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« MANIFESTAZIONE SABATO 7 ...PENSIERI.......... »

E' ARRIVATA L'ORA DI RIBELLARCI

Post n°18 pubblicato il 04 Marzo 2009 da pierpaso01

Cari amiche/i - compagne/i, l'altro giorno mentre sfogliavo le pagine di internet ho visto le foto della manifestazione di Bergamo di forza nuova, ma è possibile che nessuno intervenga, questi zoticoni manifestavano con slogan fascisti e inneggiamenti al duce e saluti romani, è possibile che la polizia pensi a controllare un pacifico corteo dei centri sociali invece di controllare questi pazzi???Lo so benissimo che la polizia è fascista, ma è possibile che nessuno si mobiliti per cacciare questi personaggi, e poi la costituzione non prevede la sospensione per i gruppi fascisti? Io credo che un giorno l'altro succederà qualcosa e io sarò dalle parte di chi vorrai cacciare sti personaggi (compresi politici, manager e via dicendo)....Un saluto a tutti era solo una riflessione da condividere con voi...HASTA SIEMPRE

Allego legge contro apologie fasciste



L. 20 giugno 1952, n. 645.
“Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
(comma primo) della Costituzione”
1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque
un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito
fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando
la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue
istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività
alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie
manifestazioni esteriori di carattere fascista.
2. Sanzioni penali.
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo
1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di
lire.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.
Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione
armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono
raddoppiate.
L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la
disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi.
Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli
organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati
nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La
condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti
previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale.
3. Scioglimento e confisca dei beni.
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro
per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell'associazione, del movimento o del gruppo.
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi
previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decretolegge
ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.
4. Apologia del fascismo.
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo
avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da
sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi
razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se
alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e
2, del c.p., per un periodo di cinque anni.
5. Manifestazioni fasciste.
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito
fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con
la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo
28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.
5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato
di cattura.
6. Aggravamento di pene.
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1
della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorché
amnistiati.
Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti
come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa.
7. Competenza e procedimenti.
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.
Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per
procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del codice di procedura penale. In questo caso
il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.
8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei
giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della
presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni
periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e
non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione,
stabilita dall'art. 5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di
recidiva, da sei mesi a tre anni.
9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista,
sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti
delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in
forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi
apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.
La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di
previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del
Ministero della Pubblica istruzione.
10. Norme di coordinamento e finali.
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal
codice penale.
Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione
dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver
vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice
penale.

 
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