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Avvocati e dipendenti pubblici part-time? Norma regionale illegittima

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices

Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

 

 

Con una significativa sentenza in materia di professioni, la Corte Costituzionale interviene sul punto dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2 della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1.

La fondatezza della questione è stata rilevata con la sentenza 20 maggio 2013, n. 91 con cui la Consulta ha riconosciuto che la normativa regionale censurata, consentendo agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di entri strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale sia interamente sottoscritto dalla Regione, ha ampliato la deroga al principio di incompatibilità prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza. Infatti – chiosano i giudici della Corte -, la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l’ente di appartenenza, e solo per esso, non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, rientrando nell’ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidato alla competenza del legislatore statale.

La questione di illegittimità costituzionale era stata sollevata con ordinanza dal T.A.R. per la Campania, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia professioni, dell’articolo 29 della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, che , come già visto, abilita l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio , tra l’altro, anche per gli enti strumentali della Regione. Al riguardo, la Consulta ha osservato che la disciplina delle incompatibilità della professione forense, oggetto di legislazione statale sin dall’art. 3, secondo comma , del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, risulta rigorosamente descritto ed è sostanzialmente derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici solo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera e a condizione che siano iscritto nell’elenco speciale annesso agli albi professionali. In tale senso si è espressa anche la Corte di Cassazione che, anche a sezioni unite, ha consolidato un orientamento interpretativo che attribuisce alla deroga prevista dal richiamato art. 3, quarto comma, lettera b) del regio decreto-legge citato, carattere di norma eccezionale, stante la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità.

Coerentemente, osserva la Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto in linea con tali orientamenti con la Legge n°247 del 31/12/12 che ha ridisciplinato la professione forense, ribadendo il regime di incompatibilità della professione d’avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato e precisando le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità, è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici svolgere attività professionale per conto dell’ente di cui sono dipendenti. In conclusione, secondo la Corte Costituzionale, la sopravvenuta nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense non ha mutato il quadro di riferimento rilevante nel giudizio di cui al commento né ha inciso sui parametri interposti del giudizio di legittimità costituzionale.

Pertanto, viene ribadito che la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l’ente di appartenenza non è suscettibile di estensione da parte della legislazione regionale, rientrando nelle competenze statali.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2 della legge regionale Campania n. 19 gennaio 2009, n. 1.

 

Avvocato Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices

Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

 
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