 
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