Area personale- Login
TagCerca in questo BlogMenuUltimi commentiChi può scrivere sul blog
Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
|
Post n°17 pubblicato il 22 Aprile 2014 da ingegnere.italiano
17/04/2014 - Che quello della formazione continua sarebbe stato un business lo pensavamo in molti, ma che l'affare lo facessero soprattutto gli Ordini provinciali in realtà non era per nulla prevedibile. E' il caso dell'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo che della formazione continua sta facendo un vero e proprio mercato (Palermo è già famosa per quello di Ballarò), utile a sanare i buchi di bilancio causati dagli iscritti morosi. A cura di Ilenia Cicirello
Post n°16 pubblicato il 05 Marzo 2014 da ingegnere.italiano
Essere o non essere. Era il dilemma di William Shakespeare nell’Amleto.
Oggi siamo costretti a porci un simile dilemma: restare o cancellarsi dall’Ordine.
E necessario a questo punto, da buoni tecnici, fare due conti.
Quota associativa annua € 150,00; Corsi di aggiornamento professionale ( tra benzina, tempo e costo dei corsi) spesa annua minima € 350,00; Assicurazione RC Professionale (minimo per una attività limitata) € 250,00 INARCASSA (Meglio non parlarne).
In totale sono necessari circa € 800,00 annui che servono a pagare probabilmente i gettoni di presenza a qualcuno o spese di trasferta, alberghi, aerei etc.
Questo si che è un dilemma.
Se poi l’Ordine, per il 90%, ti propone i corsi di aggiornamento a pagamento al solo scopo di fare cassa e ti spaccia dei "convegni" pubblicitari, organizzati da ditte per la vendita di software e quant’altro, come corsi di aggiornamento profesionale con relativi attribuzione di crediti professionali possiamo tranquillamente affermare che la frittata è fatta. Ci si chiede quale sia l'interesse economico dell'Ordine professionale nell'organizzare corsi di aggiornamento professionale? Conclusioni: il lavoro manca; il Consiglio dell’Ordine pensa solo a vendere fumo; gli incarichi vengono dati sempre agli stessi. Forse e meglio .............. cancellarsi.
Post n°15 pubblicato il 20 Febbraio 2014 da ingegnere.italiano
Sono state chieste le dimissioni al Segretario dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta. A chiedere la sostituzione del ruolo di Segretario dell'Ordine è stato il Consigliere Egidio Marchese che si è lamentato della tardiva trasmissione dei verbali di Consiglio da parte dello stesso Segretario asserendo, inoltre, che lo stesso Segretario non svolge i suoi compiti. E' quanto scritto sul verbale di consiglio n. 7 del 29 gennaio u.s. dove, oltretutto, è stato nuovamente mortificata la figura dell'iscritto della Sezione "B" a cui è stato concesso di non mensionare l'appellativo "iunior" su timbri e tesserini ma sarà utilizzato, invece, l'appellativo "Magistrale" per gli iscritti alla Sezione "A" trasgredendo quanto previsto dal DPR 328/2001 e omettendo le sentenze a favore dei Colleghi della Sezione "B". Tutto ciò allo scopo di assicurarsi un pacchetto di voti importante capace di capovolgere le sorti di un consiglio. Da ammirare il coraggio di due Consiglieri che, pur sapendo di rischiare l'impopolarità non hanno reputato offensiva la dicitura "iunior". Sarebbe, però, auspicabile che il consiglio dell'Ordine diramasse una circolare a tutti gli uffici provinciali, comunali e regionali ricordando ai loro dirigenti e funzionari che le competenze professionali dell'Iscritto della sezione B dell'Ordine degli Ingegneri non possono assolutamente essere eguagliate a quelle del tecnico diplomato (Geom. e Periti) e che, quindi, non può essere tollerato il blocco di pratiche presentate dai Colleghi della Sezione B. RIFERIMENTI NORMATIVI SULLE LAUREE IN INGEGNERIA DI PRIMO LIVELLO > ESAME DI STATO, ISCRIZIONE ALL'ALBO, COMPETENZE PROFESSIONALI GENERICHE: d.p.r. 328/2001 CAPO IX > TITOLI ACCADEMICI, TITOLO DI LAUREA, COMPETENZE PROFESSIONALI GENERICHE: M.I.U.R. 270/2004 artt. 3, 8, 13 > COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE: D.M. 16 MARZO 2007 pagg.43,44,47,48,50,51 > VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA: D.M. 11 APRILE 2011 - L'ING. DI 1° LIVELLO PUO' PROGETTARE & DIRIGERE AUTONOMAMENTE IN ZONA SISMICA: sentenza consiglio di stato n° 00686/2012 > L'aggettivo IUNIOR non ha rilevanza specificarlo: sentenza consiglio di stato n° 1473/2009 > L'ingegnere laureato (L) ha maggiori competenze rispetto al tecnico diplomato presso la scuola media superiore: sentenza corte di cassazione n°19292/2009
Post n°14 pubblicato il 19 Febbraio 2014 da ingegnere.italiano
