Creato da studiolegalefazzari il 08/09/2009
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Passaporto del minore: il rilascio, chiesto da un genitore, non č atto vincolato

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 

L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o anzi, come nella specie, contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato; al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore, così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2696/2013, ha respinto il ricorso di un padre contro il diniego al rilascio del passaporto individuale intestato a sua figlia minore.

Nel caso di specie il padre chiedeva l’autorizzazione al rilascio del passaporto individuale intestato alla figlia minore, di due anni, senza l'assenso del coniuge, con la quale pendeva il giudizio di separazione. Il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva confermato, in sede di reclamo, il diniego del giudice tutelare della sezione distaccata di Acireale, il padre, pertanto, ricorreva in Cassazione deducendo il mancato riconoscimento del diritto individuale della minore al rilascio del passaporto per la sicurezza degli spostamenti.

In primo luogo la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento del Tribunale per i minorenni è un provvedimento di volontaria giurisdizione, “volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, bensì a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio: e dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, come tale non soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.”.

Tale decisione veniva presa sulla base di un orientamento della Cassazione ormai consolidato (Cass., sez. 1^, 14 maggio 2010, n. 11771) secondo il quale, nel vigore dell'abrogata L. 21 Novembre 1967, n. 1185, art. 10, (Norme sui passaporti), in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività del provvedimento emesso dal tribunale, in esito a reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso, o negato, l'autorizzazione all'iscrizione richiesta.

Gli Ermellini, inoltre, nel loro iter motivazionale, a sostegno della propria decisione richiamavano anche la normativa vigente e in particolare il D.L 13/05/2011 n°70 art. 10, comma 5, lett. C), che non ha contraddetto, almeno sotto il profilo teleologico, la disciplina previgente.

La nuova legge è attuativa del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 n. 444 il quale, nel preambolo, prevede che "come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini dovrebbe essere introdotto il principio una persona - un passaporto… Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto".

Inoltre, sempre nel preambolo, si legge che "la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri”.

La ratio della norma, pertanto, non è dunque quella di prescindere dal consenso dei genitori all'espatrio ma quella di tutelare ulteriormente e maggiormente l'interesse del minore tanto più in presenza di uno stato di separazione personale dei coniugi. Del resto, il rilascio del passaporto inciderà in modo rilevante sulla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori

Pertanto, l’autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, senza il consenso di entrambi i genitori, non può essere considerato, assolutamente, un provvedimento vincolato. Sarà necessario procedere ad una attenta valutazione dell’interesse minore.

 

Avvocato Simone Fazzari 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari e Barry Smith Law Group

 
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Crisi familiare: incontri tra genitori e figli anche via Skype

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 

I Tribunali italiani seguono le direttive della CEDU nel garantire l’effettività del diritto di visita per il genitore non convivente. Il Presidente del Tribunale di Milano ha disposto che gli incontri tra la madre e le figlie, stante l’elevata conflittualità familiare e la materiale lontananza, avvengano vie Skype.

Il caso riguarda una famiglia logorata dalla crisi, tanto che in sede di separazione le figlie vengono affidate al Comune di Milano e rifiutano di avere rapporti con la madre. Fino ad allora era stato molto difficile far incontrare la madre nelle strutture protette alla presenza degli operatori del servizio sociale, poiché questo provocava alle figlie maggiore ansia, ribellione nei confronti della madre e rifiuto della sua presenza fisica.

Nel corso del giudizio di divorzio, il giudice nell’emanare i provvedimenti provvisori ed urgenti, affida le figlie al padre e trova una soluzione concreta al problema dei rapporti conflittuali tra genitori e genitori e figli.

Il provvedimento richiama il principio espresso di recente dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo secondo cui lo stato deve mettere a disposizione del cittadino tutti i mezzi che consentano l’attuazione dei propri diritti e il rispetto dei provvedimenti giudiziari che riguardano tali diritti, anche prevedendo misure specifiche che si rendano opportune nel caso concreto.

Troppo spesso i tribunali italiani si sarebbero limitati ad adottare una serie di misure automatiche e poco personalizzate, delegando eccessivamente la fase operativa ai servizi sociali. Occorre evitare, inoltre, che i lunghi tempi giudiziari consentano una situazione di violazione di fatto dei provvedimenti presi. Quindi, non solo le misure devono essere adeguate, ma devono essere adottate in tempi brevi, altrimenti si rischia che vi siano conseguenze irreparabili per i rapporti tra bambini e genitore non convivente.

