Creato da studiolegalefazzari il 08/09/2009
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Passaporto del minore: il rilascio, chiesto da un genitore, non è atto vincolato

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 

L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o anzi, come nella specie, contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato; al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore, così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2696/2013, ha respinto il ricorso di un padre contro il diniego al rilascio del passaporto individuale intestato a sua figlia minore.

Nel caso di specie il padre chiedeva l’autorizzazione al rilascio del passaporto individuale intestato alla figlia minore, di due anni, senza l'assenso del coniuge, con la quale pendeva il giudizio di separazione. Il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva confermato, in sede di reclamo, il diniego del giudice tutelare della sezione distaccata di Acireale, il padre, pertanto, ricorreva in Cassazione deducendo il mancato riconoscimento del diritto individuale della minore al rilascio del passaporto per la sicurezza degli spostamenti.

In primo luogo la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento del Tribunale per i minorenni è un provvedimento di volontaria giurisdizione, “volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, bensì a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio: e dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, come tale non soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.”.

Tale decisione veniva presa sulla base di un orientamento della Cassazione ormai consolidato (Cass., sez. 1^, 14 maggio 2010, n. 11771) secondo il quale, nel vigore dell'abrogata L. 21 Novembre 1967, n. 1185, art. 10, (Norme sui passaporti), in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività del provvedimento emesso dal tribunale, in esito a reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso, o negato, l'autorizzazione all'iscrizione richiesta.

Gli Ermellini, inoltre, nel loro iter motivazionale, a sostegno della propria decisione richiamavano anche la normativa vigente e in particolare il D.L 13/05/2011 n°70 art. 10, comma 5, lett. C), che non ha contraddetto, almeno sotto il profilo teleologico, la disciplina previgente.

La nuova legge è attuativa del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 n. 444 il quale, nel preambolo, prevede che "come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini dovrebbe essere introdotto il principio una persona - un passaporto… Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto".

Inoltre, sempre nel preambolo, si legge che "la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri”.

La ratio della norma, pertanto, non è dunque quella di prescindere dal consenso dei genitori all'espatrio ma quella di tutelare ulteriormente e maggiormente l'interesse del minore tanto più in presenza di uno stato di separazione personale dei coniugi. Del resto, il rilascio del passaporto inciderà in modo rilevante sulla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori

Pertanto, l’autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, senza il consenso di entrambi i genitori, non può essere considerato, assolutamente, un provvedimento vincolato. Sarà necessario procedere ad una attenta valutazione dell’interesse minore.

 

Avvocato Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

 
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