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AGENTE DI POLIZIA DI STAO DIRETTAMENTE

Post n°3 pubblicato il 09 Gennaio 2008 da detoma.gio

Come diventare agente direttamente

A richiesta dell’interessato è possibile entrare in Polizia direttamente, senza concorso.

Norma di legge e requisiti
La persona deve essere in possesso dei requisiti previsti nel seguente articolo di legge:
Art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. - Possono essere nominati allievi agenti, nell’ambito delle vacanze disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’art. 82, comma 1, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano esplicita richiesta, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

·        cittadinanza italiana;

·        godimento dei diritti politici;

·        essere muniti del diploma della scuola media dell'obbligo;

·        aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo (art. 1 del D.M. 6 aprile 1999, n. 115);

·        non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici;

·        essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

·        non avere riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ed essere in possesso dei requisiti attinenti alla moralità e condotta di cui agli articoli 8 e 124 del regio decreto, n. 12 del 30 gennaio 1941, così come richiamati dall'art. 26 della legge n. 53 del 1° febbraio 1989.

Accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali
La Polizia di Stato a seguito della richiesta dell’interessato, dopo aver verificato che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti, convoca la persona per sottoporla agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali ( artt.
3 e 4 del decreto del ministro dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198), per mezzo di apposite commissioni (costituite con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n 129)
Il richiedente, qualora giudicato idoneo al servizio di polizia dalle commissioni esaminatrici è nominato allievo agente della Polizia di Stato ed è ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile, della durata di 6 mesi, in una delle Scuole di polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso inizia un periodo di 6 mesi da Agente in prova. Al termine è nominato Agente effettivo e assegnato ad un Reparto o Ufficio non nella regione di residenza..

 

 
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