Giunge alla redazione del nostro Blog il seguente quesito: GLI INGEGNERI DOCENTI DI ISTITUTI DI SCUOLA SUPERIORE SECONDARIA POSSONO SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE? Rispondiamo affrontando, in modo semplificativo, due punti cruciali: •Autorizzazione a svolgere la LIBERA PROFESSIONE •Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI A seguito delle modifiche all’art. 53 del D.Lgs. 165/01 introdotte dalla L. 190/12, riguardante la normativa relativa al quesito e in particolare l’introduzione dell’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di comunicare, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi, anche quelli svolti a titolo gratuito, autorizzati o conferiti ai propri dipendenti pubblici e ai collaboratori esterni/consulenti, si esplicita quanto segue: •Autorizzazione a svolgere la Libera professione La richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, deve essere presentata dal docente all’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’autorizzazione ha validità annuale. Essa dovrà essere protocollata. L’esercizio della libera professione concessa non dovrà creare pregiudizio alla funzione di Docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell' articolo 508 del Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297. Il docente autorizzato allo svolgimento della libera professione dovrà, obbligatoriamente, stipulare una polizza RC PROFESSIONALE anche se si tratta di una sola prestazione continua o saltuaria. •Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi, da parte di altri soggetti pubblici e privati, ai dipendenti dell'Istituto Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L'art 53, comma 7 del D. Leg.vo 165/2001 e successive modifiche ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi, di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Quindi, anche per i docenti vige la regola di richiedere preventivamente ed incarico per incarico l’autorizzazione al proprio Dirigente Scolastico che potrà concedere o negare l’autorizzazione a seconda delle necessità istituzionali. L’amministrazione scolastica ha 30 giorni di tempo, dalla ricezione della richiesta, per pronunciarsi. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni. Precisato che l'autorizzazione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere del docente informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata all’Istituto scolastico di appartenenza prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione scolastica ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere o meno la prescritta autorizzazione. La richiesta di autorizzazione, pertanto, dovrà contenere i seguenti elementi: •oggetto, natura e durata dell’incarico; •amministrazione, ente o soggetto che propone l’affidamento dell’incarico; •modalità di svolgimento dell’incarico e quantificazione, anche presunta del tempo e dell’impegno richiesto, con indicazione oraria dello stesso; •corrispettivo lordo previsto o presunto. Restano comunque esclusi i compensi derivanti dallo svolgimento delle attività elencate nell’art. 53, c. 6 del D.L.gs. 165/01, che comunque non devono avere la caratteristica della continuità e delle attività libero professionali (salvo i casi previsti dalla legge). Si ricorda che è stato reintrodotto il divieto assoluto di iscrizione agli albi degli avvocati per i pubblici dipendenti anche con rapporto di lavoro part-time. Il personale con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% non è soggetto al regime di autorizzazione, ma è tenuto, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 56 e 55 della L. 662/1996 ad inoltrare preventiva comunicazione all’Amministrazione dell’intenzione di svolgere attività lavorativa extra - officium, al fine di verificare interferenze, incompatibilità e/o conflitto d’interessi con l’attività istituzionale espletata. Tutte le sopracitate attività/incarichi non possono comunque, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti a ciascun docente e dipendente affidati, né perseguire interessi in contrasto con quelli dell’amministrazione, così come non possono essere svolti all’interno dei locali dell’amministrazione utilizzando risorse e/o strumenti di appartenenza dell’Ufficio. Sarebbe auspicabile che gli Ordini degli Ingegneri/Architetti/Geologi/Agronomi etc. .., al momento delle liquidazioni delle parcelle professionali richiedessero al professionista una dichiarazione in cui lo stesso dichiari, di non essere un pubblico dipendente e in caso contrario chieda una copia dell’autorizzazione preventivamente richiesta e poi concessa dall’ente di appartenenza prima di rilasciare la parcella vidimata.