Sulla base delle esigenze delle minori che hanno mostrato una seria difficoltà ad accettare la presenza “fisica” della madre e delle esigenze del genitore non affidatario tornato in Francia, suo paese di origine, per consentire un riavvicinamento più rapido, gli incontri tra la madre e le figlie avverranno in un primo momento, in via telematica.

Un’interazione audiovisiva in diretta tra la madre e le figlie, realizzata attraverso il collegamento Skype, può consentire la graduale ripresa di un dialogo tra loro, anche se attraverso una comunicazione essenzialmente verbale, ma che favorisce una “riabitudine” alla gestualità e allo scambio emotivo. Si tratta, sottolinea il giudice, di una misura provvisoria e temporanea, nell’attesa di giungere a ristabilire un naturale rapporto genitore-figlio.

Gli incontri via web dureranno almeno sette settimane, una volta la settimana, avendo cura di instaurare un dialogo costruttivo che tralasci le pregresse recriminazioni.

Ai servizi sociali del Comune è affidato il compito di monitorare la situazione familiare e personale delle minori, fornire loro un supporto psicologico per il loro equilibrio psicosociale e rafforzare la capacità e le competenze genitoriali delle parti, valutando la riuscita dei contatti via Skype tra madre e figlie. 

 

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 
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Abbandono tetto coniugale: niente addebito se la convivenza č intollerabile

Foto di studiolegalefazzari

 

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia 30 gennaio 2013, n. 2183 pone un ulteriore e forte tassello nella lettura prevalentemente soggettivo/psicologica dell'art. 151 c.c..

Tale visione prende avvio e sostegno dalla precedente elaborazione giurisprudenziale del 2007 (cfr. Cass. Civ. n. 21099/2007; Cass. Civ. n. 3353/2007) nonché da quella successiva (cfr: Cass. Civ. n. 2274/2012) la quale va a scandire il diritto costituzionalmente garantito di  non vedersi obbligati a mantenere in vita una convivenza non più desiderata, la cui dissoluzione non può essere fonte di biasimo giuridico e dunque di addebito della separazione.

Ebbene, la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva già disarticolato la separazione dal presupposto della colpa, rendendo essa azionabile tutte le volte in cui vengano ad esistenza fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.

E’, comunque, a partire dagli orientamenti giurisprudenziali del 2007 (cfr: Cass. Civ. n. 3356 del 2007) che si è andati ad operare un ampliamento ermeneutico dell'art. 151 c.c., passando da una lettura oggettiva dell’articolo de quo (il diritto alla separazione si concretizza nel momento in cui la stessa si fondi su fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza e, nell’accezione più restrittiva, nelle ipotesi in cui vi è una violazione degli obblighi familiari), ad un’altra di stampo manifestamente soggettivo, coincidente con la volontà di non voler più vivere insieme.

Invero, per i giudici di legittimità, quell’intollerabilità della convivenza, rilevabile alla luce di parametri soggettivi di valutazione, risulta essere “un fatto psicologico squisitamente individuale” che deve necessariamente essere riferito alla “formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno alla vita dei coniugi”.

Dunque, la Cassazione con tale pronuncia ribadisce, in riferimento al controllo giurisdizionale sulla intollerabilità della convivenza tra coniugi, tanto la necessità di un apprezzamento giudiziario oggettivo dei fatti generatori della suddetta incompatibilità, quanto una valutazione ed un sguardo apertamente soggettivo alla disaffezione ed al distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi.

In una “visione evolutiva del rapporto coniugale” che nella società odierna risulta connotato, ancor di più, da forti tratti di incoercibilità e consensualità, il giudicante, nel pronunciare la separazione, deve individuare, da fatti obiettivamente emersi nel corso del giudizio, l’esistenza, anche in uno solo dei coniugi, di elementi di disaffezione al matrimonio che rendano intollerabile la convivenza.

Al venir in essere di tale condizione, anche rispetto ad uno solo dei coniugi, si deve ritenere che questi possa proporre domanda di separazione non costituendo quest’ultima motivo di addebito.

Nel caso de quo, i giudici di legittimità affermano che, correttamente, la Corte d’Appello, senza porre l’accento sui comportamenti del ricorrente contrari ai doveri del matrimonio, ha rivolto la propria attenzione esclusivamente sui fatti oggettivi di causa, dai quali è emersa la disaffezione maturata dalla moglie.

Tale disaffezione è stata dedotta dai giudici del merito da due circostanze: a) la pregressa separazione dei coniugi, indice di una unione non felice; b) l’età della signora (70 anni) allorché si allontanò dall’abitazione coniugale, indicante il superamento del limite di tollerabilità dell’infelicità, in quanto ad un’età avanzata si avverte il bisogno di rimanere vicino ai propri cari, affinché si possa ricevere tutta la solidarietà morale e materiale di cui si necessita.

