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Attenzione nuova normativa tassazione sul forex

Post n°54 pubblicato il 25 Luglio 2010 da oriett

CARI TRADER PAGATE PAGATE E NON LAMENTATEVI CE LO SIAMO VOLUTI  NUOVE TASSE IN QUESTO PAESE DI VAMPIRI!!!!!!!

 

 

Risoluzione del 06/07/2010 n. 67 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato forex – articolo 67 del Tuir

Testo:

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è stato esposto il seguente

QUESITO

L’istante sta valutando la convenienza ad effettuare operazioni di compravendita di valute a pronti sul Foreign Exchange Market (c.d. mercato Forex).

L’operatività della compravendita di valute, in detto mercato, è solitamente regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line (c.d. contratti spot) per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.

Tuttavia, dette operazioni possono non essere chiuse nella medesima giornata di apertura, in quanto il cliente può avere convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, il broker applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, così da evitare l’effettiva consegna del sottostante (c.d. contratti rolling spot).

Considerato che i cambi valutari nei momenti di chiusura e di successiva riapertura della posizione possono dar luogo all’emersione di differenziali positivi o negativi, l’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare a dette componenti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante è dell’avviso che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), avente ad oggetto la tassazione delle cessioni a termine di valute estere derivanti da conti correnti in valuta, in quanto il meccanismo del rollover interromperebbe il venir meno dei requisiti richiesti dalla norma ai fini della propria applicazione.

Pertanto, il soggetto istante non intende sottoporre ad alcuna tassazione le eventuali plusvalenze conseguite.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le operazioni di compravendita di valuta a pronti descritte nel presente interpello vengono effettuate sul mercato Forex attraverso la conclusione on line di contratti cosiddetti “spot e rolling spot”.

Ai fini della effettuazione di tali operazioni di compravendita per il tramite di intermediari specificamente abilitati, è in genere richiesta l’apertura di un conto corrente dedicato presso una primaria banca italiana (cd. banca depositaria) sul quale viene depositata una somma di denaro (cd. conferimento) vincolata a favore dell’intermediario. Le somme giacenti sono costituite a cauzione delle operazioni che quest’ultimo intraprende per ordine e conto del cliente.

L’operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.

Le operazioni sono effettuate nel termine giornaliero (contratti “spot”). Qualora il cliente intenda mantenere in essere oltre la giornata lavorativa le posizioni di mercato assunte, può farlo mediante ordine di chiusura delle operazioni giornaliere e contestuale ordine di riapertura per il giorno successivo, con data valuta rinnovata al giorno di liquidazione successivo (contratti “rolling spot”).

Ne consegue che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.

Ciò premesso, in merito al regime impositivo delle operazioni aventi ad oggetto valute estere, l’articolo 67, comma 1, del TUIR menziona tre distinte fattispecie. La prima, prevista dalla lettera c-ter), dà rilevanza esclusivamente a talune specifiche fattispecie per le quali è presunta ex lege una finalità d’investimento finanziario e cioè nel caso in cui le valute siano cedute a termine ovvero immesse su depositi o conti correnti sicché, agli effetti di tale disposizione, le mere cessioni a pronti non sono suscettibili di produrre differenziali aventi rilevanza reddituale. Inoltre, per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, il comma 1-ter del medesimo articolo 67 del TUIR prevede che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.

La seconda fattispecie, prevista dalla successiva lettera c-quater), attribuisce rilevanza fiscale alle operazioni che determinano un obbligo di acquistare o cedere a termine valute estere, con la conseguenza che eventuali operazioni per le quali tale obbligo non sorge non possono rientrare nella fattispecie impositiva in esame. L’ipotesi normativa comprende anche i cosiddetti “contratti derivati”. In particolare, sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono è possibile distinguere due diverse categorie di contratti.

La prima è costituita dai contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di cedere o acquistare a termine le valute estere. La seconda è costituita dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati alle valute estere.

L’ultima fattispecie è contenuta nella lettera c-quinquies), che attrae ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante rapporti aventi contenuto finanziario attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Tale disposizione, come chiarito dalla Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 (par. 2.2.5), è finalizzata ad evitare che i rapporti (non soltanto, quindi, i contratti) aleatori di natura finanziaria, posti in essere al fine di conseguire differenziali positivi e negativi, non inquadrabili nelle fattispecie indicate nelle lettere c-ter) e c-quater), possano sfuggire ad imposizione. Pertanto, in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere una pluralità di contratti o atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio (quale l’andamento delle valute estere), i predetti differenziali assumono rilevanza reddituale agli effetti della lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute non possano essere assoggettate a tassazione sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR in quanto il contratto posto in essere non è configurabile come una cessione a termine di valute estere. D’altra parte, non si realizzano neanche i requisiti per poter rientrare nell’ambito applicativo del comma 1-ter del medesimo articolo non verificandosi la condizione del superamento della giacenza media del conto corrente.

L’operazione, inoltre, non presenta tutte le caratteristiche previste per configurare un contratto derivato i cui differenziali sono assoggettati a tassazione ai sensi della descritta lettera c-quater).

Tuttavia, è certamente rinvenibile un rapporto avente ad oggetto valute estere suscettibile di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza dell’andamento del cambio della valuta estera rispetto all’euro, inquadrabile nell’ambito della citata lettera c-quinquies). Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT – sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.

E’ appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

 

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Commenti al Post:
oriett
oriett il 08/08/10 alle 19:18 via WEB
PAGARE PAGARE PAGARE!!!!!!!
(Rispondi)
 
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