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Convenzione - Parte I

Post n°106 pubblicato il 30 Gennaio 2008 da hunkapi.genova

Convenzione concernente Popoli Indigeni e Tribali in Stati indipendenti (Nota: Data di entrata in vigore: 05.09.1991); Convenzione: C169; Luogo: Ginevra; Sessione della Conferenza: 76; Data di adozione: 27.06.1989

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1989 nella sua settantaseiesima sessione,
Considerando le norme internazionali enunciate nella convenzione e nella raccomandazione del 1957, riguardanti le popolazioni aborigene e tribali;
Ricordando i termini della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e dei numerosi strumenti internazionali sulla prevenzione della discriminazione;
Considerando, alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale posteriore al 1957, e dei mutamenti della situazione dei popoli indigeni e tribali, intervenuti in tutte le regioni del mondo, l'opportunità di adottare nuove norme internazionali in argomento, allo scopo di eliminare l'orientamento, mirante all'assimilazione, della precedente normativa;
Prendendo atto dell'aspirazione dei popoli in questione al controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico loro propri, nonché alla conservazione e sviluppo della propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono;
Considerando che, in molte parti del mondo, questi popoli non riescono a godere i diritti fondamentali dell'uomo nella stessa misura della restante popolazione degli Stati in cui vivono; e che le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive hanno di sovente subito un'erosione;
Richiamando l'attenzione sul peculiare contributo dei popoli indigeni e tribali alla diversità culturale ed all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità, come pure alla cooperazione ed alla comprensione internazionali;
Considerando che le disposizioni seguenti sono state scritte con la collaborazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dell'Organizzazione mondiale della sanità; come pure dell'Istituto Indigenista Interamericano, ai livelli confacenti e negli ambiti loro rispettivi, e che s'intende proseguire questa cooperazione al fine di promuoverne e d'assicurarne l'applicazione;
Avendo deciso l'adozione di diverse mozioni riguardanti la parziale revisione della convenzione (n° 107) riguardante le popolazioni aborigene e tribali, questione costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali mozioni prenderanno la forma di una convenzione internazionale modificante la convenzione sulle popolazioni aborigene e tribali del 1957,
adotta in questo giorno ventisette del mese di giugno del millenovecentottantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione del 1989 relativa ai popoli indigeni e tribali.

Parte I. Principi generali

Art. 1
1. La presente convenzione si applica:
a) ai popoli tribali che, nei Paesi indipendenti, si distinguono dalle altre componenti della comunità nazionale per le condizioni sociali, culturali ed economiche, e che si reggano totalmente o parzialmente secondo le consuetudini o le tradizioni loro proprie, ovvero secondo una legislazione speciale;
b) ai popoli che, nei Paesi indipendenti, sono considerati indigeni per il fatto di discendere dalle popolazioni che abitavano il Paese, o una regione geografica cui il Paese appartiene, all'epoca della conquista, della colonizzazione o dello stabilimento delle attuali frontiere dello Stato, e che, qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, ovvero alcune di esse.
2. Il sentimento di appartenenza indigena o tribale deve considerarsi criterio fondamentale per la determinazione dei gruppi a cui s'applicano le disposizioni della presente convenzione.
3. L'uso nella presente convenzione del termine "popoli" non può essere in alcun modo interpretato come avente implicazioni di qualsiasi natura per ciò che riguarda i diritti collegati a detto termine in base al diritto internazionale.

Art. 2
1. È compito dei governi, con la partecipazione dei popoli interessati, sviluppare un'azione coordinata e sistematica finalizzata alla tutela dei diritti di questi popoli ed alla garanzia del rispetto della loro integrità.
2. Questa azione deve comprendere misure miranti:
a) ad assicurare che i membri di detti popoli beneficino, su un piano di uguaglianza, dei diritti e delle opportunità che la legislazione nazionale accorda agli altri componenti della popolazione;
b) a promuovere la piena realizzazione dei diritti sociali, economici e culturali di questi popoli, nel rispetto della loro identità sociale e culturale, delle loro consuetudini e tradizioni e delle loro istituzioni;
c) ad aiutare i membri di detti popoli ad eliminare gli svantaggi socio-economici che possono esservi fra componenti indigeni ed altri componenti della comunità nazionale, in modo compatibile con le loro aspirazioni ed il loro modo di vivere.

Art. 3
1. I popoli indigeni e tribali devono godere pienamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza limiti né discriminazioni. Le disposizioni di questa convenzione devono essere applicate senza discriminazioni ad uomini e donne di questi popoli.
2. Non si deve utilizzare alcuna forma di violenza e coercizione in violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei popoli interessati, ivi compresi i diritti previsti dalla presente convenzione.

Art. 4
1. Devono essere adottate misure speciali, in quanto ve ne sia bisogno, al fine della salvaguardia delle persone, delle istituzioni, i beni, il lavoro, la cultura e lo sviluppo delle persone interessate.
2. Queste misure speciali non devono essere contrarie ai desideri liberamente espressi dei popoli interessati.
3. Dette misure non devono in alcun modo compromettere il godimento senza discriminazioni della generalità dei diritti che si ricollegano alla qualità di cittadino.