 

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 
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Palermo, poliziotto spara al figlio di 7 anni, poi si uccide

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 

Tragedia familiare nel Palermitano, a Misilmeri. Un poliziotto di 38 anni ha sparato con la pistola d'ordinanza al figlio di sette anni e si è poi suicidato. Il bambino, che ha ferite alla testa, è in gravissime condizioni all'ospedale civico di Palermo. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa. Le sue condizioni sono «disperate», dicono i medici. L'equipe del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Civico ha rimosso alcuni frammenti ossei dalla teca cranica; non c'era traccia del proiettile che è fuoriuscito. Un nuovo bollettino medico sulle sue condizioni sarà diffuso alle ore 16.

 

 

TRAGEDIA ALL'ALBA - Il poliziotto si chiamava Ivan Irrera e viveva con il figlio, la moglie e una figlia di 14 anni nel paese in provincia di Palermo. Era in servizio alla Squadra mobile di Palermo nella sezione Antirapine. La tragedia è avvenuta all'alba. Secondo le prime ricostruzioni dei colleghi (che indagano sulla vicenda), Irrera intorno alle 6.30 sarebbe entrato nella stanza in cui dormiva il piccolo e impugnata la pistola d'ordinanza ha fatto fuoco. Poi con la stessa arma si è tolto la vita, sparandosi ad una tempia. La moglie è stata la prima ad accorrere svegliata dai colpi di pistola. L'altra figlia della coppia non era in casa perchè ospite di una parente. La coppia e i due figli sarebbero dovuti andare a Milano per partecipare a una comunione.

INDAGINI - Secondo i primi accertamenti tempo fa l'uomo aveva avuto problemi economici che, però, aveva risolto vendendo la casa di Palermo in cui viveva e trasferendosi nella palazzina di proprietà dei genitori a Misilmeri. La causa del gesto, per gli amici e i familiari, è incomprensibile.

«LUTTO PER LA POLIZIA» - «È ancora prematuro fare delle considerazioni su quanto accaduto», è il commento del Questore di Palermo, Nicola Zito. «Stiamo chiarendo la dinamica di quanto accaduto - aggiunge -. Si stanno conducendo gli accertamenti ed i nostri agenti sono sul posto della tragedia. Come primo provvedimento, in segno di lutto, ho annullato la conferenza stampa convocata per oggi in occasione del 161° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato». «Siamo vicini alla famiglia - conclude Zito -. È un momento di lutto per la Polizia di Stato» (fonte corriere.it) .

 

 

Avv. Simone Fazzari 

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ECCO GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI SANZIONATI DALL'ANTITRUST

Foto di studiolegalefazzari

Avv. Simone Fazzari

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 

 

 

ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST DIFFIDA GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DICIVITAVECCHIA, LATINA, TEMPIO PAUSANIA, TIVOLI E VELLETRI DALL’OSTACOLARE L’ACCESSO DEGLI AVVOCATI COMUNITARI AL MERCATO ITALIANO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE

Gli ordini hanno ristretto la concorrenza introducendo requisiti generali ed astratti, non previsti né richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per l’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sanzione simbolica di 1.000 euro ciascuno. Non hanno invece violato la normativa antitrust gli Ordini di Chieti, Matera, Modena, Milano, Roma, Sassari e Taranto.

I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Civitavecchia, Latina, Tempio, Tivoli e Velletri hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza finalizzate a ostacolare l’accesso degli avvocati comunitari al mercato italiano dei servizi di assistenza legale. Lo ha stabilito l’Antitrust che, al termine dell’istruttoria avviata il 14 dicembre 2010, ha diffidato gli Ordini dal porre in futuro comportamenti analoghi sanzionandoli con una multa simbolica di 1.000 euro ciascuno: gli Ordini hanno infatti, tra l’altro, tempestivamente revocato le determinazioni contestate.

Con la stessa delibera, approvata il 23 aprile 2013,  l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha invece stabilito che i Consigli degli Ordini di Chieti, Matera, Modena, Milano, Roma, Sassari e Taranto non hanno violato la normativa a tutela della concorrenza in quanto si sono limitati ad effettuare verifiche mirate al controllo di posizioni individuali in casi isolati e specifici.

Gli Ordini sanzionati hanno invece introdotto, nelle delibere, nei regolamenti e attraverso condotte mirate, requisiti generali che vanno al di là di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e mirano a porre ostacoli all’esercizio della professione legale in Italia da parte degli avvocati comunitari.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunicato stampa 16 maggio 2013)

 

Avv. Simone Fazzari 

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Simone fazzari & Barry Smith Law Group

 
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