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« Competenza della domanda...La banca del tempo »

Ritardo aereo, compensazione e risarcimento del danno

Post n°5 pubblicato il 23 Febbraio 2015 da lexsicilia
 

Reg. 261/2004: Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

ll viaggiatore ha diritto a:

  • un biglietto per volo alternativo;
  • o il rimborso del biglietto aereo;
  • il rimborso del biglietto aereo e un biglietto alternativo fino alla destinazione iniziale (se decidi di rinunciare al viaggio).

Inoltre ha diritto a:

  • pasti e bevande;
  • telefonate a spese della compagnia aerea;
  • sistemazione in albergo e relativo trasporto a spese della compagnia (se la perdita della coincidenza implica il pernottamento nell’aeroporto di partenza).

Compensazione

Art. 7 Regolamento Ue 261/2004 - al passeggero per il semplice fatto di partire in ritardo, un indennizzo monetario in misura stabilità in base alla lunghezza della tratta aerea.

Precisamente la compensazione pecuniaria è così stabilita:

a) 250,00 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400,00 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600,00 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Il comma terzo dell’articolo 7 prevede che la compagnia paghi tali somme, alternativamente, in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

Misura del ritardo

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

La Corte di Giustizia ha equiparato la perdita coincidenza per ritardo inferiore a tre ore al negato imbarco e il viaggiatore in questo caso ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria.

"Il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore al limite stabilito per legge (3 ore) ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a questo lasso di tempo rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto ad una compensazione pecuniaria.  Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013 (causa C-11/11)"

Competenza

Viaggio, compensazione pecuniaria, giurisdizione, precisazioni
Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 09.07.2009 n° C-204/08

In caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.

Fonte: Massimario.it - 12/2010

In subordine

Nelle controversie tra consumatore e professionista, è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.

[Giudice di Pace di Pozzuoli,  Avv. Italo Bruno, sentenza del 19 maggio 2008]

Oltre alla compensazione il viaggiatore potrà avere diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ove la perdita del volo incida sulla riuscita della vacanza stessa.

 
 
 
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