Creato da ilsimposio86 il 16/03/2009

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L'etichetta dei vini.

L'etichetta dei vini.

 

Informazioni recenti sulle normative relative all'etichettatura >qui<

 

Diamo uno sguardo generale alla normativa che regola l'etichettatura dei prodotti alimentari. Per legge l'etichettatura è l'insieme di tutte le menzioni, indicazioni, marchi, immagini, simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che si trovano sull'imballaggio, su un'etichetta applicata, sui cartelli o fascette legati al prodotto.
L'etichetta, per essere corretta, deve contenere:
· Denominazione di vendita: si tratta del nome previsto per legge su alcuni prodotti (olio extra vergine di oliva, miele, farina tipo 1, ecc.) oppure del nome usato per consuetudine (passata di pomodoro, maionese, ecc.). Non si può sostituire con un nome di fantasia: si può dare il nome "pelatissimo" ma bisogna sempre specificare che si tratta di pomodori pelati.
· Elenco degli ingredienti: la dicitura ingredienti è seguita da tutte le sostanze utilizzate per la preparazione del prodotto, compresi gli additivi, indicate in ordine di peso decrescente.
· Quantità netta: è indicata in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi e le abbreviazioni sono sempre in lettere minuscole, tranne che per il litro. 
· Termine minimo di conservazione e data di scadenza. Il primo, indicato con "da consumarsi preferibilmente entro la fine di" è piuttosto un consiglio: il prodotto è sicuramente buono fino alla data riportata, ma si può usare anche dopo senza rischi per la salute.
La dicitura "da consumarsi entro" indica che i prodotti non possono essere venduti dopo che si è superata la data indicata. La data di scadenza non è prevista per prodotti con contenuto alcolico di almeno 10°, per l'aceto, per la frutta e verdura fresca a meno che non siano sbucciati o tagliati.
·Data di produzione: è obbligatoria solo per le carni suine insaccate o preconfezionate e per i formaggi fusi.
· In etichetta devono essere anche riportati il nome del produttore, la sede del produttore o del confezionatore, il grado alcolico dove previsto, il lotto di produzione (o, in sostituzione, la data di scadenza indicata con giorno, mese e anno), le modalità di conservazione se necessarie, le istruzioni per l'uso dove previste, il luogo di origine o provenienza nei casi in cui l'omissione potrebbe trarre in inganno l'acquirente.
· La lingua usata deve essere sempre quella italiana, anche per i prodotti di importazione, anche se possono essere presenti indicazioni in più lingue.
· Sull'etichetta dei prodotti liquidi dev'essere presente anche un disegno o una scritta che inviti a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso.
 

LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE
La legge vieta di pubblicizzare un prodotto vantando caratteristiche che sono comuni a tutti i prodotti analoghi come proprie di quel prodotto particolare. Ad esempio, non si può scrivere sull'etichetta dei pomodori pelati "senza conservanti né coloranti" perché la legge vieta l'utilizzo di questi additivi in tutti i pomodori pelati. E' vietato anche vantare particolari azioni preventive o curative per un prodotto alimentare: queste informazioni sono riservate per legge ai prodotti dietetici, ai prodotti per l'infanzia, alle acque minerali e ad altri particolari prodotti che necessitano di autorizzazione alla produzione da parte del Ministero della Sanità. Ciò significa che si può vendere un prodotto senza glutine senza indicare però: "idonea nei casi di celiachia" se non si possiede la necessaria autorizzazione. Un'altra regola è che se in etichetta si descrivono particolari proprietà nutrizionali di un prodotto, va sempre inserita la tabella nutrizionale. Cioè se si pubblicizza un prodotto "ad alto contenuto di vitamina C", bisogna per legge inserire poi la tabella nutrizionale che attesti l'effettivo contenuto della vitamina.
 

CODICE A BARRE
Quante volte ci siamo chiesti cosa significa il codice a barre riportato su tanti prodotti? La sua funzione è sostanzialmente quella di consentire una miglior gestione del prodotto, velocizzando i passaggi dei prodotti alla cassa facendone leggere appunto il codice a barra a uno scanner e semplificando la gestione del magazzino.
 

E L'ORTOFRUTTA? 
La legge prevede che sugli imballaggi o comunque ben esposti al pubblico nella vendita al dettaglio devono essere riportate obbligatoriamente la varietà del prodotto, la categoria di qualità e il luogo di provenienza.

 

QUANDO L'ETICHETTA E' IRREGOLARE
Un prodotto con etichetta irregolare non può rimanere in vendita, ma dev'essere ritirato e restituito al fornitore. Tutti gli operatori della filiera (produttori, grossisti, dettaglianti) sono tenuti al controllo della conformità delle etichette: nel caso di un'etichetta non conforme che resta in commercio, la sanzione di 12 milioni è applicata sia al produttore, sia al grossista, sia al dettagliante.

 

L'ETICHETTA DEI VINI
In attesa di un'annunciata modifica della normativa specifica, le legge in vigore prevede che un vino etichettato a norma deve contenere la denominazione di vendita, il nome e la sede del produttore e/o del trasformatore, la quantità e la gradazione alcolica presenti congiuntamente su un unico campo visivo (che può essere l'etichetta o la contro etichetta, o il collarino, ma tutti insieme). Di solito appaiono sull'etichetta, mentre sulla contro etichetta sono presenti le caratteristiche, le temperature di servizio, gli abbinamenti gastronomici (non obbligatori) mentre sono obbligatori il numero di lotto di appartenenza del vino e la dicitura ecologica che inviti con un disegno o una scritta a non disperdere il recipiente nell'ambiente dopo l'uso. Con il numero di lotto si identifica una quantità di bottiglie di vino confezionate in circostanze identiche: esso è generalmente preceduto dalla lettera L seguito dai numeri che fanno riferimento alla data di imbottigliamento del vino; il numero di lotto è obbligatorio per tutti i prodotti dove non è indicata chiaramente la data di scadenza con l'indicazione del giorno e del mese.
Un occhio particolare va dato alla denominazione di vendita: l'etichetta di un vino da tavola (che quindi non è un D.O.C., un D.O.C.G., un I.G.T., ecc.) non può fare in nessun caso menzione sull'etichetta di un vitigno o di una zona geografica, né può recare marchi, disegni o parti di parole che contengano il nome di un V.Q.P.R.D. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), né può contenere indicazioni concernenti un'origine geografica, una varietà di vite, un'annata di raccolta o riferimenti a qualità superiori. Ad esempio non è regolare un'etichetta recante "Vino da Tavola... prodotto con Primitivo di Manduria": il Primitivo o è un Primitivo D.O.C., o è I.G.T., ma non può essere un vino da tavola che dichiari di essere fatto con Primitivo e/o a Manduria.

 
 
 
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