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IL REATO DI “STALKING” O “ATTI PERSECUTORI” EX ART. 612 BIS C.P.

Post n°26 pubblicato il 26 Giugno 2010 da Ariza_Florentino
 

Il reato di stalking o atti persecutori ex art 612 bis c.p.
(Normativa, elementi costitutivi, punibilità e diffida - Avv. Luigi Modaffari)

 

 

IL REATO DI “STALKING” O “ATTI PERSECUTORI” EX ART. 612 BIS C.P.

 

La normativa

 

Il decreto legge n. 11/09 introduce nel nostro ordinamento, peraltro con notevole ritardo rispetto agli altri ordinamenti europei, una “nuova” fattispecie di reato finalizzata a far venire meno la pericolosa condotta “persecutoria” nei confronti soprattutto delle donne.
La figura ai sensi dell'art 612 bis c.p. prevede che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

 

 

 

L'interesse giuridico tutelato

 

Il bene giuridico tutelato dal Legislatore si ravvisa, in primo luogo, nella libertà morale, ovvero nella libertà di autodeterminazione dell'individuo. Inoltre, tale condotta delittuosa potrebbe ledere, una volta realizzatasi in capo alla vittima quel grave disagio psichico, il bene costituzionalmente garantito della salute. In tale ipotesi, il bene protetto potrebbe essere individuato nella tutela della incolumità individuale. Pertanto, l'illecito de quo deve essere considerato un reato essenzialmente plurioffensivo.

 

 

 

L'elemento oggettivo

 

L'illecito in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi:1) la condotta “tipica del reo; 2) la reiterazione di tale condotta; 3) l'insorgere di un particolare stato d'animo nella vittima.

 

1)La condotta illecita in esame è ascrivibile in genere nelle classiche ipotesi delittuose di minacce e molestie, peraltro già previste e sanzionate autonomamente dal Legislatore. Sussiste la minaccia nel caso in cui il reo prospetti alla vittima un male futuro, in modo tale da turbare in modo grave la tranquillità della vittima stessa. La molestia, invece, si ravvisa nel caso in cui venga alterata in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona media.

 

2) Detta condotta deve essere essere reiterata, seriale nel senso che i sopra descritti atti devono succedersi nel tempo. La continuazione e reiterazione in un certo lasso di tempo è elemento costitutivo. Pertanto i suddetti singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano la fattispecie delittuosa ex art 612 bis c.p. ma quelle più “tradizionali” del tipo “minaccia” o “molestia”, magari continuate se dette condotte vengano posti in essere più di una singola volta.

 

3) Infine, tali azioni illecite devono cagionare alla vittima “un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere”. Con l'evento del grave disagio psichico, vista la indeterminatezza della figura, si deve intendere solo ed esclusivamente a forme patologiche contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante. Quanto al secondo degli eventi conseguenti alla condotta illecita, ovvero il timore per la sicurezza personale o propria, tale ipotesi ricorre ogniqualvolta la vittima, a causa dei comportamenti del reo, abbia “timore” per la propria sicurezza. Tale stato d'animo deve essere valutato in concreto, in base a tutti gli elementi che caratterizzano la vicenda, e deve essere tale se riferito ex ante con riguardo alla valutazione di una persona media. Infine, l'ultimo degli eventi sopra riportati riguarda il caso in cui, a seguito delle condotte persecutorie, il soggetto leso sia costretto, contro la sua volontà e non potendo fare altrimenti, a modificare rilevanti e gratificanti abitudini di vita.

 

Sulla base di quanto detto, l'illecito in esame sussiste solo quando siano integrati tutti i succitati elementi obbiettivi.

 

 

 

L'elemento psichico

 

La condotta del reo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e consapevolezza di porre in essere le sopra descritte condotte persecutorie, cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa. Infatti, il dolo dell'agente è contraddistinto dalla rappresentazione specifica che, a seguito della reiterazione seriale delle azioni delittuose predette, si verificherà nella vittima di uno degli accadimenti dannosi considerati.

 

 

 

Consumazione, tentativo e pene previste

 

L'illecito in esame si consuma nel momento in cui, a seguito delle sopra descritte e seriali condotte delittuose, il reo cagioni nella vittima uno degli eventi lesivi descritti dalla norma.

 

Il tentativo non è incompatibile con la struttura della fattispecie criminosa in esame. Tale ipotesi potrebbe configurarsi nel caso in cui si riesca a fornire la prova della reiterata realizzazione di atti sufficienti ad integrare un numero di condotte in grado di soddisfare il requisito della serialità.

 

L'illecito in esame è punito, salva l'applicazione di aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tuttavia, se il molestatore si spinge fino all’omicidio della vittima di stalking è punito con l’ergastolo

 

 

 

Le aggravanti speciali

 

1) La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

 

2) La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 c.p.

 

3) Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

 

 

 

 

 

Procedibilità entro sei mesi

 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio, come detto, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 

 

 

La diffida al molestatore

 

La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis, sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo. può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

 

Fonte dalla rete. 

 


 

 
 
 
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Un blog di: Ariza_Florentino
Data di creazione: 04/06/2010
 

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