Art. 5
1. Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, si dovrà:
a) riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiosi e spirituali di questi popoli e tenere nella dovuta considerazione la natura dei problemi con cui essi si confrontano, sia collettivamente che individualmente;
b) rispettare l'integrità dei valori, delle usanze e delle istituzioni di questi popoli;
c) adottare, con la partecipazione e la collaborazione dei popoli coinvolti, misure per la rimozione delle difficoltà che questi popoli incontrano nell'affrontare nuove condizioni di vita e di lavoro.

Art. 6
1. Nell'applicare le disposizioni di questa convenzione, i Governi debbono:
a) consultare i popoli interessati, attraverso procedure appropriate, ed in particolare attraverso le loro istituzioni rappresentative, ogni volta in cui si prendono in considerazione misure legislative od amministrative che li possano riguardare direttamente;
b) istituire dei mezzi per cui questi popoli possano, almeno ugualmente alle altre componenti della popolazione, partecipare liberamente ed a tutti i livelli alle decisioni nelle istituzioni elettive e negli organismi amministrativi od altri, responsabili delle politiche e dei programmi che li riguardano;
c) istituire dei mezzi che permettano il pieno sviluppo delle istituzioni e delle iniziative proprie di questi popoli e, se del caso, di fornir loro le risorse a tal fine necessarie.
2. le consultazioni effettuate in applicazione della presente convenzione devono essere condotte in buona fede ed in forma appropriata alle circostanze, al fine di pervenire ad un accordo, o di ottenere un consenso riguardante le misure in considerazione.

Art. 7
1. I popoli interessati devono avere il diritto di decidere le proprie priorità in ciò che riguarda il processo di sviluppo, nella misura in cui esso incida sulla loro vita, sulle loro credenze, le loro istituzioni ed il loro benessere spirituale e sulle terre che essi occupano od in altro modo utilizzano, e d'esercitare in quanto possibile un controllo sul proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Inoltre, i detti popoli debbono partecipare all'elaborazione, all'attuazione ed alla valutazione dei piani e dei programmi di sviluppo economico nazionale e locale che li possano riguardare direttamente.
2. Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli interessati ed il loro livello sanitario ed educativo, con la loro partecipazione e collaborazione, deve avere la priorità rispetto ai piani di sviluppo economico complessivo delle regioni che essi abitano. Allo stesso modo, i progetti specifici di sviluppo di queste regioni debbono essere concepiti in modo da promuovere un tale miglioramento.
3. I Governi devono far sì che, se del caso, siano effettuati degli studi in collaborazione con i popoli interessati, al fine di valutare l'impatto sociale, spirituale, culturale ed ambientale che potrebbero aver su di loro le previste attività di sviluppo. I risultati di tali studi devono essere considerati parametro fondamentale per l'attuazione di dette attività.
4. I Governi devono prendere misure, in collaborazione con i popoli interessati, per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente nei territori che essi abitano.

Art. 8
1. Nell'applicazione ai popoli interessati della legislazione nazionale, devono tenersi in dovuta considerazione le loro consuetudini, ovvero il loro diritto consuetudinario.
2. I popoli interessati devono avere il diritto di conservare le proprie consuetudini ed istituzioni, in quanto esse non siano incompatibili con i diritti fondamentali definiti dal sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale. Si devono stabilire, in quanto necessarie, delle procedure per la soluzione dei conflitti che potessero eventualmente sorgere dall'applicazione di tale principio.
3. L'applicazione dei paragrafi 1. e 2. del presente articolo non deve impedire agli appartenenti a detti popoli l'esercizio dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino, e di assumere gli obblighi corrispondenti.

Art. 9
1. Compatibilmente col sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale, devono essere rispettati i modi in cui i popoli interessati agiscono a titolo consuetudinario per la repressione dei reati commessi dai propri membri.
2. Le autorità ed i tribunali chiamati a giudicare in materia penale devono tener conto delle consuetudini di questi popoli in tale settore.

Art. 10
1. Allorché ad appartenenti ai popoli interessati siano inflitte sanzioni penali previste dalla legislazione generale, deve tenersi conto delle loro caratteristiche economiche, sociali e culturali.
2. Debbono preferirsi forme di sanzione alternative al carcere.

Art. 11
Ad eccezione dei casi previsti dalla legge per tutti i cittadini, dev'essere vietata la prestazione obbligatoria di servizi personali, retribuiti o non, in qualsiasi forma venga imposta agli appartenenti ai popoli interessati.

Art. 12
I popoli interessati devono beneficiare di una tutela contro la violazione dei loro diritti, ed avere un'azione legale, individuale o col tramite dei propri organi rappresentativi, per assicurare l'effettivo rispetto di questi diritti. Devono prendersi misure per far sì che, in ogni procedimento legale, gli appartenenti a questi popoli possano comprendere e farsi comprendere, all'occorrenza per mezzo di un interprete

 
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