Post n°13 pubblicato il 10 Dicembre 2013 da ingegnere.italiano
Abolizione dell’obbligo del POS per i professionisti, ecco il testo dell’emendamento Si profila all’orizzonte la possibilità dell’’bolizione dell’obbligo, in capo ai professionisti tecnici, di dotarsi di POS a partire dal 1° gennaio 2014, così come stabilito dall’art. 15 del decreto legge 179/2012, meglio conosciuto come Decreto Sviluppo bis (leggi anche Obbligo POS Professionisti nel 2014: ma che fa il Governo?). La Rete delle Professioni Tecniche, che riunisce, tra gli altri, gli Architetti, gli Ingegneri, i Geometri, i Geologi e i Periti industriali, ha presentato una proposta di emendamento dell’articolo che introduce tale obbligo, giudicandolo un inutile aggravio per i liberi professionisti. Ricordiamo che la norma fu introdotta, a suo tempo, con l’intento di aumentare la diffusione del POS. Per perseguire tale obiettivo l’articolo 15 del DL 179/2012 stabilisce l’obbligo, a partire dal 2014 per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti mediante carte di debito (leggi anche POS obbligatorio per Professionisti, niente sanzioni per chi non lo adotta). La norma rinvia, tra l’altro, all’emanazione di uno o più decreti attuativi (ancora da preparare) per disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, nonché introduce la possibilità di estendere tale obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico anche con tecnologie mobili. L’emendamento presentato dalla Rete delle Professioni Tecniche è stato stralciato dal testo del DDL sulla Legge di Stabilità 2014 a causa del voto di Fiducia che il Governo Letta ha chiesto la scorsa settimana al Senato. Successivamente, è stato il Ministro D’Alia per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha rassicurare la Rete delle Professioni Tecniche sul fatto che l’emendamento per l’abolizione dell’obbligo del POS per i professionisti sarebbe stato re-inserito nel testo per la discussione alla Camera dei Deputati che è in corso in questi giorni. Qui di seguito proponiamo il testo integrale dell’emendamento e le considerazioni a margine. È necessario proporre un emendamento all’articolo 15 del decreto 179/2012 volto a cancellare l’obbligo nascente per i professionisti, in quanto non utile al perseguimento delle finalità previste dalla norma e gravoso per i professionisti in termini di costi/benefici derivanti. L’articolo 15 del decreto 179/2012 andrebbe riformulato sostituendo la dizione “anche professionali” con la dizione “ad esclusione di quelli di natura professionale”. In subordine, nel caso la proposta di emendamento non fosse accettata, alcune limitazioni all’applicazione dell’obbligo di cui all’articolo 15, dovranno essere contenute nei decreti attuativi. Come previsto dalla norma, i decreti attuativi dovranno disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati. Tre sono i fattori che potrebbero essere utilmente considerati per individuare le tipologie di professionisti da escludere dall’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito: 1. la tipologia prevalente della clientela; 2. la prevalenza del carattere contestuale del pagamento rispetto alla fornitura della prestazione; 3. la numerosità delle fatture/ricevute emesse nel corso dell’anno. Primo fattore: la natura della clientela del professionista Tale proposta è giustificata dal fatto che i pagamenti per prestazioni professionali effettuate nei confronti di imprese, di altri professionisti o enti, sono generalmente regolati con modalità diverse dall’utilizzo del contante, per cui il sistema di pagamento attraverso POS troverebbe, per questi professionisti, una limitata applicazione a fronte di un costo fisso di gestione del servizio. La prevalenza delle prestazioni rivolte ai consumatori finali potrebbe essere desunta dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente facilitando, in tal modo, l’applicazione del primo criterio. Secondo fattore: le modalità di pagamento prevalente per le attività del professionista La disponibilità di sistemi di pagamento con carta di debito dovranno essere resi disponibili ai clienti da quei professionisti che richiedano un pagamento contestuale, a qualsiasi titolo sia esso richiesto, all’atto dell’incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa. Al contrario la disponibilità non dovrà essere richiesta ai professionisti che accettano il pagamento differito attraverso altri strumenti bancari come, ad esempio, a seguito di emissione di parcella o avviso di parcella che riportano le coordinate bancarie del professionista. Terzo fattore: il volume di affari È evidente che per professionisti che recepiscono un numero limitato di pagamenti (la soglia potrebbe essere posta a meno di due pagamenti al mese, 24 l’anno) disporre di un dispositivo per accettare pagamenti con carta di debito costituirebbe un onere non sostenibile. Tali professionisti dovrebbero essere, quindi, esclusi dall’obbligo di cui all’articolo 15 del decreto 179/2012. L’applicazione congiunta di tali criteri permetterà da un lato di rispettare le finalità istitutive della norma, e dall’altro di salvaguardare il professionista dal sostenere oneri impropri per servizi che raramente o mai avrà occasione di utilizzare.
|
Inviato da: ingegnere.italiano
il 22/04/2014 alle 23:06
Inviato da: ingegnere.italiano
il 09/03/2014 alle 20:50
Inviato da: leovitt68
il 06/03/2014 alle 19:06